CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO NAZIONALE PER LA GESTIONE COORDINATA E INTEGRATADELLA PROMOZIONE E SVILUPPO DEI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

TRA

I comuni di seguito rappresentati che si costituiscono in convenzione, ai sensi dell'articolo 30 del testo Unico Enti Locali, legge 267/2000:

PREMESSO

Che è stato sottoscritto a Roma, l'8 maggio 2001, tra il Ministero dell'Ambiente, Comuni e le Associazioni di settore, un Protocollo di Intesa "Incentivi per la promozione dei carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale", per la realizzazione di un progetto "nazionale" per la gestione coordinata e integrata della promozione e sviluppo dei carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale, coerentemente con gli indirizzi determinati dal Ministero dell'Ambiente.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Denominazione

I soggetti stipulanti convengono di denominarsi "Iniziativa Carburanti a Basso Impatto", nel prosieguo del documento nominata con l'acronimo I.C.B.I.

Articolo 2 - Finalità

  1. Riduzione strutturale e permanente dell'impatto derivante da traffico nelle aree urbane e metropolitane;
  2. Promuovere lo sviluppo dei carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale, in particolare GPL (Gas di Petrolio Liquefatto) e metano per mezzo di programmi di riconversione dei veicoli, lo sviluppo della rete di distribuzione e specifiche campagne di promozione e informazione con il concorso dei Ministeri competenti;
  3. Sviluppare forme e accordi in ambito nazionale, con il concorso dei Ministeri competenti, con le associazioni del settore GPL e metano per determinare politiche e iniziative sinergiche di sviluppo dei carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale;
  4. Garantire l'accesso al programma per tutti i comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto interministeriale n. 163, del 21 aprile 1999;
  5. Monitorare gli effetti delle misure attuate sulle riduzioni dell'impatto ambientale derivante dal traffico nelle aree urbane e metropolitane.

Articolo 3 - Linee guida

I programmi saranno articolati in un piano di dettaglio che dovrà essere approvato dal Servizio Inquinamento Atmosferico e Rischi Industriali del Ministero dell'Ambiente.

Articolo 4 - Durata

Gli Enti stipulanti convengono di fissare la durata della presente convenzione in cinque anni e, in ogni caso, al raggiungimento delle finalità, di cui all'articolo 2 della presente convenzione, verificato dalla Conferenza degli Assessori.

Articolo 5 - Quote di partecipazione e riparto spese

I Comuni contribuiscono egualitariamente alla gestione delle risorse disponibili e agli oneri finanziari delle attività di I.C.B.I. mettendo a disposizione propri funzionari e proprie strutture. Al Comune incaricato della gestione delle attività (comune capofila) potranno essere riconosciute le maggiori spese.

Articolo 6 - La Conferenza degli Assessori

  1. Le città convenute concordano nel costituire la "Conferenza degli Assessori" quale organo di indirizzo e controllo delle attività connesse al progetto I.C.B.I.
  2. La Conferenza è presieduta dal Presidente.
  3. Le decisioni strategiche del progetto I.C.B.I. sono prese dalla Conferenza degli Assessori dei Comuni firmatari o da loro delegati che verificano il raggiungimento delle finalità del progetto.

Articolo 7 - Il Presidente

  1. Il Presidente è l'organo di rappresentanza degli interessi del progetto I.C.B.I.;
  2. Il Presidente è scelto tra i componenti la Conferenza degli Assessori, nella sua prima seduta;
  3. Il Presidente convoca la Conferenza degli Assessori, la presiede e ne dirige i lavori; vigila, in particolare, sul rispetto dei tempi e degli indirizzi forniti dalla Conferenza;
  4. Il Presidente, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della collaborazione del Direttore dell'Ufficio per la gestione del progetto I.C.B.I.

