
Ti trovi in: www.comune.catania.it > Direzioni>XI Direzione - Servizi Socio Sanitari >Legislazione> Legge n.285 del 1997Legge 28 agosto 1997, n. 285
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1997
Art. 1.
(Fondo nazionale per l'infanzia
e l'adolescenza)
1. É istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato alla realizzazione
di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione
dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e
la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente ad
esse piú confacente ovvero la famiglia naturale, adottiva o affidataria, in
attuazione dei princípi della Convenzione sui diritti del fanciullo resa
esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e degli articoli 1 e 5
della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. Il Fondo é ripartito tra le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano. Una quota pari al 30 per cento
delle risorse del Fondo é riservata al finanziamento di interventi da realizzare
nei comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli,
Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo e Cagliari. La
ripartizione del Fondo e della quota riservata avviene, per il 50 per cento,
sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione minorile effettuata
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e per il 50 per cento secondo i
seguenti criteri:
a) carenza di strutture per la prima infanzia secondo le
indicazioni del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia
della Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) numero di minori
presenti in presídi residenziali socio-assistenziali in base all'ultima
rilevazione dell'ISTAT;
c) percentuale di dispersione scolastica
nella scuola dell'obbligo come accertata dal Ministero della pubblica
istruzione;
d) percentuale di famiglie con figli minori che vivono
al di sotto della soglia di povertà cosí come stimata dall'ISTAT;
e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori in attività
criminose come accertata dalla Direzione generale dei servizi civili del
Ministero dell'interno, nonché dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile
del Ministero di grazia e giustizia.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto
emanato di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e
giustizia e con il Ministro per le pari opportunità, sentite la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano nonché le Commissioni parlamentari competenti, provvede alla
ripartizione delle quote del Fondo tra le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e di quelle riservate ai comuni, ai sensi del comma 2.
4. Per il finanziamento del Fondo é autorizzata la spesa di lire 117
miliardi per l'anno 1997 e di lire 312 miliardi a decorrere dall'anno 1998.
Art. 2.
(Ambiti territoriali di intervento)
1. Le regioni, nell'ambito della programmazione regionale,
definiscono, sentiti gli enti locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della
legge 8 giugno 1990, n. 142, ogni tre anni, gli ambiti territoriali di
intervento, tenuto conto della presenza dei comuni commissariati ai sensi
dell'articolo 15- bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive
modificazioni, e procedono al riparto economico delle risorse al fine di
assicurare l'efficienza e l'efficacia degli interventi e la partecipazione di
tutti i soggetti coinvolti. Possono essere individuati, quali ambiti ter
ritoriali di intervento, comuni, comuni associati ai sensi degli articoli 24, 25
e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, comunità montane e province.
2. Gli
enti locali ricompresi negli ambiti territoriali di intervento di cui al comma
1, mediante accordi di programma definiti ai sensi dell'articolo 27 della legge
8 giugno 1990, n. 142, cui partecipano, in particolare, i provveditorati agli
studi, le aziende sanitarie locali e i centri per la giustizia minorile,
approvano piani territoriali di intervento della durata massima di un triennio,
articolati in progetti immediatamente esecutivi, nonché il relativo piano
economico e la prevista copertura finanziaria. Gli enti locali assicurano la
partecipazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale nella
definizione dei piani di intervento. I piani di intervento sono trasmessi alle
regioni, che provvedono all'approvazione ed alla emanazione della relativa
delibera di finanziamento a valere sulle quote del Fondo di cui all'articolo 1
ad esse attribuite ai sensi del medesimo articolo 1, comma 3, nei limiti delle
disponibilità assegnate ad ogni ambito territoriale, entro i successivi sessanta
giorni. Le regioni possono impiegare una quota non superiore al 5 per cento
delle risorse loro attribuite per la realizzazione di programmi interregionali
di scambio e di formazione in materia di servizi per l'infanzia e per
l'adolescenza.
3. Le regioni possono istituire fondi regionali per il
finanziamento dei piani di intervento ad integrazione delle quote di competenza
regionale del Fondo di cui all'articolo 1, nonché di interventi non finanziati
dallo stesso Fondo.
Art. 3.
(Finalità dei progetti)
1. Sono ammessi al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 i
progetti che perseguono le seguenti finalità:
a) realizzazione di servizi di preparazione e di sostegno
alla relazione genito re-figli, di contrasto della povertà e della violenza,
nonché di misure alternative al ricovero dei minori in istituti
educativo-assistenziali, tenuto conto altresí della condizione dei minori
stranieri;
b) innovazione e sperimentazione di servizi
socio-educativi per la prima infanzia;
c) realizzazione di servizi
ricreativi ed educativi per il tempo libero, anche nei periodi di sospensione
delle attività didattiche;
d) realizzazione di azioni positive per
la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, per l'esercizio dei
diritti civili fondamentali, per il miglioramento della fruizione dell'ambiente
urbano e naturale da parte dei minori, per lo sviluppo del benessere e della
qualità della vita dei minori, per la valorizzazione, nel rispetto di ogni
diversità, delle caratteristiche di genere, culturali ed etniche;
e) azioni per il sostegno economico ovvero di servizi alle famiglie
naturali o affidatarie che abbiano al loro interno uno o piú minori con
handicap al fine di migliorare la qualità del gruppo-famiglia ed
evitare qualunque forma di emarginazione e di istituzionalizzazione.
