CITTA' DI CATANIA
www.comune.catania.it
DIREZIONE RAGIONERIA GENERALE
ENTRATE I.C.I.
C O M U N I C
A T O
Le aliquote I.C.I. per l'anno 2003 sono le seguenti:
4,40 per mille:
1.
Per l'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale e sua pertinenza, iscritta in
catasto anche distintamente, purché sussista rapporto pertinenziale con
l'abitazione principale intestata allo stesso proprietario;
2. Per una sola unità immobiliare ceduta in uso
gratuito a parenti o affini di primo grado, purché non siano comproprietari ed adibita
come abitazione principale;
3.
Per gli
immobili concessi in locazione a titolo di abitazione
principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all'art. 2, comma 3,
della legge 9.12.1998, n. 431 a condizione che il contribuente esibisca, entro
il 22.12.2003, una copia conforme del contratto di locazione stipulato e
registrato a norma del D.P.R. 26.04.1986, N°131 e dell'art.5 della tariffa,
parte I;
4.
Per fabbricati i cui proprietari eseguono interventi
volti al ripristino di unità immobiliari inagibili o
inabitabili finalizzati al recupero del patrimonio edilizio esistente, con
particolare riferimento al centro storico ed alle aree di maggior degrado
edilizio, localizzati e delimitati nella planimetria allegata alla
deliberazione della G.M. datata 11.11.1997, N°3329, ovvero volti
alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure
all'utilizzo di sottotetti. Ciò vale anche per i fabbricati sui quali sono
eseguiti sulla base di progetti unitari e non su
singole unità immobiliari interventi finalizzati al consolidamento antisismico.
Per beneficiare di tale agevolazione gli interessati devono ottemperare agli
adempimenti previsti dalla legge e dal Regolamento Ministeriale di esecuzione e presentare istanza con la descrizione degli
immobili oggetto dell'intervento, allegando fotocopia dei versamenti I.C.I.
dell'anno 2002, se l'imposta era dovuta;
5.
Per i
fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per
oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili limitatamente al periodo dell'anno compreso tra
la data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla
data in cui è comunque utilizzato.
6.
Nel
caso di pertinenza acquistata dai coniugi, dopo la data del matrimonio, in
regime di comunione dei beni, si applica l'aliquota dell'abitazione principale
del coniuge che ha acquistato l'unica abitazione prima del matrimonio.
Il contribuente, per usufruire delle agevolazioni di cui ai
punti 3), 4), e 5), consapevole delle sanzioni previste,
in caso di dichiarazione mendace, dalla legge 5 gennaio 1968, n° 15 e
successive modificazioni, deve
presentare apposita autocertificazione
attestante i requisiti richiesti entro e non oltre il 22 dicembre
2003.
6,90 per mille:
Per gli immobili censiti in
catasto nei gruppi catastali "B", "C", "D", nella categoria "A/10" e per le
aree demaniali date in concessione.
6,20 per mille:
Per i terreni, le aree edificabili ed i fabbricati censiti nel gruppo
catastale "A" possedute, in aggiunta o diversi dall'abitazione principale,
con esclusione di quelle appartenenti alla categoria "A/10".
Le detrazioni I.C.I. per l'anno 2003 sono le
seguenti:
1. Dall'imposta dovuta per l'unica unità immobiliare posseduta nel territorio nazionale, adibita ad abitazione principale, il possessore o il titolare del diritto reale di godimento, in aggiunta alla detrazione ordinaria di €. 103,29, detrae ulteriori €. 154,94, a condizione che l'immobile risulti classificato fra le categorie A/2, A/3, A/4 o A/5 e la pertinenza appartenga alla categoria catastale C/2 o C/6, anche se non appartenente allo stesso fabbricato e sussista rapporto pertinenziale con l'abitazione principale; rientrano in detta agevolazione anche coloro che possiedono un altro immobile o quote di unità immobiliari con rendita catastale o dominicale, pro quota, non superiore a €. 77,47 complessivamente.
Le agevolazioni sopra indicate sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.
Tale detrazione è concessa, alle medesime condizioni, anche:
a)
al disabile e/o anziano
domiciliato, in via
permanente, in istituto di ricovero o sanitario, la cui unica abitazione
risulti sfitta oppure sia occupata dal proprio nucleo familiare;
b) al cittadino italiano residente all'estero la cui unica abitazione risulti a disposizione oppure occupata dal suo nucleo familiare o da parenti e/o affini di primo grado;
c) al proprietario dell'abitazione, usufruttuario, oppure titolare di diritto reale, obbligato dalla legge a risiedere in altro Comune per ragione di lavoro e/o servizio, la cui unica abitazione risulti occupata, quale abitazione principale, dal nucleo familiare del soggetto passivo d'imposta;
d) alla cooperativa edilizia, a proprietà indivisa, per l'alloggio assegnato al socio che lo utilizza come abitazione principale.
e)
all'assegnatario di alloggio I.A.C.P. concesso in
locazione con diritto di riscatto.
2. Il proprietario/usufruttuario per una
sola unità immobiliare ceduta in uso gratuito a parenti o affini di primo
grado, usufruisce della detrazione di €.103,29, purché non siano comproprietari
ed è adibita come abitazione principale.
3. Le giovani famiglie di età media non superiore a 30 anni e fino al 3° anno dalla
data di matrimonio, con redditi lordi complessivi
ai fini IRPEF
per l'anno 2002
non superiori a €. 12.911,42,
in aggiunta alla detrazione ordinaria di €. 103,29, detraggono ulteriori €. 103,29 dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale, a condizione che l'immobile risulti classificato
fra le categorie catastali A/2, A/3, A/4 o A/5.
Il contribuente, per usufruire delle
agevolazioni di cui sopra, deve presentare apposita autocertificazione
attestante i requisiti richiesti entro e non oltre il 22 dicembre
2003 ad esclusione di chi l'ha
già presentata nell'anno 2002.
Il pagamento
deve essere fatto esclusivamente mediante versamento:
Ø
sul c/c Postale n°20808598 intestato: COMUNE DI CATANIA,
Entrate I.C.I.
Da effettuarsi presso le succursali delle Poste Italiane S.p.a.
oppure le seguenti dipendenze urbane del Banco di Sicilia S.p.a. (con
esclusione di qualsiasi altro Ente o Istituto):
q
Agenzia
A - Corso Sicilia n. 8;
q
Agenzia
5 - Via Leopardi Giacomo
n. 69;
q
Agenzia 13 - Piazza
Cutelli n. 21;
q
Agenzia 16 - Via S.
Euplio n. 9;
q
Agenzia 20 - Piazza
Scammacca n. 9/A;
q
Agenzia 29 - Viale Africa n. 176;
q
Agenzia 33 - Piazza
Moro Aldo n. 2/3;
Gli stampati
per le dichiarazioni possono essere scaricati dal sito web
o ritirati in Piazza Duomo, 3.
IL DIRIGENTE
(dott. S. Buttà)