Capo III - Difensore civico delle consulte
Art. 53 Istituzione
53.1 E’ istituito nel Comune l’ufficio del difensore civico quale garante del buon andamento, dell’imparzialità, tempestività, trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa.
53.2 Il difensore civico ha il compito di tutelare il cittadino in riferimento ad abusi, disfunzioni, errori, negligenze, carenze, ritardi, omissioni, irregolarità od ogni altro comportamento non corretto posto in essere nello svolgimento dell’azione amministrativa.
53.3 Il difensore civico svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di subordinazione gerarchica o funzionale, rispetto agli organi del Comune.
Art. 54 Compiti
54.1 Il difensore civico tutela i cittadini, singoli od associati, nei confronti dell’amministrazione comunale e degli enti od organismi controllati dal Comune, nonchè, sulla base di apposite convenzioni, nei confronti di altre amministrazioni pubbliche.
A tal fine è designato tra cittadini dotati di qualificata esperienza giuridico-amministrativa che, per preparazione professionale ed esperienza acquisita nel campo della tutela dei diritti, danno garanzia di indipendenza e correttezza.
Art. 55 Requisiti
55.1 Il difensore civico viene eletto da un collegio composto dal consiglio comunale e da due rappresentanti per ogni consiglio circoscrizionale, con maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti di tale collegio nelle prime due votazioni.
Qualora per due votazioni consecutive nessun candidato abbia raggiunto il quorum necessario si procede ad ulteriore votazione cui partecipano i due candidati che hanno raggiunto il più alto numero di consensi; viene eletto chi ottiene la metà più uno dei voti dei componenti il collegio.
55.2 Il difensore civico è eletto nell’ambito di una rosa di candidati formata a seguito di avviso pubblico mediante manifesto emanato dal Sindaco.
Le singole candidature, entro trenta giorni dall’affissione del manifesto, possono essere proposte da ogni gruppo consiliare comunale, da almeno tre formazioni sociali iscritte nell’ambito comunale, da mille cittadini e/o stranieri residenti nel Comune le cui firme devono essere autenticate nelle forme di legge nonchè, infine, da ogni consiglio circoscrizionale.
Art. 56 Incompatibilità ed ineleggibilità
56.1 Non sono eleggibili coloro che:
a) si trovino in condizioni di ineleggibilità od incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
b)(annullato con decisione del CO.RE.CO. sezione centrale di Palermo del 31 agosto 1995, Prot. 11757/11364);
c) abbiano ricoperto nei precedenti cinque anni la carica di Sindaco, consigliere comunale od assessore del Comune di Catania;
d) nell’esercizio di un’attività professionale o commerciale abbiano intrattenuto rapporti economici o professionali con l’amministrazione comunale;
e) siano dipendenti comunali.
Il difensore civico non può, durante il mandato, svolgere attività politica nell’ambito di partiti o gruppi politici.
56.2 Il difensore civico resta in carica per quattro anni ed è rieleggibile una sola volta.
Esercita le sue funzioni fino all’elezione del successore.
56.3 L’incarico è incompatibile con altri uffici pubblici e con attività che possano comportare conflitto d’interesse col Comune.
56.4 Il trattamento economico del difensore civico e le risorse di mezzi e personale a sua disposizione sono determinati dal regolamento.
Art. 57 Funzioni
57.1 Di propria iniziativa o su richiesta di chiunque vi abbia interesse, il difensore civico interviene presso l’amministrazione comunale, i consigli circoscrizionali, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi e le società che gestiscono servizi e le società che gestiscono servizi pubblici nell’ambito del territorio comunale per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare svolgimento e che gli atti o provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati.
57.2 Nello svolgimento delle sue funzioni il difensore civico rileva le irregolarità, le negligenze, i ritardi o gli altri comportamenti non corretti proponendo i mezzi ed i rimedi più opportuni per l’eliminazione delle disfunzioni rilevate.
Art. 58 Modalità d'intervento e poteri
58.1 Chiunque abbia in corso una pratica od abbia interesse ad un procedimento pendente da attivare presso l’amministrazione comunale o presso gli enti e le aziende elencate nell’articolo precedente può chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento.
Trascorsi trenta giorni senza che l’interessato abbia ricevuto risposta motivata, od in caso di risposta insoddisfacente ha diritto di chiedere l’intervento del difensore civico tramite la presentazione di un ricorso scritto.
58.2 Il difensore civico, rilevata la ammissibilità del ricorso, ha diritto di ottenere dagli uffici interessati copia di atti e documenti, nonchè ogni notizia è chiarimento sul caso in questione, senza che possa essergli opposto alcun diniego o segreto d’ufficio.
58.3 Il difensore civico può convocare direttamente i funzionari responsabili del caso in questione, previo avviso degli stessi ed ai loro superiori.
Ad essi può richiedere dati sullo stato della pratica o del procedimento in questione.
Successivamente il difensore civico, tenuto conto delle esigenze dell’ufficio, invita il dirigente a stabilire il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, comunicando l’esito del proprio intervento al Sindaco e al segretario generale.
Il funzionario responsabile del servizio a cui la pratica perviene, è tenuto a dare comunicazione al difensore civico dell’avvenuta definizione della stessa entro il termine massimo fissato.
Trascorso inutilmente tale termine, il difensore civico, con provvedimento vincolante, chiede l’intervento sostitutivo dell’organo gerarchicamente superiore al funzionario od all’ufficio inottemperante, dandone comunicazione ai competenti organi ed all’interessato.
58.4 Il responsabile di un ufficio che in qualsiasi modo impedisca o ritardi lo svolgimento delle funzioni del difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle leggi vigenti.
In questo caso il difensore civico propone agli organi competenti la promozione dell’azione disciplinare.
58.5 Qualora il difensore civico, nell’esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti costituenti reato ha l’obbligo di farne rapporto all’autorità giudiziaria competente e, per conoscenza, a darne comunicazione al Sindaco, al segretario generale.
Art. 59 Relazione
59.1 Il difensore civico invia annualmente al consiglio comunale, al Sindaco ed al segretario generale per l’esercizio del potere di controllo di costoro, entro il mese di marzo, una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, indicando i casi trattati, le disfunzioni, i ritardi e le irregolarità riscontrate, suggerendo i rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte ed osservazioni volte a migliorare l’andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa.
Il consiglio comunale esamina e discute la relazione annuale ed adotta le determinazioni di sua competenza che ritenga opportune.
Il consiglio comunale è tenuto a pubblicizzare adeguatamente la relazione annuale del difensore civico.