Art. 4.
(Servizi di sostegno alla relazione genitore-figli, di contrasto
della povertà e della violenza, nonché misure alternative al ricovero dei minori
in istituti educativo-assistenziali)
1. Le finalità dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera a) , possono essere perseguite, in particolare, attraverso:
a) l'erogazione di un minimo vitale a favore di minori in
stato di bisogno inseriti in famiglie o affidati ad uno solo dei genitori, anche
se separati;
b) l'attività di informazione e di sostegno alle
scelte di maternità e paternità, facilitando l'accesso ai servizi di assistenza
alla famiglia ed alla maternità di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, e
successive modificazioni;
c) le azioni di sostegno al minore ed ai
componenti della famiglia al fine di realizzare un'efficace azione di
prevenzione delle situazioni di crisi e di rischio psico-sociale anche mediante
il potenziamento di servizi di rete per interventi domiciliari, diurni,
educativi territoriali, di sostegno alla frequenza scolastica e per quelli di
pronto intervento;
d) gli affidamenti familiari sia diurni che
residenziali;
e) l'accoglienza temporanea di minori, anche
sieropositivi, e portatori di handicap fisico, psichico e sensoriale,
in piccole comunità educativo-riabilitative;
f) l'attivazione di
residenze per donne agli arresti domiciliari nei casi previsti dall'articolo
47- ter, comma 1, numero 1), della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni, alle quali possono altresí accedere i padri detenuti,
qualora la madre sia deceduta o sia assolutamente impossibilitata a prestare
assistenza ai figli minori;
g) la realizzazione di case di
accoglienza per donne in difficoltà con figli minori, o in stato di gravidanza,
nonché la promozione da parte di famiglie di accoglienze per genitori unici
esercenti la potestà con figli minori al seguito;
h) gli interventi
di prevenzione e di assistenza nei casi di abuso o di sfruttamento sessuale, di
abbandono, di maltrattamento e di violenza sui minori;
i) i servizi
di mediazione familiare e di consulenza per famiglie e minori al fine del
superamento delle difficoltà relazionali;
l) gli interventi diretti
alla tutela dei diritti del bambino malato ed ospedalizzato.
2. La realizzazione delle finalità di cui al presente articolo
avviene mediante progetti personalizzati integrati con le azioni previste nei
piani socio-sanitari regionali.
Art. 5.
(Innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la
prima infanzia)
1. Le finalità dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera b), possono essere perseguite, in particolare, attraverso:
a) servizi con caratteristiche educative, ludiche, culturali
e di aggregazione sociale per bambini da zero a tre anni, che prevedano la
presenza di genitori, familiari o adulti che quotidianamente si occupano della
loro cura, organizzati secondo criteri di flessibilità;
b) servizi
con caratteristiche educative e ludiche per l'assistenza a bambini da diciotto
mesi a tre anni per un tempo giornaliero non superiore alle cinque ore, privi di
servizi di mensa e di riposo pomeridiano.
2. I servizi di cui al comma 1 non sono sostitutivi degli asili
nido previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e possono essere anche
autorganizzati dalle famiglie, dalle associazioni e dai gruppi.
Art. 6.
(Servizi ricreativi ed educativi
per il tempo libero)
1. Le finalità dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera c), possono essere perseguite, in particolare, attraverso il
sostegno e lo sviluppo di servizi volti a promuovere e a valorizzare la
partecipazione dei minori a livello propositivo, decisionale e gestionale in
esperienze aggregative, nonché occasioni di riflessione su temi rilevanti per la
convivenza civile e lo sviluppo delle capacità di socializzazione e di
inserimento nella scuola, nella vita aggregativa e familiare.
2. I servizi
di cui al comma 1 sono realizzati attraverso operatori educativi con specifica
competenza professionale e possono essere previsti anche nell'ambito dell'at
tuazione del regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e
delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche, emanato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567.
Art. 7.
(Azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza)
1. Le finalità dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera d), possono essere perseguite, in particolare, attraverso:
a) interventi che facilitano l'uso del tempo e degli spazi
urbani e naturali, rimuovono ostacoli nella mobilità, ampliano la fruizione di
beni e servizi ambientali, culturali, sociali e sportivi;
b) misure
orientate alla promozione della conoscenza dei diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza presso tutta la cittadinanza ed in particolare nei confronti
degli addetti a servizi di pubblica utilità;
c) misure volte a
promuovere la partecipazione dei bambini e degli adolescenti alla vita della
comunità locale, anche amministrativa.
