CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO NAZIONALE
PER LA GESTIONE COORDINATA E INTEGRATADELLA PROMOZIONE E SVILUPPO DEI
CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
TRA
I comuni di seguito rappresentati che si
costituiscono in convenzione, ai sensi dell'articolo 30 del testo Unico Enti
Locali, legge 267/2000:
PREMESSO
Che è stato sottoscritto a Roma, l'8 maggio 2001,
tra il Ministero dell'Ambiente, Comuni e le Associazioni di settore, un
Protocollo di Intesa "Incentivi per la promozione dei carburanti per
autotrazione a basso impatto ambientale", per la realizzazione di un
progetto "nazionale" per la gestione coordinata e integrata della
promozione e sviluppo dei carburanti per autotrazione a basso impatto
ambientale, coerentemente con gli indirizzi determinati dal Ministero
dell'Ambiente.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1 - Denominazione
I soggetti stipulanti convengono di denominarsi "Iniziativa Carburanti
a Basso Impatto", nel prosieguo del documento nominata con l'acronimo
I.C.B.I.
Articolo 2 - Finalità
- Riduzione strutturale e
permanente dell'impatto derivante da traffico nelle aree urbane e
metropolitane;
- Promuovere lo sviluppo dei
carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale, in particolare GPL
(Gas di Petrolio Liquefatto) e metano per mezzo di programmi di
riconversione dei veicoli, lo sviluppo della rete di distribuzione e
specifiche campagne di promozione e informazione con il concorso dei
Ministeri competenti;
- Sviluppare forme e accordi in
ambito nazionale, con il concorso dei Ministeri competenti, con le
associazioni del settore GPL e metano per determinare politiche e
iniziative sinergiche di sviluppo dei carburanti per autotrazione a basso
impatto ambientale;
- Garantire l'accesso al
programma per tutti i comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
interministeriale n. 163, del 21 aprile 1999;
- Monitorare gli effetti delle
misure attuate sulle riduzioni dell'impatto ambientale derivante dal
traffico nelle aree urbane e metropolitane.
Articolo 3 - Linee guida
I programmi saranno articolati in un piano di dettaglio che dovrà essere
approvato dal Servizio Inquinamento Atmosferico e Rischi Industriali del
Ministero dell'Ambiente.
Articolo 4 - Durata
Gli Enti stipulanti convengono di fissare la durata della presente
convenzione in cinque anni e, in ogni caso, al raggiungimento delle finalità,
di cui all'articolo 2 della presente convenzione, verificato dalla Conferenza
degli Assessori.
Articolo 5 - Quote di partecipazione e riparto spese
I Comuni contribuiscono egualitariamente alla gestione delle risorse
disponibili e agli oneri finanziari delle attività di I.C.B.I. mettendo a
disposizione propri funzionari e proprie strutture. Al Comune incaricato della
gestione delle attività (comune capofila) potranno essere riconosciute le
maggiori spese.
Articolo 6 - La Conferenza degli Assessori
- Le città convenute concordano
nel costituire la "Conferenza degli Assessori" quale organo di
indirizzo e controllo delle attività connesse al progetto I.C.B.I.
- La Conferenza è presieduta dal
Presidente.
- Le decisioni strategiche del
progetto I.C.B.I. sono prese dalla Conferenza degli Assessori dei Comuni
firmatari o da loro delegati che verificano il raggiungimento delle
finalità del progetto.
Articolo 7 - Il Presidente
- Il Presidente è l'organo di
rappresentanza degli interessi del progetto I.C.B.I.;
- Il Presidente è scelto tra i
componenti la Conferenza degli Assessori, nella sua prima seduta;
- Il Presidente convoca la
Conferenza degli Assessori, la presiede e ne dirige i lavori; vigila, in
particolare, sul rispetto dei tempi e degli indirizzi forniti dalla
Conferenza;
- Il Presidente, per l'esercizio
delle sue funzioni, si avvale della collaborazione del Direttore
dell'Ufficio per la gestione del progetto I.C.B.I.