In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione, il difensore civico può, in ogni momento, invariare relazioni al consiglio comunale.
Egli può, inoltre, rendere noti i risultati delle indagini svolte mediante comunicati stampa od attraverso i mezzi ritenuti più opportuni.
Art. 60 Mezzi e trattamento economico
60.1 In accordo con il difensore civico, il consiglio comunale stabilisce la sede adeguata, la dotazione organica ed i criteri d’assegnazione del personale. Il personale assegnato all’ufficio del difensore civico deve essere altamente qualificato e scelto in base a valutazioni oggettive di rispondenza delle esigenze dell’ufficio stesso.
60.2 I componenti l’ufficio del difensore civico sono svincolati dalla dipendenza funzionale da altri uffici comunali e dipendono dal titolare dell’ufficio stesso.
60.3 Gli emolumenti, i rimborsi, le spese di funzionamento e le indennità sono a carico del Comune che provvede corrisponderle tramite la previsione di un apposito capitolo del bilancio comunale.
Art. 61 Le consulte
61.1 Il consiglio comunale istituisce consulte dei cittadini, anche articolate per zone di decentamento, per ambiti e materie specifiche determinando i criteri per la loro composizione.
61.2 Le consulte sono nominate dal Sindaco e sono composte da membri designati dagli enti od organismi cittadini, dalle associazioni di cui all’art. 42 del presente statuto e dalle organizzazioni sindacali e di categoria operanti nei settori di competenza delle consulte stesse.
I membri delle consulte restano in carica quattro anni. Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto, il Sindaco, gli assessori ed i consiglieri comunali.
61.3 Le consulte concorrono alla programmazione degli interventi relativi ai settori di loro competenza.
61.4 Il regolamento prevede le altre modalità di funzionamento delle consulte e ne definisce i rapporti con l’amministrazione.
La partecipazione alle consulte è a titolo gratuito.
Art. 62 Consulte istituite
62.1 E’ istituita presso il Comune di Catania la consulta giovanile cittadina, organismo di studio e di proposta sulle problematiche giovanili.
Essa sarà disciplinata da apposito regolamento che precederà, nell’ambito di ogni circolazione, l’istruzione consultiva di verifica e controllo sulle iniziative di politica giovanile realizzate dal consiglio circoscrizionale e dall’amministrazione.
62.2 La commissione mista territoriale sarà composta, oltre che da consiglieri della circoscrizione, anche da esperti di problematiche giovanili, nonchè da rappresentanti delle associazioni presenti nel territorio.
62.3 E’ istituita presso il Comune di Catania la consulta dell’economia e del lavoro quale organo di consulenza del consiglio comunale.
62.4 E’ prevista altresì l’istituzione delle seguenti consulte:
a) consulta per favorire l’integrazione dei portatori di handicap;
b) consulta per le pari opportunità;
c) consulta per i problemi degli extracomunitari;
d) consulta per i problemi e la convivenza con gli animali.
62.5 Il consiglio comunale potrà istituire altre consulte su tematiche sociali.
Le funzioni, la composizione e le modalità di funzionamento delle consulte saranno disciplinate con apposito regolamento.
Capo IV - Trasparenza del procedimento amministrativo
Art. 63 Principi generali
63.1 L’attività del Comune si esplica, di norma, attraverso procedimenti il cui esito è al servizio reso alla comunità amministrata.
Salvo i casi di rigidità fissati per legge o regolamento, la scelta e la valutazione dei procedimenti in merito alla loro efficienza ed efficacia, alla loro economicità, alla loro semplificazione ed all’individuazione dei responsabili avviene in vista del soddisfacimento dei bisogni della comunità così come questi sono interpretati nei programmi degli organi di governo del Comune e secondo le modalità di partecipazione e trasparenza fissati nel presente statuto.
63.2 Il procedimento deve essere concluso con l’adozione di un provvedimento espresso e motivato almeno con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione dell’amministrazione; il provvedimento deve indicare altresì il termine e l’autorità cui l’interessato può proporre ricorso.
63.3 Per ciascun tipo di procedimento il termine massimo entro cui deve concludersi, salvo i casi incui un diverso termine sia fissato per legge o regolamento, è di trenta giorni decorrenti dal ricevimento della domanda o dell’avvio d’ufficio del procedimento medesimo.
63.4 I procedimenti posti in essere dall’amministrazione comunale hanno differente struttura procedimentale, secondo criteri di flessibilità, in funzione del tipo di provvedimento da emanare, nonchè dell’obiettivo da perseguire.
63.5 La partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi relativi all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive e assicurata dalle norme stabilite dalla legge n. 241/90, così come recepita dalla legge regionale n. 10/91, e dalle norme applicative previste dal regolamento.
Art. 64 Accordi procedimentali
64.1 Al fine di assicurare il massimo consenso e la più ampia collaborazione dei cittadini nel perseguimento degli interessi collettivi, il Comune privilegia, nello svolgimento della propria azione amministrativa, gli accordi procedimentali con gli interessati nei limiti in cui essi sono consentiti dalla legge.
64.2 Il ricorso agli accordi procedimentali non è, in ogni caso, consentito in materia di pubblico impiego.
Art. 65 Responsabile del procedimento
65.1 Per ogni altro tipo di procedimento esiste un responsabile.
Salvo quanto espressamente stabilito nel regolamento, la figura del responsabile del procedimento coincide con quello del dipendente cui è affidata l’istruzione del medesimo da parte del dirigente di settore e/o servizio.
Art. 66 Motivazione dei provvedimenti e degli accordi
66.1 Tutti i provvedimenti amministrativi devono essere motivati, ad eccezione degli atti normativi, programmatici ed a contenuto generale.
66.2 La motivazione sussiste in una succinta esposizione delle norme, dei presupposti di fatto e delle valutazioni di merito che hanno determinato la decisione in relazione alle risultanze dell’istruttoria.
66.3 Ove il procedimento si concluda con un accordo sostitutivo di provvedimento, devono risultare dal preambolo dell’accordo, soggetto alle medesime forme pubblicitarie del provvedimento di cui tiene luogo, le ragioni di convergenza tra interesse pubblico e privato che hanno introdotto il Comune ad accogliere le proposte dell’interessato.
