Comune di Catania

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Lo Statuto della Città di Catania

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Testo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 del 10 maggio 1995, riscontrata leggittima dal CO.RE.CO., sezione centrale di Palermo, nella seduta del 31/07/95, con decisione n° 11757/11364. Pubblicato sulla G.U.R.S. n° 66 del 23/12/1995, Supplemento straordinario n.2.

Titolo I - PRINCIPI

Art. 1 Il Comune
Il Comune di Catania, ente autonomo riconosciuto dall'ordinamento generale della Repubblica secondo i principi della legge e del presente statuto, rappresenta la comunità di coloro che vivono nel territorio comunale. Opera per promuovere il progresso civile, culturale ed economico della comunità fondando la sua azione sul rispetto della persona e sulla solidarietà, nel rispetto delle leggi vigenti.
Tutela la sua autonomia istituzionale, la sua identità storica e le sue tradizioni popolari.
Informa la sua attività e la sua organizzazione a criteri di democrazia, di economicità, di efficacia e di pubblicità, nonchè alla distinzione fra decisione politica ed attuazione amministrativa ed alla conseguente separazione fra responsabilità politica e responsabilità burocratica. 
Art. 2 Sede
2.1 Il Comune di Catania ha la propria sede legale presso il palazzo municipale.
2.2 Le riunioni degli organi collegiali hanno luogo presso la sede dell'ente.
2.3 In casi eccezionali il presidente del consiglio comunale, anche su richiesta di singoli consiglieri, può convocare il consiglio anche in luoghi diversi nel rispetto delle procedure di legge.
2.4 Il Sindaco, in taluni casi, può convocare la giunta nelle sedi delle circoscrizioni.
Art. 3 Stemma
Lo stemma del Comune di Catania é costituito da uno scudo di fondo azzurro, cimato dalla corona reale aragonese e con sotto la legenda "S.P.Q.C.", recante al centro un elefante di colore rosso porporino, con la proboscide alzata e le zanne di colore avorio, rivolte a sinistra, collocato di profilo e sormontato dalla lettera maiuscola "A", anch'essa di colore rosso.
Art. 4 Gonfalone
Il gonfalone del Comune di Catania é costituito da un drappo rettangolare fasciato, in quest'ordine, di verde, rosso amaranto ed azzurro con, nella parte inferiore, tre bandoni a forma di vajo irregolare, quello di mezzo più lungo, ornato con ricami d'oro ed, al centro, lo stemma civico come descritto all'articolo precedente con la variante dell'elefante con gualdrappa d'argento sormontato da un piedistallo su cui poggia S.Agata armata, alla destra, della spada posta in sbarra, e, alla sinistra, di uno scudo ovale d'oro con l'effigie di un'aquila d'argento a volo abbassato.
In alto l'iscrizione centrata in oro "Città di Catania", la legenda "Castigo rebelles" a destra ed "Invictos supero" a sinistra e sotto lo scudo, su nastro svolazzante il motto: "Catania tutrix regum" (decreto del presidente del consiglio dei Ministri 11 agosto 1934, trascritto nei registri della consulta araldica il 14 agosto 1934).
Art. 5 Obiettivi principali
5.1 Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi della Provincia, della Regione e dello Stato e provvede per quanto di sua competenza all'esecuzione ed all'attuazione di essi.
Esso, inoltre, promuove l'adozione di provvedimenti di competenza statale o regionale che interessano la comunità locale ed esercita le funzioni attribuite o delegate dalla Provincia, dalla regione o dallo Stato.

5.2 L'autogoverno della comunità è realizzato attraverso l'effettiva partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali ai processi decisionali ed all'attività politica ed amministrativa.
A tal fine il Comune garantisce l'informazione sull'attività  comunale nonchè forme di consultazione referendaria e riconosce nelle circoscrizioni gli organismi di decentramento e di partecipazione popolare.

5.3 Il Comune favorisce la libertà, la pace e l'incontro fra i popoli.
Si impegna per il  rispetto, la dignità e l'accoglienza di ogni essere umano attiva forme di cooperazione, scambi e gemellaggi con le città di tutto il mondo prevedendo interventi e modalità organizzative che garantiscano continuità di relazioni e sempre più stretti rapporti.
In conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone, sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuove la cooperazione fra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli e si impegna a mantenere il proprio territorio "denuclearizzato".
Il Comune, in applicazione della normativa relativa all'obiezione di coscienza stipula convenzioni con il ministero competente al fine di ottenere l'assegnazione di obiettori da destinare ad alcune attività di servizio civile di cui l'ente non può farsi carico mediante la dotazione del personale in pianta organica.
Il consiglio comunale istituisce una commissione con il compito di assumere iniziative dirette a consolidare il ruolo di Catania come città operatrice e messaggera di pace, i cui compiti e composizione saranno definiti dal regolamento.