Art. 8.
(Servizio di informazione,
promozione, consulenza,
monitoraggio
1. Il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del
Consiglio dei ministri attiva un servizio di informazione, di promozione, di
consulenza, di monitoraggio e di supporto tecnico per la realizzazione delle
finalità della presente legge. A tali fini il Dipartimento si avvale del Centro
nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia.
2. Il servizio
svolge le seguenti funzioni:
a) provvede alla creazione di una banca dati dei progetti
realizzati a favore dell'infanzia e dell'adolescenza;
b) favorisce
la diffusione delle conoscenze e la qualità degli interventi;
c)
assiste, su richiesta, gli enti locali e territoriali ed i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, nella elaborazione dei progetti previsti dai piani
territoriali di intervento, con particolare attenzione, altresí, per la
realizzazione dei migliori progetti nelle aree di cui all'obiettivo 1 del
regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, come definite
dalla Commissione delle Comunità europee.
3. Il servizio, in caso di rilevata necessità, per le funzioni di
segreteria tecnica relative alle attività di promozione e di monitoraggio e per
le attività di consulenza e di assistenza tecnica, puó avvalersi, sulla base di
apposite convenzioni, di enti e strutture da individuare nel rispetto della
normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici di servizi.
4.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro per la solidarietà sociale, sentite le Commissioni parlamentari
competenti, con proprio decreto, definisce le modalità organizzative e di
funzionamento per l'attuazione del servizio.
5. Per il funzionamento del
servizio é autorizzata la spesa annua di lire 3 miliardi a decorrere dal 1997.
Art. 9.
(Valutazione dell'efficacia della spesa)
1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano presentano una relazione al Ministro per la
solidarietà sociale sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla
presente legge, sulla loro efficacia, sull'impatto sui minori e sulla società,
sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare le
condizioni di vita dei minori nel rispettivo territorio. Qualora, entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni non abbiano
provveduto all'impegno contabile delle quote di competenza del Fondo di cui
all'articolo 1 ed all'individuazione degli ambiti territoriali di intervento di
cui all'articolo 2, il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla ridestinazione dei fondi alle
regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Per garantire
la tempestiva attuazione degli interventi di cui alla presente legge nei comuni
commissariati, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, emanato di
concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, provvede a definire le
funzioni delle prefetture competenti per territorio per il sostegno e
l'assistenza ai comuni ricompresi negli ambiti territoriali di intervento di cui
all'articolo 2.
Art. 10.
(Relazione al Parlamento)
1. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Ministro per la
solidarietà sociale trasmette una relazione al Parlamento sullo stato di
attuazione della presente legge, tenuto conto delle relazioni presentate dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo
9.
Art. 11.
(Conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza e
statistiche ufficiali sull'infanzia)
1. Il Ministro per la solidarietà sociale convoca periodicamente,
e comunque almeno ogni tre anni, la Conferenza nazionale sull'infanzia e
sull'adolescenza, organizzata dal Dipartimento per gli affari sociali con il
supporto tecnico ed organizzativo del Centro nazionale di documentazione e di
analisi per l'infanzia e della Conferenza dei presi denti delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari
competenti. Gli oneri derivanti dalla organizzazione della Conferenza sono a
carico del Fondo di cui all'articolo 1.
2. Ai fini della realizzazione di
politiche sociali rivolte all'infanzia e all'adolescenza, l'ISTAT, anche
attraverso i soggetti che operano all'interno del Sistema statistico nazionale
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, assicura
un flusso informativo con periodicità adeguata sulla qualità della vita
dell'infanzia e dell'adolescenza nell'ambito della famiglia, della scuola e, in
genere, della società.
Art. 12.
(Rifinanziamento della legge
19 luglio 1991, n. 216)
1. Per il rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 3 della
legge 19 luglio 1991, n. 216, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge
27 maggio 1994, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio
1994, n. 465, é autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni
1997, 1998 e 1999.
2. Per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo
4 della citata legge n. 216 del 1991, é autorizzata la spesa di lire 10 miliardi
per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999.
3. Agli oneri derivanti
dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a lire 40 miliardi per ciascuno degli anni
1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo
9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, a tal
fine riducendo di pari importo l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno.
4. I prefetti trasmettono i rendiconti delle somme accreditate
per i finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 216
del 1991, agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero
dell'interno.
Art. 13.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 8 della
presente legge, pari a lire 120 miliardi per l'anno 1997 e a lire 315 miliardi
per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999,
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1997, a tal fine riducendo di pari importo l'accantonamento relativo alla
Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Le somme stanziate per le finalità
di cui alla presente legge possono essere utilizzate quale copertura della quota
di finanziamento nazionale di programmi cofinanziati dall'Unione europea.
3.
Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
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