Art. 67 Regolamenti dei procedimenti amministrativi e della trasparenza
67.1 Il consiglio comunale determina con appositi regolamenti da emanare entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente statuto:
a) per quali procedimenti il termine di trenta giorni può essere prorogato, sospeso od interrotto, e con quali modalità;
b) le modalità di partecipazione e d’intervento ai procedimenti amministrativi da parte degli interessati cui è stato comunicato l’avvio del procedimento nonchè dei soggetti portatori di interessi pubblici, privati o diffusi;
c) i procedimenti che possono essere conclusi previo accordo preventivo con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
d) le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualunque genere;
e) le modalità di pubblicità e d’informazione dei cittadini sui procedimenti e sui provvedimenti finali in accordo a quanto stabilito in questo statuto;
f) le modalità per il conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori a professionisti esterni, nonchè per il conferimento di altri incarichi professionali, facendo valere, ai sensi dell’art. 22 della legge regionale n. 10/93, il criterio della limitazione del cumulo degli incarichi e quello della valorizzazione delle professionalità e del rispetto delle comprovate competenze dei professionisti incaricati, quali risultano da una valutazione fondata su dati obiettivi predeterminati e di tipo comparativo tra tutti gli aspiranti all’incarico;
g) le modalità di affidamento dei cottimi fiduciari, dando attuazione ai principi di pubblicità e rotazione sanciti dall’art. 42 della legge regionale n. 10/93;
h) le modalità per l’istituzione di un albo dei fornitori a cui fare ricorso per gli acquisti in economia secondo i su indicati criteri di pubblicità e rotazione;
i) le modalità d’espletamento delle gare a trattativa privata, per l’affidamento dei lavori pubblici o forniture, definendo procedure che garantiscano il massimo di partecipazione alle gare e la pubblicità in tutte le fasi del procedimento sempre nel rispetto delle norme nazionali, regionali e comunitarie.
Art. 68 L'azione popolare sostitutiva
68.1 L’azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni e i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative nel caso che l’amministrazione non si attivi per la difesa di un interesse legittimo del Comune.
68.2 Il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune.
In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l’azione ed il ricorso.
68.3 L’amministrazione ricevuta notizia dell’azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistano motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell’interesse del Comune entro i termini di legge.
A tal fine è in ogni caso necessario accertare se l’attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l’azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare.
Ove la giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell’azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l’azione.
Nel caso che non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l’azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.
Capo V - Del diritto d'accesso e d'informazione del cittadino
Art. 69 Pubblicità degli atti e delle informazioni
69.1 Tutti gli atti dell’amministrazione comunale sono pubblici al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorire lo svolgimento imparziale, salvo quelli sottratti all’accesso con apposito regolamento, ovvero per loro natura o disposizione di legge o dell’amministrazione.
69.2 Il diritto dei cittadini all’informazione sullo stato degli atti, delle procedure e sull’ordine d’esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano è garantito secondo le modalità stabilite dal regolamento.
69.3 La giunta comunale assicura ai cittadini il diritto di accedere, in generale alle informazioni delle quali la stessa è in possesso relative all’attività da essa svolta o posta in essere da enti, aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune. L’informazione viene resa con completezza, esattezza, tempestività ed inequivocità.
69.4 La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all’albo pretorio del Comune con le modalità stabilite dal regolamento; il medesimo dispone le altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti secondo quanto stabilito dal successivo comma del predetto articolo.
All’uopo il Comune istituisce un proprio bollettino contenente l’elenco degli atti deliberativi nonchè l’indicazione sintetica delle principali gare d’appalto.
69.5 Per la diffusione delle informazioni relative a dati e notizie di carattere generale ed ai principali atti adottati dal Comune, la giunta ed il presidente del consiglio comunale utilizzano i mezzi di comunicazione più idonei per rendere capillarmente diffusa l’informazione, possono, inoltre, avvalersi di locali di enti pubblici idoneamente attrezzati.
Art. 70 Il diritto di accesso agli atti amministrativi alle strutture ed ai servizi
70.1 Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal regolamento, in generale a tutti i cittadini, singoli od associati, ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
70.2 Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal regolamento da adottarsi nei termini e con le modalità di cui al comma 4 dell’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recepita dalla legge regionale n. 10/91. L’accesso ai documenti può inoltre essere temporaneamente escluso o differito per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l’esibizione, secondo quanto previsto dal regolamento, quando la loro diffusione potrebbe pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone, gruppi od imprese.
70.3 Il diritto di accesso si esercita, mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal regolamento.
L’esame dei documenti è gratuito.
70.4 Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo e di diritti di segreteria.
70.5 Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all’attività dell’amministrazione, la giunta assicura l’accesso, con le modalità stabilite dal regolamento, alle strutture ed ai servizi comunali, agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni.
70.6 Il rifiuto, il differimento o la limitazione all’accesso sono consentiti solo nei casi previsti dal regolamento oppure in vigenza del divieto temporaneo di cui al secondo comma del presente articolo.
Il rifiuto va motivato.
Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione della richiesta, questa si intende rifiutata.
L’istante ha comunque diritto a pretendere che il rifiuto venga motivato.
70.7 Contro le determinazioni amministrative di cui al precedente comma sono attivabili le azioni previste dall’art. 25, commi 5 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonchè l’azione prevista dall’art. 28, comma 6, della legge regionale n. 10/91.
70.8 Un’apposita unità organizzativa, alle dipendenze della segreteria generale, opera, con le modalità previste dal regolamento, per favorire l’esercizio dei diritti d’informazione e di accesso dei cittadini singoli ed associati, provvedendo anche alla raccolta ed alla trasmissione agli uffici competenti di eventuali reclami.
Titolo V - Degli uffici e del personale
Capo I - Dell'articolazione
Art. 71 Organizzazione amministrativa
71.1 L’organizzazione amministrativa del Comune è improntata a principi di innovazione, flessibilità, coordinamento e responsabilità, secondo le disposizioni e con le modalità stabilite dal presente titolo.
71.2 La struttura organizzativa del Comune si articola in unità di diversa complessità ed è definita dal regolamento di organizzazione che ne determina i compiti.
71.3 La dimensione e la composizione professionale di ciascuna struttura sono determinate e modificate esclusivamente in relazione ad esigenze oggettive suscettibili di costante verifica da realizzarsi mediante flessibilità nell’organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane anche attraverso processi di riqualificazione professionale e di mobilità, garantendo in ogni caso la pari opportunità tra donne ed uomini.
Art. 72 Analisi organizzativa
72.1 L’analisi organizzativa è assunta dal Comune come funzione permanente che precede, accompagna e segue ogni modificazione nell’attività dell’amministrazione.
72.2 La programmazione dello sviluppo organizzativo si uniforma ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, dell’efficacia in relazione alle esigenze dei cittadini, della verifica dei risultati conseguiti, dell’incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti ed alla crescita della qualificazione professionale individuale.