Articolo 8 - Ufficio per la gestione del progetto e nomina del Direttore

  1. L'Ufficio ha il compito di esecuzione delle attività operative e gestionali programmate dalla Conferenza degli Assessori, nel rispetto delle finalità, di cui alla presente convenzione;
  2. L'Ufficio è costituito da personale tecnico e amministrativo nominato da ciascun Comune;
  3. I Comuni sono tenuti a nominare, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula della presente convenzione, i componenti l'Ufficio;
  4. L'Ufficio utilizza, di norma, tecnologie e modalità proprie del telelavoro; le risorse umane e strumentali, usate per le attività comuni, sono messe a disposizione dai Comuni firmatari;
  5. L'Ufficio può essere disciplinato da un apposito regolamento approvato dalla Conferenza degli Assessori;
  6. Il Direttore dell'Ufficio è designato dalla Conferenza degli Assessori che gli affida la responsabilità gestionale dell'intero complesso di attività; è scelto, di norma,fra i dipendenti delle Amministrazioni, con le modalità previste dalle vigenti norme;
  7. Il Comune in cui il Direttore è inquadrato, conferisce l'incarico, secondo le norme e i regolamenti vigenti, con provvedimento motivato dal deliberato di designazione della Conferenza;
  8. Al Direttore sono riconosciute le indennità previste dai vigenti CCNL, l'importo è stabilito dalla Conferenza e grava sui fondi del progetto;
  9. Al Comune in cui il Direttore dell'Ufficio è inquadrato compete, inoltre, la modifica di bilancio necessaria all'accertamento dell'entrata e i successivi atti, compreso il Piano esecutivo di gestione e predisposizione dei documenti di preventivo e di rendicontazione annuale delle entrate e delle spese relative alle attività dell'Ufficio;
  10. Il Direttore dell'Ufficio partecipa, con funzioni di Segretario, alla Conferenza degli Assessori; collabora con il Presidente per l'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 9 - Lo Statuto

Lo Statuto provvederà ad articolare in dettaglio il funzionamento della Convenzione, le attribuzione della Conferenza e del Presidente. Lo Statuto dovrà essere approvato dalla Conferenza degli Assessori, entro 180 (centottanta) giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, a maggioranza.

Articolo 10 - Finanziamenti

  1. Il Comune capofila dovrà curare la gestione dei trasferimenti statali
  2. Il Comune capofila curerà la rendicontazione per le spese sostenute nello svolgimento delle funzioni e dei servizi, di cui alla presente convenzione

Articolo11 - Trasmissione atti ai Comuni firmatari

Le decisioni del progetto devono essere trasmesse, a cura del Direttore dell'Ufficio, a tutti i Comuni firmatari la convenzione, entro 30 (trenta) giorni dalla loro adozione.

Articolo 12 - Garanzie

  1. E' convocata la Conferenza degli Assessori su questioni di particolare importanza o gravità, e, comunque, quando richiesto almeno dal 40% (quaranta) dei suoi componenti;
  2. La gestione deve assicurare la cura e la salvaguardia degli interessi di tutti i Comuni partecipanti, indistintamente;
  3. Ciascun Comune firmatario ha diritto di sottoporre direttamente al Presidente proposte e problematiche attinenti l'attività;
  4. La risposta deve pervenire al Comune richiedente tempestivamente, non oltre, comunque, il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento delle richiesta medesima.

Articolo 13 - Arbitrato

  1. Le parti convengono che, gli eventuali conflitti tra i Comuni associati, in ordine all'attività concernente l'oggetto della convenzione, ovvero in tema di interpretazione della presente convenzione, devono essere risolti da un Collegio Arbitrale, composto da un membro nominato da ognuna delle parti in conflitto e da un terzo membro nominato d'intesa tra le Parti o dal Presidente del Tribunale, su istanza di parte;
  2. La presidenza del Collegio sarà assunta dal componente scelto di comune accordo e/o, in difetto, dal Presidente del Tribunale;
  3. Il Foro competente è ......................................... .