5.4 Il Comune, coerentemente con la natura mediterranea della città di Catania, attua forme di collegamento con le collettività locali di altri Stati nei modi definiti dalla carta europea delle autonomie locali e,  quale Comune d' Europa, anche con i paesi extraeuropei. Promuove, inoltre, iniziative al fine dell'inserimento degli extracomunitari nel mondo del lavoro ed al fine di agevolare il diritto di accesso alla casa, per assicurare la civile convivenza e l'effettiva accoglienza dei medesimi nel Comune.
Art. 6 Finalità
6.1 Il Comune di Catania si propone la tutela e promozione della persona contro ogni forma di sopraffazione e di violenza ed assume quale obiettivo prioritario, nell'ambito delle proprie competenze, la lotta al fenomeno mafioso e all'usura, anche attraverso ogni iniziativa tesa a diffondere la consapevolezza della sua  natura eversiva della convivenza civile e dell'ordine democratico. Favorisce la diffusione  di una cultura dei diritti e della legalità ed, a tal fine, sollecita ed assume tutte le iniziative necessarie per impedire la presenza di associazioni mafiose e liberare l'amministrazione da condizionamenti clientari ed affaristici.

6.2 E' titolare di funzioni proprie; esercita, altresì secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.

6.3 Rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo esercitando le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio, dello sviluppo economico e del lavoro.

6.4 Riconosce nella tutela e valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico,  archeologico, artistico e paesaggistico un obiettivo prioritario.
A tal fine assume la salvaguardia dell'ambiente come tratto qualificante della sua azione, anche in ordine ad iniziative di promozione dello sviluppo economico e di espansione edilizia o di strutture alberghiere e ricettive in genere che devono rispondere al requisito di compatibilità ambientale; si adopera per mantenere il suo territorio libero da impianti nocivi alla salute o determinanti pregiudizio all'ambiente anche con il procedimento dell'azione per danno ambientale prevista dalla normativa in vigore e a tal fine istituisce il tutore per l'ambiente.
Si impegna a dare piena ed efficace attuazione alla normativa regionale e nazionale in tema di salvaguardia della salute , dell'ambiente e del paesaggio.
Favorisce la collaborazione con gli altri Comuni, con lo Stato, la Regione,  la Provincia e con le associazioni, regolarmente costituite, interessate alla salvaguardia del patrimonio naturalistico, storico, archeologico artistico e paesaggistico.

6.5 Il Comune riconosce nella biblioteca pubblica una struttura fondamentale per assolvere ai bisogni informativi  e culturali della comunità.
A tal  fine assicura l'autonomia culturale della propria biblioteca ed individua, altresì nella cooperazione bibliotecaria la via attraverso la quale qualificare i propri servizi e realizzare l'integrazione delle risorse in un sistema informativo.
Il Comune gestisce il servizio di biblioteca pubblica mezzo di istituzione.

6.6 Obiettivi preminenti del Comune sono altresì lo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei valori collettivi, nonchè la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini.

6.7 Il Comune, inoltre, persegue il fine di assicurare ad ogni cittadino il diritto alla casa quale riconoscimento di una funzione sociale prevalente.
A tal fine agevolerà l’acquisto della casa, anche con l’alienazione agli aventi diritto del patrimonio di edilizia abitativa dell’ente, secondo le modalità che saranno stabilite nel regolamento attuativo dello statuto.

6.8 Il Comune si prefigge di esercitare un ruolo attivo nella politica scolastica riconoscendosi interessato alla crescita civile e culturale delle giovani generazioni e promuove tutte quelle iniziative atte alla formazione di coscienza civica del cittadino, attraverso la realizzazione di progetti educativi finalizzati al raggiungimento di questo obiettivo.
A tal proposito, anche al fine di diffondere e radicare una cultura antimafia, si attribuisce il compito di favorire lo svolgimento di attività  interdisciplinari ad integrazione dei programmi scolastici, valorizzando esperienze, competenze e disponibilità dell’associazionismo culturale.

6.9 Il Comune contribuisce a promuovere una efficace politica sanitaria realizzando una diffusa educazione alla salute, incentivando ed istituzionalizzando la medicina scolastica, istituendo sportelli d’informazione gratuita, dando preminenza ad un’efficace opera di prevenzione anche mediante campagne mirate di concerto con le istituzioni scientifiche del territorio;
contribuisce efficacemente con gli strumenti operativi di cui dispone alla soluzione dei problemi legati alla tossicodipendenza  e alla  diffusione dell’AIDS, promuovendo una sensibile azione di prevenzione, di recupero e di riduzione dei danni derivati alle persone coinvolte;
opera per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

