COMUNE DI CATANIA

DIREZIONE FINANZIARIA

ENTRATE I.C.I.

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C O M U N I C A T O

 

 

Le aliquote I.C.I. per l'anno 2001 sono le seguenti:

 

ALIQUOTA ORDINARIA

- 5,60 per mille: Per tutti gli immobili posseduti, in aggiunta o diversi dall'abitazione principale e sua  pertinenza;               

ALIQUOTE DIFFERENZIATE  

- 4,40 per mille: Per l'abitazione principale e sua pertinenza, iscritta in catasto anche distintamente, purché sussista rapporto pertinenziale con l'abitazione principale intestata allo stesso proprietario;

 

- 7,50 per mille: Per gli alloggi non locati da oltre due anni. Sono considerati alloggi sfitti le unità immobiliari classificate nel gruppo catastale "A", ad eccezione della Categoria "A/10", utilizzabili a fini abitativi, non tenute a disposizione del possessore per uso personale diretto, alla data del 01/01/2001; 

 

ALIQUOTA AGEVOLATA - 2,00 per mille:

Nei confronti dei proprietari:

1.      che eseguono interventi finalizzati: 

-         al recupero strutturale di:

a)      immobili d'interesse artistico o architettonico;

b)      unità immobiliari inagibili o inabitabili localizzate nel centro storico;

 

-         alla realizzazione di: autorimesse, posti auto anche pertinenziali e sottotetti, ubicati come al punto b);

-         alla manutenzione: straordinaria di unità immobiliari o immobili localizzati come al punto b);

-          al rifacimento di facciate d'immobili ricadenti nel centro storico;

 

2.      per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all'art. 2, comma 4, della legge 9.12.1998, n. 431;                   

 

Il beneficio dell'aliquota agevolata è subordinato alle condizioni seguenti:

 

-             Presentazione dell'istanza contenente la descrizione dell'intervento sull'immobile per il quale si intende beneficiare dell'aliquota ridotta, nei termini previsti dalla legge e dal regolamento ministeriale di attuazione;

-              Realizzare e documentare la conformità dell'intervento eseguito;

-              Esibizione di una copia conforme del contratto di locazione stipulato e registrato, ex art. 2, comma 4, legge 431/98;

 

Dette istanze dovranno essere presentate, entro il 20/12/2001, solo nel caso in cui non siano già state presentate negli anni precedenti.

 

 

 

 

 

 

Le detrazioni I.C.I. per l'anno 2001 sono le seguenti:

 

A, Dall'imposta dovuta per l'unica unità immobiliare posseduta in tutto il territorio nazionale adibita ad abitazione principale e sua pertinenza, il possessore, in aggiunta alla detrazione ordinaria di lire 200.000, detrae ulteriori lire 300.000, a condizione che l'immobile risulti classificato fra le categorie A/2, A/3, A/4 o A/5 e la pertinenza  appartenga alle categorie catastali C/2, C/6 o C7, anche se distintamente iscritta in catasto e sussista rapporto pertinenziale con l'abitazione principale; rientrano in detta agevolazione anche coloro che possiedono un altro immobile o quote di unità immobiliari con rendita catastale o dominicale non superiore a lire 150.000 complessive.

Le agevolazioni sopra indicate sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.

 

Tale detrazione è concessa, alle medesime condizioni, anche:

1)     al disabile e/o anziano  domiciliato,  in via permanente, in istituto di ricovero o sanitario, la cui unica abitazione risulti sfitta oppure occupata dal proprio nucleo familiare;

2)     al cittadino italiano residente all'estero la cui unica abitazione risulti a disposizione oppure occupata dal suo nucleo familiare o da parenti e/o affini fino al 2° grado;

3)     al proprietario dell'abitazione, usufruttuario, oppure titolare di diritto reale obbligato dalla legge a risiedere in altro Comune per ragione di lavoro e/o servizio, la cui unica abitazione risulti occupata, quale abitazione principale, nucleo familiare del soggetto passivo d'imposta;

4)     al socio di cooperativa edilizia, a proprietà indivisa, che utilizza l'alloggio assegnato come abitazione principale.

 

B, Il proprietario/usufruttuario, per un solo immobile ceduto in uso gratuito a parenti o affini fino al 1° grado usufruisce della detrazione di lire 200.000 anche per tale immobile, purchè utilizzato dagli stessi come abitazione principale; e presenti apposita istanza entro il 20/12/2001.

 

 

Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente mediante versamento:

 

Ø      sul c/c Postale n. 12111944 intestato: COMUNE DI CATANIA, Servizio I.C.I.

 

Da effettuarsi presso le succursali delle Poste Italiane S.p.a. oppure le seguenti dipendenze urbane del Banco di Sicilia S.p.a. (con esclusione di qualsiasi altro Ente o Istituto):

 

q       Agenzia  A    - Corso Sicilia n. 8;

q       Agenzia   5    - Via Leopardi Giacomo n. 69;

q       Agenzia 13    - Piazza Cutelli n. 21;

q       Agenzia 16    - Via S. Euplio n. 9;

q       Agenzia 20    - Piazza Scammacca n. 9/A;

q       Agenzia 29    - Viale Africa n. 176;

q       Agenzia 33    - Piazza Moro Aldo n. 2/3;

 

I contribuenti correntisti del Banco di Sicilia, oltre che nelle Agenzie predette, possono assolvere l'imposta presso tutta la rete degli sportelli dell'Istituto.

 

                                                                                                                IL DIRETTORE

                                                                                                             (rag. M. D'Antoni)