Art. 73 Riassetto annuale dell'organizzazione
73.1 La giunta presenta annualmente al consiglio, in allegato al bilancio di previsione, una relazione concernente lo stato dell’organizzazione e la situazione del personale, la valutazione dell’adeguatezza degli stessi in rapporto agli obiettivi, alle politiche ed alle attività del Comune, i risultati del controllo di gestione e le eventuali proposte di perfezionamento dei criteri e dei parametri per il controllo di gestione.
73.2 La relazione di cui al primo comma del presente articolo è redatta tenendo conto delle relazioni dei dirigenti responsabili delle diverse strutture amministrative.
73.3 Sulla base delle risultanze della relazione di cui al primo comma del presente articolo e dell’analisi organizzativa di cui al precedente art. 73, primo comma, la giunta adotta le misure organizzative necessarie e propone al consiglio le eventuali modifiche al regolamento di organizzazione.
La giunta può altresì proporre in ogni tempo al consiglio modifiche al regolamento od altri provvedimenti organizzativi che abbiano carattere d’urgenza.
73.4 Il regolamento dell’organizzazione prevede forme di rotazione degli incarichi dirigenziali, salve le figure apicali atipiche, almeno una volta ogni tre anni e possibilità di mobilità interna del personale non dirigente.
Art. 74 Programmazione annuale della dotazione organica
74.1 Con la dotazione organica la giunta dispone il programma annuale in relazione ai carichi di lavoro e delle unità di lavoro, suddivise per qualifiche funzionali e profili professionali di cui ciascun settore può fruire per lo svolgimento dei compiti attribuiti. La dotazione organica comprende soltanto dirigenti preposti alla direzione di settori, uffici e servizi.
74.2 La dotazione organica complessiva è annualmente approvata dal consiglio, sulla base della dotazione organica disposta per ciascun settore dalla giunta e sulla base di una specifica nota sull’occupazione e la mobilità del personale formulata dalla giunta in relazione agli obiettivi programmati.
74.3 Nell’ambito dei contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili definiti dalla pianta organica, le dotazioni di personale di ciascuna unità organizzativa di massima dimensione sono suscettibili di adeguamento e massima dimensione sono suscettibili di adeguamento e di redistribuzione con provvedimento del Sindaco, su proposta del direttore generale sentito il segretario generale.
Capo II - Il segretario generale
Art. 75 Ruolo e funzioni
75.1 Il segretario generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, sovraintende, con ruolo e compiti di alta direzione, all’esercizio delle funzioni dei dirigenti dei quali coordina l’attività, assicurando l’imparzialità dell’azione amministrativa.
75.2 E’ responsabile dell’istruttoria delle proposte di deliberazione da sottoporsi al consiglio ed alla giunta ed esercita tale funzione sia nei confronti del settore a cui compete formulare la proposta, sia attivando i responsabili dei servizi tenuti ad esprimere i pareri e le attestazioni prescritte dalla legge.
75.3 Assicura l’attuazione dei provvedimenti adottati dal consiglio comunale, dalla giunta e dal Sindaco, disponendo l’esecuzione sollecita e conforme degli atti e delle deliberazioni da parte del dirigente del settore, servizio od ufficio competente, esercitando tutti i poteri, anche sostitutivi, a tale fine necessari.
75.4 Partecipa alle riunioni del consiglio comunale e della giunta, senza diritto di voto.
Assicura la redazione dei verbali delle adunanze del consiglio e della giunta secondo le norme stabilite dai relativi regolamenti, può per tale scopo farsi assistere da un funzionario.
75.5 Esprime il parere previsto dalla legge in ordine alla legittimità delle proposte deliberative di consiglio. L’espressione del parere di legittimità per le proposte deliberative da sottoporre al consiglio deve essere effettuata prima dell’invio delle proposte medesime alla competente commissione consiliare permanente.
75.6 Convoca e presiede, nell'ambito delle sue funzioni, la conferenza dei dirigenti
75.7 Esercita, oltre a quelle previste dai precedenti commi, le altre funzioni stabilite dal regolamento e, in particolare, le seguenti:
a) roga i contratti nell’interesse del Comune;
b) assicura, adottando i provvedimenti necessari, l’applicazione da parte degli uffici e servizi delle norme sul procedimento amministrativo;
c) adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei consiglieri e dei cittadini agli atti ed alle informazioni e dispone il rilascio delle copie secondo le norme del regolamento;
d) sovraintende ai servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti ed il loro inoltre quando previsto, agli organi di controllo;
e) ha il potere di certificazione e di attestazione per tutti gli atti del Comune;
f) adotta gli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all’esercizio delle sue competenze, secondo il regolamento.
75.8 Il segretario generale è anche il capo del personale comunale e, per l’esercizio delle sue funzioni, si avvale del personale medesimo, della struttura e dei servizi comunali.
Art. 76 Il vice segretario comunale
76.1 Il segretario generale è coadiuvato da un vice segretario generale.
76.2 Il vice segretario generale esercita le funzioni vicarie del segretario generale, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza od impedimento.
76.3 La qualifica predetta è attribuita al dipendente di livello apicale preposto alla direzione del settore segreteria generale.
In caso di assenza del vice segretario generale ne assume le funzioni un dipendente apicale dell’area amministrativa secondo le disposizioni del presente statuto e del regolamento.
Capo III - Dei dirigenti e dell'organizzazione degli uffici
Art. 77 Funzioni dei dirigenti
77.1 I dirigenti organizzano e dirigono gli uffici ed i servizi ai quali sono preposti secondo i criteri e le norme stabilite dal presente statuto e dal regolamento e nell’ambito delle direttive e degli indirizzi politici degli organi di governo.
Godono di autonomia nell’organizzazione degli uffici cui sono preposti e sono direttamente responsabili dell’andamento degli uffici medesimi e della gestione delle risorse economiche, di personale e strumentali ad essi assegnate.
Esercitano, con la commessa potestà di decisione, i compiti di propulsione, coordinamento e controllo delle strutture delle quali sono responsabili, assicurando l’imparzialità, la legalità e la rispondenza all’interesse pubblico dell’attività degli uffici e servizi da loro dipendenti.
Sono direttamente responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati e dell’attuazione dei programmi formulati dagli organi di governo dell’ente.
I dirigenti partecipano all’individuazione di detti obiettivi ed alla formulazione di detti programmi con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte tenuto conto delle analisi di fattibilità dei programmi medesimi.
