ALIQUOTE IMU 2017


Aliquota differenziata del 6,00 per mille
Unità immobiliari A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze ammesse

Aliquota agevolata del 9,60 per mille
Per gli immobili locati a canone concordato L.431/98 art. 2 comma 3 o 4, ai sensi della L. 208/15, art. 1 comma 53, che modifica l’art. 13 del D.L. 201/11 introducendo il nuovo comma 6 bis. La base imponibile è ridotta del 25%.
Per usufruire di detta agevolazione occorre presentare, entro il 31/12/2017, istanza su modulo precompilato, da ritirare presso l’ufficio o da scaricare dal sito del Comune, allegando copia del contratto registrato e copia di un valido documento di riconoscimento.

Aliquota ordinaria del 10,60 per mille
Per tutti i fabbricati, terreni, aree edificabili e concessioni aree demaniali posseduti in aggiunta o diversi dall’abitazione principale
E’ prevista una riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli) che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
- Il comodatario non sia titolare del diritto di proprietà sull’immobile concesso in comodato;
- Il contratto sia registrato
- Il comodante possieda un solo immobile in Italia
- Il comodante risieda anagraficamente nonché dimori nello stesso comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9
Per usufruire di detta agevolazione occorre presentare, entro il 31/12/2017, istanza su modulo precompilato, da ritirare presso l’ufficio o da scaricare dal sito del Comune, allegando copia del contratto registrato e copia di un valido documento di riconoscimento.

Detrazione
In base all’art. 13 comma 10 del D.L. 201/11 e successive modifiche e integrazioni, dall’imposta dovuta per le unità immobiliari A/1, A/8 e A/9, adibite ad abitazione principale, (ai sensi dell’art. 13 comma 2 del D.L. 201/11 e successive modificazioni e integrazioni) e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.


Scadenze e modalità di pagamento
Entro il 16 giugno 2017: acconto del 50% dell’imposta
Entro il 18 dicembre 2017: saldo a conguaglio
L’imposta deve essere versata con modello F24 con i seguenti codici tributo:
3912 abitazione principale - 3918 altri fabbricati - 3914 terreni agricoli - 3916 aree edificabili – 3925 (quota Stato) -3930 (quota Comune) categorie D


PER L’ANNO 2017 L’ALIQUOTA TASI E’ STATA AZZERATA

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