CITTA' DI CATANIA

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DIREZIONE RAGIONERIA GENERALE

ENTRATE I.C.I.

 

C O M U N I C A T O

 

Le aliquote I.C.I. per l'anno 2003 sono le seguenti:

 

4,40 per mille:

1.     Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sua pertinenza, iscritta in catasto anche distintamente, purché sussista rapporto pertinenziale con l'abitazione principale intestata allo stesso proprietario;

2.     Per una sola unità immobiliare ceduta in uso gratuito a parenti o affini di primo grado, purché non siano comproprietari ed adibita come abitazione principale;

3.      Per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della legge 9.12.1998, n. 431 a condizione che il contribuente esibisca, entro il 22.12.2003, una copia conforme del contratto di locazione stipulato e registrato a norma del D.P.R. 26.04.1986, N°131 e dell'art.5 della tariffa, parte I;

4.      Per fabbricati i cui proprietari eseguono interventi volti al ripristino di unità immobiliari inagibili o inabitabili finalizzati al recupero del patrimonio edilizio esistente, con particolare riferimento al centro storico ed alle aree di maggior degrado edilizio, localizzati e delimitati nella planimetria allegata alla deliberazione della G.M. datata 11.11.1997, N°3329, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. Ciò vale anche per i fabbricati sui quali sono eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari interventi finalizzati al consolidamento antisismico. Per beneficiare di tale agevolazione gli interessati devono ottemperare agli adempimenti previsti dalla legge e dal Regolamento Ministeriale di esecuzione e presentare istanza con la descrizione degli immobili oggetto dell'intervento, allegando fotocopia dei versamenti I.C.I. dell'anno 2002, se l'imposta era dovuta;

5.      Per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili limitatamente al periodo dell'anno compreso tra la data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

6.      Nel caso di pertinenza acquistata dai coniugi, dopo la data del matrimonio, in regime di comunione dei beni, si applica l'aliquota dell'abitazione principale del coniuge che ha acquistato l'unica abitazione prima del matrimonio.

 

Il contribuente, per usufruire delle agevolazioni di cui ai punti 3), 4), e 5), consapevole delle sanzioni previste, in caso di dichiarazione mendace, dalla legge 5 gennaio 1968, n° 15 e successive modificazioni, deve presentare apposita autocertificazione attestante i requisiti richiesti entro e non oltre il 22 dicembre 2003.

 

6,90 per mille:

Per gli immobili censiti in catasto nei gruppi catastali "B", "C", "D", nella categoria "A/10" e per le aree demaniali date in concessione.

 

6,20 per mille:

Per i terreni, le aree edificabili ed i fabbricati censiti nel gruppo catastale "A" possedute, in aggiunta o diversi dall'abitazione principale, con esclusione di quelle appartenenti alla categoria "A/10".                 

 

Le detrazioni I.C.I. per l'anno 2003 sono le seguenti:

 

1. Dall'imposta dovuta per l'unica unità immobiliare posseduta nel territorio nazionale, adibita ad abitazione principale, il possessore o il titolare del diritto reale di godimento, in aggiunta alla detrazione ordinaria di €. 103,29, detrae ulteriori €. 154,94, a condizione che l'immobile risulti classificato fra le categorie A/2, A/3, A/4 o A/5 e la pertinenza  appartenga alla categoria catastale C/2 o C/6, anche se non appartenente allo stesso fabbricato e sussista rapporto pertinenziale con l'abitazione principale; rientrano in detta agevolazione anche coloro che possiedono un altro immobile o quote di unità immobiliari con rendita catastale o dominicale, pro quota, non superiore a €. 77,47 complessivamente.

Le agevolazioni sopra indicate sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.

Tale detrazione è concessa, alle medesime condizioni, anche:

a) al disabile e/o anziano  domiciliato,  in via permanente, in istituto di ricovero o sanitario, la cui unica abitazione risulti sfitta oppure sia occupata dal proprio nucleo familiare;

b) al cittadino italiano residente all'estero la cui unica abitazione risulti a disposizione oppure occupata dal suo nucleo familiare o da parenti e/o affini di primo grado;

c) al proprietario dell'abitazione, usufruttuario, oppure titolare di diritto reale, obbligato dalla legge a risiedere in altro Comune per ragione di lavoro e/o servizio, la cui unica abitazione risulti occupata, quale abitazione principale, dal nucleo familiare del soggetto passivo d'imposta;

d) alla cooperativa edilizia, a proprietà indivisa, per l'alloggio assegnato al socio che lo utilizza come abitazione principale.

e) all'assegnatario di alloggio I.A.C.P. concesso in locazione con diritto di riscatto.

2. Il proprietario/usufruttuario per una sola unità immobiliare ceduta in uso gratuito a parenti o affini di primo grado, usufruisce della detrazione di €.103,29, purché non siano comproprietari ed è adibita come abitazione principale.

3. Le giovani famiglie di età media non superiore a 30 anni e fino al 3° anno dalla data di matrimonio,  con  redditi  lordi  complessivi  ai  fini  IRPEF  per  l'anno  2002  non  superiori  a  €. 12.911,42, in aggiunta alla detrazione ordinaria di €. 103,29, detraggono ulteriori €. 103,29 dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, a condizione che l'immobile risulti classificato fra le categorie catastali A/2, A/3, A/4 o A/5.

 

Il contribuente, per usufruire delle agevolazioni di cui sopra, deve presentare apposita autocertificazione attestante i requisiti richiesti entro e non oltre il 22 dicembre 2003 ad esclusione di chi l'ha già  presentata nell'anno 2002.

 

Il pagamento deve essere fatto esclusivamente mediante versamento:

 

Ø      sul c/c Postale n°20808598 intestato: COMUNE DI CATANIA, Entrate I.C.I.

 

Da effettuarsi presso le succursali delle Poste Italiane S.p.a. oppure le seguenti dipendenze urbane del Banco di Sicilia S.p.a. (con esclusione di qualsiasi altro Ente o Istituto):

q       Agenzia  A    - Corso Sicilia n. 8;

q       Agenzia   5    - Via Leopardi Giacomo n. 69;

q       Agenzia 13    - Piazza Cutelli n. 21;

q       Agenzia 16    - Via S. Euplio n. 9;

q       Agenzia 20    - Piazza Scammacca n. 9/A;

q       Agenzia 29    - Viale Africa n. 176;

q       Agenzia 33    - Piazza Moro Aldo n. 2/3;

 

Gli stampati per le dichiarazioni possono essere scaricati dal sito web o ritirati in Piazza Duomo, 3.

                            

                                                                                                                 IL DIRIGENTE

                                                                                                                (dott. S. Buttà)