77.2 Nei limiti delle attribuzioni delle unità organizzative cui sono preposti, competono ai dirigenti, fatta salva l’ulteriore previsione con regolamenti comunali che esplicitamente si richiamano al presente articolo:
a) l’elaborazione di studi e piani operativi di attuazione delle deliberazioni degli organi elettivi;
b) l’esecuzione delle deliberazioni degli organi di governo anche con l’adozione di atti che impegnino l’amministrazione verso i terzi;
c) l’emanazione di atti costituenti manifestazione di giudizio e/o di conoscenza, quali relazioni, valutazioni e pareri tecnici, attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, nonchè autenticazioni e legittimazioni;
d) il dovere di iniziativa in ordine a tutte le proposte di deliberazione di amministrazione corrente, per assicurare la continuità delle forniture delle somministrazioni, dei servizi e dei lavori di manutenzione ordinaria, nonchè gli atti non provvedimentali esecutivi delle anzidette deliberazioni;
e) gli atti di gestione finanziaria comprendenti anche l’emanazione di provvedimenti autonomi di impegno di spesa, secondo i criteri prefissati annualmente con deliberazione della giunta, relativi a spese per l’ordinario funzionamento degli uffici; i provvedimenti di accertamento e riscossione delle entrate di bilancio e le procedure per il recupero dei crediti;
f) l’elaborazione delle proposte di previsione di bilancio relative all’amministrazione corrente, nonchè, sulla base delle direttive programmatiche impartite dal Sindaco o dall’assessore competente, di tutte le altre previsioni di bilancio;
g) l’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione, licenza, concessione od analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni secondo criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali o da deliberazioni comunali;
h) la stipulazione dei contratti, ivi compresa la conclusione dei contratti d’opera di cui all’art. 2222 c.c., in base alla deliberazione a contrattare di cui all’art. 56 della legge 8 giugno 1990, n.142 così come recepito dalla legge regionale n. 48/91;
Per la presente materia non si applica il limite delle attribuzioni delle unità organizzative cui sono preposti;
i) in ogni provvedimento, ivi compresi gli impegni di spesa costituente atto dovuto in applicazione di norme di legge, di regolamenti, di deliberazioni, di contratti, nonchè gli atti esecutivi di precedenti deliberazioni relativi ad ordini, richieste di lavori, forniture, prestazioni;
j) la liquidazione delle spese entro i limiti degli impegni formalmente assunti con atti deliberativi o derivanti da contratti o convenzioni e la liquidazione di fatture e stati di avanzamento per forniture, somministrazioni comprese quelle relative ad utenze e servizi ed appalti, nonchè ogni iniziativa sollecitatoria per l’adempimento di obblighi legali nei confronti del Comune, gli aggiornamenti previsti dalla legge o dal contratto riguardanti canoni di locazioni attivi e passivi, nonchè la liquidazione di spese condominiali.
k) gli atti successivi alla pubblicazione dei bandi di concorso che non sono di competenza di apposita commissione;
l) gli atti di gestione finanziaria, i provvedimenti di accertamento o riscossione delle entrate di bilancio, nonchè le procedure per i recuperi dei crediti;
m) i ricorsi e la resistenza in giudizio in materia di tributi comunali;
n) l’approvazione di collaudi e di certificati di regolare esecuzione dei lavori, nonchè dello svincolo di cauzioni nei casi in cui non si riscontrino maggiori spese in rapporto a quelle autorizzate;
o) i provvedimenti di congedo ordinario e straordinario e ogni altro atto di amministrazione e gestione del personale secondo la ripartizione delle competenze e le modalità stabilite dal regolamento;
p) la firma della corrispondenza per il disbrigo degli affari correnti, per la quale la legge non richieda espressamente la firma del capo dell’amministrazione;
q) i rapporti con i consulenti, comunque incaricati, per questioni che interessino atti od operazioni rimessi alla loro competenza;
r) le liquidazioni delle rette di ricovero di minori, anziani, invalidi e disabili.
77.3 Le norme per il conferimento ai dirigenti della titolarità degli uffici sono stabilite dalla legge e dal regolamento.
77.4 I dirigenti preposti ai settori sono tenuti annualmente alla stesura di un programma di attività che traduce in termini operativi gli obiettivi fissati dagli organi di governo.
Tale programma viene approvato dalla giunta su proposta del direttore generale che la formula in termini di unitarietà e di coerenza rispetto agli obiettivi prefissati. Il programma così definitivo costituisce il riferimento per la valutazione dell’attività dirigenziale ed uno dei riferimenti per il controllo di gestione.
I dirigenti sono tenuti altresì a fornire, secondo le modalità previste dalla giunta, con scadenza periodica comunque non superiore all’anno, consuntive delle attività svolte in attuazione del programma di cui sono responsabili.
77.5 Nell’ambito della propria competenza i dirigenti dei settori individuano i responsabili delle attività istruttorie e di ogni altro adempimento procedimentale.
Sono responsabili del buon andamento e dell’efficiente gestione degli uffici e dei servizi posti sotto la loro direzione, nonchè dell’osservanza dei doveri d’ufficio da parte dei dipendenti assegnati al settore.
77.6 I regolamenti possono individuare ulteriori categorie di atti da attribuire alla competenza dei dirigenti di settore.
77.7 Salvo diversa previsione regolamentare i dirigenti hanno facoltà di delegare, nei limiti fissati dalle norme sull’attribuzione delle mansioni, l’esercizio delle funzioni loro spettanti ai responsabili delle strutture in cui si articolano i settori cui sono preposti.
Art. 78 Organizzazione degli uffici
78.1 Il settore costituisce la struttura di massima dimensione presente nell‘ente ed è diretto da un funzionario provvisto di qualifica dirigenziale.
78.2 I servizi sono strutture sottordinate al settore, cui sono preposti i dirigenti dotati di alta specializzazione nelle funzioni esercitate nella struttura.
78.3 Le unità operative ed organizzative, strutture di base dell‘organizzazione, sono dirette dal dipendente in possesso della qualifica di funzionario.
78.4 Per la realizzazione di programmi ed il conseguimento di obiettivi, che per la loro particolare rilevanza e l’unitarietà dell’azione da attuare, richiedono per un tempo determinato, l’attività coordinata di più uffici di diversi settori, questi, pur mantenendo la loro autonomia, vengono temporaneamente associati, con provvedimento del Sindaco sentita la giunta.
