MINISTERO
DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Individuazione
delle imprese abilitate ai controlli delle emissioni inquinanti.
IL MINISTRO
DEI TRASPORTI E DELLA
NAVIGAZIONE
Visto l’art. 3, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n.122, che demanda al Ministro dei trasporti e della navigazione il compito di stabilire le dotazioni delle attrezzature e delle strumentazioni occorrenti per l’esercizio dell’attività di autoriparazione;
Visto l'art. 7, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal
decreto legislativo 10 settembre 1989, n. 360, che prevede, tra l’altro, la
possibilità di limitare la circolazione degli autoveicoli per esigenze di
prevenzione degli inquinamenti;
Visto l'art. 80, comma 1,
del citato decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni, che
attribuisce al Ministro dei trasporti la facoltà di prevedere con propri
decreti i criteri, i tempi e le modalità per l’effettuazione della revisione
dei veicoli a motore finalizzata, tra l’altro, all’accertamento del rispetto
dei limiti prescritti agli stessi per le emissioni inquinanti;
Vista l’appendice VIII, art.
237 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che
stabilisce i valori delle emissioni inquinanti nei limiti previsti dalla
direttiva n.92/55/CEE;
Visto il decreto 12 novembre
1992 del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti ed
altri che all’allegato 3, punto 8.1, attribuisce allo stesso Ministro dei
trasporti la facoltà di autorizzare imprese esercenti attività di
autoriparazioni ad eseguire il controllo delle emissioni inquinanti degli
autoveicoli;
Decreta:
Art. 1.
1. Le imprese abilitate ai
controlli delle emissioni inquinanti degli autoveicoli in circolazione sono
quelle iscritte nel registro di cui all’art. 2 della legge 5 febbraio 1992, n.
122, nelle sezioni “meccanica e motoristica” o “elettrauto”.
2. Le procedure di controllo
sono quelle indicate nella direttiva n. 92/55/CEE richiamata nell’appendice
VIII, art. 237 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495.
3. Il controllo delle emissioni
allo scarico deve essere effettuato, per i veicoli dotati di motore ad
accensione comandata, con le apparecchiature conformi alla tabella CUNA NC
005-05 e, per veicoli dotati di motore ad accensione spontanea, con le
apparecchiature conformi alla tabella CUNA NC 005-11.
Art. 2.
1. I controlli delle emissioni inquinanti degli autoveicoli ai fini della limitazione alla circolazione degli stessi, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, devono essere eseguiti secondo quanto previsto all’art. 1.
2. L’attestazione dell’avvenuto controllo, valida su tutto il territorio nazionale, dovrà essere effettuata mediante rilascio di bollino autoadesivo, conforme all’allegato al presente decreto e da applicare sul parabrezza del veicolo interessato. Sul retro di detto bollino dovrà essere apposto il timbro dell’impresa di cui all’art. 1, comma 1.