CITTA' DI CATANIA
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DIREZIONE FINANZIARIA
ENTRATE I.C.I.
C O M U N I C
A T O
Le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 sono le seguenti:
ALIQUOTA
ORDINARIA
- 6.20 per mille: Per i terreni, le
aree edificabili e le unità immobiliari censite nel gruppo catastale "A"
possedute, in aggiunta o diversi dall'abitazione principale, con esclusione di
quelle appartenenti alla categoria "A/10";
ALIQUOTE
DIFFERENZIATE
- 4,40 per mille: Per l'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale e sua pertinenza, iscritta in
catasto anche distintamente, purché sussista rapporto pertinenziale con
l'abitazione principale intestata allo stesso proprietario;
- 6,90 per mille: Per gli immobili censiti in catasto nella
categoria "A/10", nei gruppi catastali "B", "C" e "D", nonchè le concessioni di
aree demaniali;
ALIQUOTA
AGEVOLATA
- 4,40 per mille: Per
gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle
condizioni definite dagli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della legge
9.12.1998, n.
Per
fabbricati i cui proprietari eseguono interventi volti al ripristino di unità
immobiliari inagibili o inabitabili finalizzati al recupero del patrimonio
edilizio esistente, con particolare riferimento al centro storico ed alle aree
di maggior degrado edilizio, localizzati e delimitati nella planimetria
allegata alla deliberazione della G.M. datata 11.11.1997, N°3329, ovvero volti
alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure
all'utilizzo di sottotetti. Ciò vale anche per i fabbricati sui quali sono
eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari
interventi finalizzati al consolidamento antisismico. Per beneficiare di tale
agevolazione gli interessati devono ottemperare agli adempimenti previsti dalla
legge e dal Regolamento Ministeriale di esecuzione e presentare istanza con la
descrizione degli immobili oggetto dell'intervento, allegando fotocopia dei
versamenti I.C.I. dell'anno 2001, se l'imposta era dovuta;
Per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti
dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la
costruzione e l'alienazione di immobili limitatamente al periodo dell'anno
compreso tra la data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se
antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
Il contribuente, per
usufruire dell'aliquota agevolata,
consapevole delle sanzioni previste, in caso di dichiarazione mendace,
dalla legge 5 gennaio 1968, n° 15 e successive modificazioni, deve
presentare apposita autocertificazione attestante i requisiti richiesti entro e non oltre il 20 dicembre 2002.
Le detrazioni I.C.I. per l'anno
2002
sono le seguenti:
1. Dall'imposta dovuta per l'unica unità immobiliare posseduta nel territorio nazionale, adibita ad abitazione principale, il possessore o il titolare del diritto reale di godimento, in aggiunta alla detrazione ordinaria di €.103,29, detrae ulteriori €.154,94, a condizione che l'immobile risulti classificato fra le categorie A/2, A/3, A/4 o A/5 e la pertinenza appartenga alla categoria catastale C/2, C/6 o C7, anche se non appartenente allo stesso fabbricato e sussista rapporto pertinenziale con l'abitazione principale; rientrano in detta agevolazione anche coloro che possiedono un altro immobile o quote di unità immobiliari con rendita catastale o dominicale, pro quota, non superiore a €.77,47 complessivamente. Nel caso di pertinenza acquistata dai coniugi, dopo la data del matrimonio, in regime di comunione dei beni, si applica l'aliquota agevolata dell'abitazione principale del coniuge che ha acquistato l'unica abitazione prima del matrimonio.
2. Le agevolazioni sopra indicate sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.
Tale detrazione è concessa, alle medesime condizioni, anche:
a)
al disabile e/o anziano
domiciliato, in via permanente,
in istituto di ricovero o sanitario, la cui unica abitazione risulti sfitta
oppure sia occupata dal proprio nucleo familiare;
b) al cittadino italiano residente all'estero la cui unica abitazione risulti a disposizione oppure occupata dal suo nucleo familiare o da parenti e/o affini di primo grado;
c) al proprietario dell'abitazione, usufruttuario, oppure titolare di diritto reale, obbligato dalla legge a risiedere in altro Comune per ragione di lavoro e/o servizio, la cui unica abitazione risulti occupata, quale abitazione principale, dal nucleo familiare del soggetto passivo d'imposta;
d) alla cooperativa edilizia, a proprietà indivisa, per l'alloggio assegnato al socio che lo utilizza come abitazione principale.
e)
all'assegnatario di alloggio I.A.C.P. concesso in locazione con diritto di
riscatto.
3. Il proprietario/usufruttuario per un
solo immobile ceduto in uso gratuito a parenti o affini di primo grado, fermo restando
l'assoggettamento del cespite all'aliquota ordinaria del 6.20 per mille,
usufruisce della detrazione di €.103,29 anche per tale immobile, purché non
siano comproprietari ed è utilizzato dagli stessi come abitazione principale.
Il
contribuente, per usufruire delle agevolazioni di cui ai punti 1), 2) e 3),
deve presentare apposita autocertificazione attestante i requisiti richiesti
entro e non oltre il 20 dicembre 2002.
Il pagamento
deve essere fatto esclusivamente mediante versamento:
Ø
sul c/c Postale
n°20808598 intestato: COMUNE DI CATANIA, Entrate I.C.I.
Da effettuarsi
presso le succursali delle Poste Italiane S.p.a. oppure le seguenti dipendenze
urbane del Banco di Sicilia S.p.a. (con esclusione di qualsiasi altro Ente o
Istituto):
q
Agenzia A - Corso Sicilia n. 8;
q
Agenzia 5 - Via Leopardi Giacomo n. 69;
q
Agenzia 13 - Piazza
Cutelli n. 21;
q
Agenzia 16 - Via S.
Euplio n. 9;
q
Agenzia 20 - Piazza
Scammacca n. 9/A;
q
Agenzia 29 - Viale
Africa n. 176;
q
Agenzia 33 - Piazza
Moro Aldo n. 2/3;
Gli stampati
per le dichiarazioni possono essere scaricati dal sito web o ritirati in Piazza
Duomo, 3.
IL
FUNZIONARIO RESPONSABILE
(rag. M. D'Antoni)