L’affidamento dell’incarico di direzione di area funzionale ai dirigenti è disposto con provvedimento sindacale motivato, tra l’altro, con la valutazione dei risultati ottenuti dai dirigenti in relazione alla attuazione dei programmi e al conseguimento degli obiettivi, al livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi diretti.
L’interruzione anticipata dell’incarico può essere disposta con provvedimento motivato quando il livello dei risultati raggiunti dal dirigente risulti inadeguato.
Il trattamento economico aggiuntivo cessa con la conclusione o l’interruzione dell’incarico.
78.5 I posti di responsabili degli uffici o servizi, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, di cui al primo o al secondo comma possono essere coperti anche da soggetti esterni all’amministrazione mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico od, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
78.6 Il regolamento può prevedere che il Comune, per il conseguimento di obiettivi determinati e con convenzione a termine si avvalga di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
Il provvedimento di incarico definisce:
a) la durata, non superiore a quella necessaria per il conseguimento dell’obiettivo;
b) il compenso e la collaborazione dell’incaricato a supporto della struttura dell’ente.
Art. 79 Conferenza dei dirigenti
79.1 E’ istituita la conferenza dei dirigenti, di cui fanno parte tutti i dirigenti del Comune.
79.2 La conferenza, nell’ambito delle rispettive funzioni, è presieduta e convocata dal Sindaco o dal segretario generale, per formulare proposte sull’assetto organizzativo ed esprime parere sulla relazione annuale di cui all’art. 74 primo comma, ovvero su proposte di atti di competenza del consiglio aventi natura normativa o carattere generale.
Alla conferenza partecipa il presidente del consiglio comunale.
79.3 La conferenza dei dirigenti è convocata altresì quando ne faccia richiesta scritta un terzo dei dirigenti.
79.4 L’organizzazione ed il funzionamento della conferenza sono disciplinati dal regolamento.
Art. 80 Formazione e professionalità
80.1 L’amministrazione promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la formazione professionale, la valorizzazione e la responsabilizzazione dei dipendenti.
80.2 Il Sindaco, sentita la giunta, definisce piani pluriennali ed annuali per favorire la formazione, l’aggiornamento e la crescita professionale di tutto il personale e ne informa le OO.SS. ed il consiglio.
80.3 Per il perseguimento degli scopi di cui ai precedenti commi, il Comune sollecita appositi finanziamenti regionali, nazionali e dell’unione europea, ovvero provvede a finanziare attività di formazione ed aggiornamento con istituzioni universitarie, altre istituzioni pubbliche ed istituti privati di ricerca e formazione ad alto contenuto di professionalità; può inoltre organizzare direttamente incontri, corsi di preparazione ed il perfezionamento nonchè conferenze.
80.4 Con adeguata motivazione può essere disposto che i concorsi avvengano con la forma del corso-concorso quando lo richieda la specializzazione e la professionalità del posto da coprire.
Art. 81 Direzione generale
81.1 Al fine di sovrintendere al processo di pianificazione, di introdurre misure operative per il miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi e delle attività dell’amministrazione, viene istituita la direzione generale, le cui funzioni vengono specificate dal regolamento organico.
81.2 Alla direzione generale è preposto il direttore generale.
L’incarico relativo, a tempo determinato e rinnovabile, può essere affidato dal Sindaco sentita la giunta al segretario generale o, ferme restando le attribuzioni dalla legge conferite al segretario in ordine al coordinamento dell’attività dei dirigenti, ad un dirigente di ruolo dell’amministrazione ovvero ad un esterno, tramite contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato.
Il direttore generale ha il compito di sovrintendere con i conseguenti poteri d’impulso e di controllo a tutte le attività necessarie ed utili per la realizzazione del programma di governo.
81.3 Qualora tale incarico sia affidato al segretario generale può essere istituita la figura del direttore operativo, il cui incarico viene assegnato con le modalità di cui al comma precedente e sentito il segretario generale.
Al direttore operativo il segretario generale affida la responsabilità operativa in ordine alle funzioni indicate al presente articolo.
Art. 82 Partecipazione sindacale
L’amministrazione informa le rappresentanze sindacali sulla qualità dell’ambiente dl lavoro e sulle misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, di propria iniziativa, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, le incontra per l’esame delle predette materie, ferme restando l’autonoma determinazione definitiva e la responsabilità dei dirigenti nelle stesse materie.
Titolo VI - Dei servizi
Capo I - Degli amministratori e della gestione
Art. 83 Modalità di gestione
83.1 Per la gestione dei servizi pubblici il Comune adotta una delle forme previste dall’art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
83.2 La scelta delle forme di gestione da adottare viene operata dal consiglio comunale, fatti salvi i criteri di cui all’art. 23 della legge anzidetta, sulla base di valutazioni di opportunità, convenienza economica ed efficienza di gestione avendo riguardo alla natura del servizio da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire.
83.3 Tutte le forme di gestione prescelte adottano, alla base della loro iniziativa, il principio dell’economicità e della diminuzione degli sprechi energetici, tanto a livello delle risorse naturali impiegate quanto a livello del proprio sistema di relazioni esterne ed interne.
83.4 La deliberazione consiliare di assunzione del servizio pubblico locale deve adeguatamente specificare in motivazione:
a) la produzione di beni e di attività rivolti alla realizzazione di fini sociali, costituenti l’oggetto del servizio, ed il relativo collegamento con lo sviluppo economico e civile della comunità locale;
b) la rilevanza sociale riconosciuta all’attività e gli obiettivi economici e funzionali perseguiti;
c) gli elementi dimensionali del servizio ed i conseguenti riflessi organizzativi, anche in relazione ad altri servizi connessi gestiti dalla medesima amministrazione o ad eventuali modalità collaborative con altri enti locali;
d) i rapporti con i restanti apparati comunali.
83.5 La deliberazione consiliare deve inoltre precisare di volta in volta, in relazione alle diverse forme di gestione prescelte:
a) le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale nel caso di concessione a terzi;
b) gli elementi economici ed imprenditoriali dei servizi che richiedono la gestione per l’azienda speciale;
c) i motivi che rendono preferibile la gestione dei servizi sociali tramite istituzione;
d) le considerazioni, riferite alla natura del servizio che rendono opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati tramite società per azioni a prevalente capitale pubblico locale.
83.6 Per la soppressione o la revoca dei servizi assunti dal Comune si applicano, in quanto compatibili, le medesime modalità dettate dal presente articolo.
Art. 84 Nomina degli amministratori
84.1 Gli amministratori delle società a partecipazione comunale, delle aziende speciali e delle istituzioni, vengono nominati dal Sindaco come previsto dall’art. 24 del presente statuto.