Articolo 8 - Ufficio per la gestione del progetto
e nomina del Direttore
- L'Ufficio ha il compito di
esecuzione delle attività operative e gestionali programmate dalla
Conferenza degli Assessori, nel rispetto delle finalità, di cui alla
presente convenzione;
- L'Ufficio è costituito da
personale tecnico e amministrativo nominato da ciascun Comune;
- I Comuni sono tenuti a
nominare, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula della presente
convenzione, i componenti l'Ufficio;
- L'Ufficio utilizza, di norma,
tecnologie e modalità proprie del telelavoro; le risorse umane e
strumentali, usate per le attività comuni, sono messe a disposizione dai
Comuni firmatari;
- L'Ufficio può essere
disciplinato da un apposito regolamento approvato dalla Conferenza degli
Assessori;
- Il Direttore dell'Ufficio è
designato dalla Conferenza degli Assessori che gli affida la
responsabilità gestionale dell'intero complesso di attività; è scelto, di
norma,fra i dipendenti delle Amministrazioni, con le modalità previste
dalle vigenti norme;
- Il Comune in cui il Direttore è
inquadrato, conferisce l'incarico, secondo le norme e i regolamenti
vigenti, con provvedimento motivato dal deliberato di designazione della
Conferenza;
- Al Direttore sono riconosciute
le indennità previste dai vigenti CCNL, l'importo è stabilito dalla
Conferenza e grava sui fondi del progetto;
- Al Comune in cui il Direttore
dell'Ufficio è inquadrato compete, inoltre, la modifica di bilancio
necessaria all'accertamento dell'entrata e i successivi atti, compreso il
Piano esecutivo di gestione e predisposizione dei documenti di preventivo
e di rendicontazione annuale delle entrate e delle spese relative alle
attività dell'Ufficio;
- Il Direttore dell'Ufficio
partecipa, con funzioni di Segretario, alla Conferenza degli Assessori;
collabora con il Presidente per l'esercizio delle sue funzioni.
Articolo 9 - Lo Statuto
Lo Statuto provvederà ad articolare in dettaglio il funzionamento della
Convenzione, le attribuzione della Conferenza e del Presidente. Lo Statuto
dovrà essere approvato dalla Conferenza degli Assessori, entro 180
(centottanta) giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, a
maggioranza.
Articolo 10 - Finanziamenti
- Il Comune capofila dovrà curare
la gestione dei trasferimenti statali
- Il Comune capofila curerà la
rendicontazione per le spese sostenute nello svolgimento delle funzioni e
dei servizi, di cui alla presente convenzione
Articolo11 - Trasmissione atti ai Comuni firmatari
Le decisioni del progetto devono essere trasmesse, a cura del Direttore
dell'Ufficio, a tutti i Comuni firmatari la convenzione, entro 30 (trenta)
giorni dalla loro adozione.
Articolo 12 - Garanzie
- E' convocata la Conferenza
degli Assessori su questioni di particolare importanza o gravità, e,
comunque, quando richiesto almeno dal 40% (quaranta) dei suoi componenti;
- La gestione deve assicurare la
cura e la salvaguardia degli interessi di tutti i Comuni partecipanti,
indistintamente;
- Ciascun Comune firmatario ha
diritto di sottoporre direttamente al Presidente proposte e problematiche
attinenti l'attività;
- La risposta deve pervenire al
Comune richiedente tempestivamente, non oltre, comunque, il termine di 90
(novanta) giorni dalla data di ricevimento delle richiesta medesima.
Articolo 13 - Arbitrato
- Le parti convengono che, gli
eventuali conflitti tra i Comuni associati, in ordine all'attività
concernente l'oggetto della convenzione, ovvero in tema di interpretazione
della presente convenzione, devono essere risolti da un Collegio
Arbitrale, composto da un membro nominato da ognuna delle parti in
conflitto e da un terzo membro nominato d'intesa tra le Parti o dal
Presidente del Tribunale, su istanza di parte;
- La presidenza del Collegio sarà
assunta dal componente scelto di comune accordo e/o, in difetto, dal
Presidente del Tribunale;
- Il Foro competente è
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