84.2 Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le norme stabilite dalla legge per i consiglieri comunali.
Capo II - Partecipazione a società per azioni
Art. 85 Criteri
85.1 Il Comune può promuovere la costituzione o partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale per la gestione di servizi pubblici locali.
Può altresì partecipare, anche con quote di minoranza, a società di capitali aventi come scopo la promozione ed il sostegno dello sviluppo economico e sociale della comunità locale o la gestione di attività strumentali per le quali sia prioritario ricercare una maggiore efficienza.
85.2 La partecipazione a società per azioni per la gestione di servizi pubblici si informa alla distinzione delle responsabilità inerenti la funzione di indirizzo e controllo e di gestione nonchè alla trasparenza delle relazioni finanziarie.
85.3 L’indicazione dei criteri per il riparto del potere di nomina degli amministratori, quali risultano dalle intese intercorse fra gli enti partecipanti deve essere riportata nella deliberazione consiliare di assunzione del servizio.
85.4 Al fine di garantire l’autonomia gestionale della società ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell‘amministrazione comunale vengono sottoscritti con i soggetti partecipanti appositi accordi approvati, che fissano gli obiettivi da raggiungere e gli obblighi reciproci tra Comune e società.
85.5 I candidati alla carica di amministratore all’atto dell’accettazione della candidatura, si impegnano a perseguire gli obiettivi e gli obblighi previsti dai suddetti accordi.
Capo III - Azienda speciale
Art. 86 Definizioni e criteri
86.1 L’azienda speciale, ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, è retta da un proprio statuto deliberato dal consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri in carica.
86.2 La deliberazione che istituisce la nuova azienda deve contenere, oltre alle valutazioni di ordine economico, finanziario richieste in base alla normativa vigente, la specificazione del capitale conferito, dei mezzi di finanziamento e del personale dipendente dal Comune che viene trasferito all’azienda medesima.
86.3 La trasformazione delle aziende speciali già operanti alla data di entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142 viene deliberata dal consiglio comunale che contestualmente approva le modifiche dello statuto dell’azienda.
Gli organi della medesima rimangono in carica sino alla nomina dei successori ai sensi del presente statuto.
Art. 87 Consiglio di amministrazione e presidente
87.1 Il consiglio d’amministrazione è composto da un numero di membri indicato dallo statuto dell’azienda medesima.
La nomina del presidente viene effettuata dal Sindaco secondo i criteri indicati dall’art. 24 del presente statuto.
87.2 Il consiglio comunale prima della nomina del presidente e del consiglio di amministrazione è tenuto a deliberare, su proposta del Sindaco, gli indirizzi e gli obiettivi generali che l’azienda deve perseguire.
87.3 Il presidente ed i consiglieri d’amministrazione, all’atto dell’accettazione della candidatura, si impegnano a perseguire gli obiettivi e ad uniformarsi agli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale.
Art. 88 Direttore
Il direttore cui compete la responsabilità gestionale dell’azienda viene nominato dal consiglio d‘amministrazione dell‘azienda medesima secondo le modalità stabilite dallo statuto dell’azienda, che disciplina altresì le ipotesi di revoca
Art. 89 Istituzioni
89.1 Il Comune adotta la forma della istituzione per la gestione di servizi di interesse sociale, compresi quelli educativi e culturali, senza rilevanza imprenditoriale.
89.2 L’atto con il quale si costituisce l’istituzione indica gli obiettivi ed i criteri generali di svolgimento del servizio, il capitale iniziale ed il personale da assegnare.
89.3 La deliberazione di costituzione approva anche il regolamento di gestione nel quale sono definiti gli organi e le loro funzioni, gli atti fondamentali da sottoporre all’approvazione del consiglio comunale, i criteri di redazione ed approvazione del bilancio e le modalità di indirizzo e di vigilanza nonchè le forme di controllo dei risultati di gestione e la verifica economico-contabile da parte dei Sindaci e revisori del Comune.
89.4 Stabilito il trasferimento annuo corrisposto dal Comune nella misura occorrente alla copertura del costo del servizio per la parte non finanziata da contributi o dalle tariffe imposte all’utenza, l’istituzione ha l’obbligo di perseguire il pareggio di bilancio attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi.
Art. 90 Ordinamento delle istituzioni
90.1 Il consiglio d’amministrazione è composto da un numero di consiglieri non superiori a cinque e viene nominato dal Sindaco.
90.2 I consiglieri non possono essere membri del consiglio comunale o della giunta o consiglieri circoscrizionali.
90.3 Il consiglio d’amministrazione esercita le funzioni d’indirizzo e di amministrazione.
90.4 Il presidente è eletto dal consiglio d‘amministrazione tra i suoi componenti.
90.5 Il direttore ha la responsabilità della gestione amministrativa, può essere anche un dirigente del Comune ed è nominato dal Sindaco sentito il consiglio d’amministrazione.
90.6 Il consiglio comunale approva il bilancio preventivo dell’istituzione entro 30 giorni dalla ricezione, che deve avvenire entro il 31 ottobre di ogni anno.
90.7 Il bilancio a consuntivo dell’istituzione deve essere presentato entro i termini stabiliti dalla legge.
Capo IV - Altre forme
Art. 91 Concessioni di pubblici esercizi e convenzioni
91.1 Al fine di evitare condizioni di ingiustificata disparità di trattamento o di insufficiente trasparenza nella gestione del servizio, l’organo competente può subordinare il rilascio della concessione di un pubblico servizio locale da parte dell’amministrazione comunale alla specificazione di una durata di tempo motivatamente determinata, all’esclusione del rinnovo della concessione in forma tacita al momento della scadenza, al frazionamento della gestione del servizio fra più concessionari operanti in aree distinte del territorio comunale.
91.2 Il Comune può stipulare convenzioni con altri enti locali, loro aziende ed istituzioni per la gestione di determinati servizi, ai sensi dell’art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Titolo VII - Finanza e contabilità
Art. 92 Bilancio e spese
92.1 La giunta predispone entro il mese di settembre sia il bilancio del Comune che quello di tutte le aziende, organizzando la struttura dello stesso per progetti ed obiettivi.
Il bilancio deve essere accompagnato da adeguate relazioni di settore, nonchè da una relazione complessiva sugli investimenti e sulle risorse previste dalle leggi nazionali e regionali o dai finan ziamenti dell’Unione Europea.
92.2 Il consiglio, previa istruttoria in commissione ed eventuali udienze pubbliche per raccogliere proposte ed osservazioni, esaminati i pareri dei consigli circoscrizionali, delibera il bi lancio entro i l 31 ottobre.
Non sono ammessi emendamenti tendenti a modificare le stime delle entrate ne ad aumentare gli stanziamenti di spesa senza contestuale diminuzione di altri stanziamenti.
92.3 Il conto consuntivo e la relazione illustrativa, con le valutazioni di efficacia dell’azione svolta e dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi stabiliti ed ai costi sostenuti, sono presentati dalla giunta al consiglio che li approva entro il 30 giugno.
92.4 Le deliberazioni comportanti impegno di spesa sono adottate previa attenzione, da parte del dirigente responsabile competente, dell’esistenza e della sufficienza della copertura finanziaria.
Art. 93 Collegio dei revisori dei conti
93.1(Annullato con decisione del CO.RE.CO., sezione centrale di Palermo del 31 agosto 1995, prot. n. 11757/11364).
93.2 Le proposte relative all’elezione del collegio non possono essere messe in discussione e deliberate dal consiglio comunale se non sono corredate dei titoli professionali richiesti.
93.3 Per i revisori dei conti valgono le incompatibilità e le cause di decadenza previste dall’art. 2382 del codice civile e le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legge per l’elezione a consigliere comunale.
93.4 Non possono, inoltre, essere eletti revisori dei conti del Comune, e, se eletti, decadono comunque da componenti il collegio:
a) parenti ed affini entro il quarto grado dei consiglieri comunali del Sindaco, dei componenti la giunta, del segretario generale e dei dirigenti del Comune;
b) consiglieri ed amministratori comunali prima che sia decorso un triennio dalla conclusione del mandato;
c) amministratori, dipendenti e revisori delle aziende municipalizzate del Comune e delle società a partecipazione comunale;
d) coloro che hanno con il Comune o con gli enti, società a partecipazione comunale od organismi da esso dipendenti, controllati o sovvenzionati, un qualsiasi rapporto di prestazione d’opera retribuita;
e) amministratori, consiglieri e dipendenti della Regione Siciliana e degli enti locali territoriali della medesima;
f) revisori di altri enti locali territoriali e relative aziende;
g) amministratori e dipendenti dell’istituto di credito concessionario e/o tesoriere del Comune.
93.5Il collegio dei revisori si riunisce, comunque, almeno una volta al mese ed i suoi verbali sono pubblici.
93.6 Sono causa di decadenza la cancellazione o la sospensione dal ruolo od albo dei revisori ufficiali dei conti, dei dottori commercialisti e dei ragionieri, la mancata redazione della relazione al conto consuntivo del Comune e la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del collegio.
93.7 In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un revisore, lo stesso deve essere sostituito al più presto ed, in ogni caso, entro sessanta giorni dalla prima iscrizione dell’argomento all’ordine del giorno del consiglio comunale.
Il nuovo revisore resta in carica fino alla conclusione del mandato triennale del collegio.
93.8 Ai membri del collegio dei revisori è corrisposta un’indennità di funzione il cui ammontare è stabilito dal consiglio comunale all’atto dell’elezione del collegio medesimo.
Art. 94 Attività del collegio dei revisori
94.1 Il collegio dei revisori:
a) collabora con il consiglio comunale per tutte le questioni concernenti la correttezza della gestione contabile-finanziaria;
b) vigila sulla regolarità contabile-finanziaria della gestione relativamente all’acquisizione delle entrate, all’effettuazione delle spese, all’attività contrattuale, all’amministrazione dei beni ed agli adempimenti fiscali.
94.2 Il collegio dei revisori:
a) presenta, con scadenza trimestrale, una relazione sulla propria attività evidenziando le eventuali irregolarità e disfunzioni riscontrate e proponendo gli opportuni interventi al consiglio comunale;
b) verifica l’efficacia con cui si svolge il controllo economico di gestione e formula i propri rilievi nella relazione al conto consuntivo;
c) riferisce sulla congruità delle grandezze finanziarie iscritte nel bilancio preventivo e certifica la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione;
d) esprime pareri sulle proposte di deliberazione contenenti variazioni di bilancio e piani finanziari, sulla gestione delle risorse economiche affidate ai consigli di quartiere od a terzi nonchè sui rapporti con le aziende speciali;
e) fornisce, su richiesta, al consiglio ed ai gruppi consiliari, con le modalità previste dal regolamento di contabilità, elementi e valutazioni tecniche ai fini dell’esercizio dei compiti di indirizzo e controllo;
f) riferisce le eventuali gravi irregolarità nella gestione al Sindaco ed al presidente del consiglio comunale, quest’ultimo provvede a convocare il consiglio entro 15 giorni iscrivendo all’ordine del giorno la comunicazione del collegio dei revisori;
g) verifica l’efficacia con cui si svolge il controllo economico di gestione e formula i propri rilievi nella relazione al conto consuntivo.
Art. 95 Procedure negoziali
95.1 Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle locazioni ed agli affitti relativi alle proprie attività istituzionali con l’osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.
95.2 La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione adottata dal consiglio comunale o dalla giunta, secondo le rispettive competenze, indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base.
95.3 Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Unione Europea recepita o comunque vigente nell’ordinamento giuridico italiano.
95.4 Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune, il dirigente competente per materia.
95.5 Il Comune pubblica, nei modi previsti da questo statuto sull’informazione dei cittadini, l’elenco dei contratti stipulati nell’anno precedente, indicando l’aggiudicazione, il numero e l’entità delle offerte pervenute.
Art. 96 Tesoreria e riscossione delle entrate
96.1 Il servizio di tesoreria è affidato ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa nel territorio comunale, secondo le modalità di legge.
96.2 La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile.
96.3 Il tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.
96.4 Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la giunta decide, secondo l’interesse del Comune, la forma di riscossione nell’ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.
96.5 Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed i servizi del Comune che comportano aggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tale gestione.
Titolo VIII - Disposizioni finali e transitorie
Art. 97 Revisione dello statuto
97.1 Le modifiche soppressive, aggiuntive o sostitutive e l’abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale secondo le procedure previste dall’art.4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (art. 1 punto 4 della legge regionale n. 48/41).
97.2 La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto.
Art. 98 Adozione dei regolamenti
I regolamenti richiamati nello statuto, e per la cui adozione non sia previsto un termine di legge, sono deliberati entro un anno dall’entrata in vigore dello statuto medesimo.
Art. 99 Disciplina transitoria
Sino all’entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente articolo continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purchè non espressamente in contrasto con le disposizioni della legge e dello statuto medesimo.