6.10 Il Comune, nella consapevolezza che la condizione minorile è nodo centrale da affrontare per un itinerario di superamento del degrado sociale in atto, informa tutta la sua attività di programmazione del territorio alla necessità di promuovere tutte le condizioni possibili per l’aggregazione, la formazione ed il gioco spontaneo, assicurando spazi, strutture, attrezzature e servizi a ciò indispensabili; assume come parte integrante del presente statuto la carta internazionale dei diritti del bambino; favorisce tutte le iniziative tese a promuovere la partecipazione dei minori alla vita della città e ad affermare il loro ruolo di cittadini e di utenti a tutti gli effetti; procede, sollecitando e valorizzando una progettualità professionale ed associativa, all’umanizzazione dei quartieri degradati di tutta l’area urbana; attua rigorosi ed efficienti controlli sulla scolarizzazione per stroncare le piaghe dell’evasione dell’obbligo scolastico, dello sfruttamento, del lavoro minorile e della microcriminalità, privilegiando, altresì, in ogni caso la permanenza del minore nella famiglia fornendo a tal fine mezzi rilevanti sul piano delle strutture, dei supporti organizzativi e delle risorse finanziarie alle formazioni del volontariato sociale.

6.11 Il Comune favorisce le attività sportive che si esplicano nello spirito dell’aggregazione spontanea ed amatoriale, giovanile e non; nel soddisfacimento del bisogno elementare di motorietà e di attenzionare l’equilibrio psicofisico della persona.
In particolare riferimento ai disabili ed agli anziani; nelle forme di competizione agonistica non violenta, non sopraffattrice e non orientata verso interessi di mercificazione e di lucro.
Assicura l’accesso agli impianti sportivi comunali già esistenti a tutti i cittadini e privilegia, come metodo, le forme di gestione diretta degli impianti (esistenti e futuri) da parte delle associazioni, quali agenti di base della promozione sportiva.

6.12 Il Comune tutela e valorizza il ruolo della famiglia anche come nucleo fondamentale della dialettica sociale, avendo particolare attenzione alle condizioni di reale parità tra i sessi.
In tal senso si adopera per rimuovere ogni forma di discriminazione e s’impegna ad un’interpretazione, la più ampia possibile, della legislazione vigente in ordine alla politica sociale in favore della famiglia, considerata tale anche quella di fatto (casa, salute, servizi, lavoro, etc...).
Il Comune promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno della corresponsabilità dei genitori nell’impegno di cura e di educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi.
Il Comune si impegna, altresì, ad attuare una efficace e programmata politica di intervento a favore degli anziani.

6.13 Il Comune valorizza la difesa e la salvaguardia di tutte le diversità sociali ed individuali, considerandole patrimonio comune di tutta la collettività.

6.14 Il Comune si qualifica come ente di promozione dello sviluppo economico; attiva ogni forma d’incentivazione dell’associazionismo cooperativo, favorendo la formazione professionale, attuando strumenti d’indirizzo e di orientamento, incoraggiando in tutte le forme possibili l’inserimento professionale di disabili o di soggetti comunque svantaggiati, valorizzando progetti d’intervento produttivo finalizzato ad esaltare specifiche vocazioni del territorio.
Individua il campo del lavoro e dell’inserimento nel mondo produttivo come fattore determinante per la partecipazione dei cittadini extracomunitari alla vita della comunità cittadina.

6.15 Il Comune valorizza le forme associative e di volontariato dei cittadini; a tal fine garantisce, a partire dal presente statuto, forme di partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alla vita dell’ente.

6.16 Il Comune garantisce e valorizza il diritto della persona, in forma singola od associativa, a concorrere all’indirizzo, allo svolgimento ed al controllo dell’attività dell’amministrazione locale.
A tal fine assicura la partecipazione degli utenti alla gestione dei servizi sociali.
Opera per superare le discriminazioni esistenti tra i sessi e per determinare effettive condizioni di pari opportunità.

6.17 Il Comune promuove ed assume come finalità pubblica, nell’ambito delle proprie competenze, la tutela dei diritti degli animali di qualsiasi genere e specie, riconoscendone, salve le misure e le competenze sanitarie e d’igiene, il diritto all’esistenza e preservandoli da ogni azione che implichi crudeltà e violenza o che sia in contrasto con le caratteristiche etologiche della specie.
    A tal fine si avvale della collaborazione delle associazioni legalmente costituite che abbiano fra le finalità il riconoscimento e la tutela dei diritti degli animali.

6.18
Il Comune di Catania al fine di tutelare l’immagine della comunità e di dare concreta testimonianza del proprio impegno antimafia e di trasparenza nell’attività amministrativa, senza con questo interferire nell’attività dell’ordine giudiziario, si costituisce parte civile in tutti i processi di mafia che riguardano cittadini catanesi per reati ovunque consumati o chiunque altro cittadino italiano o straniero per reati consumati nel territorio del Comune di Catania.
    Il Comune di Catania si costituisce di norma, altresì, parte civile nei processi che riguardano amministratori, funzionari, dirigenti o comunque dipendenti comunali per reati connessi alle pubbliche funzioni.
Art. 7 Titolarità dei diritti
Sono titolari individuali dei diritti riconosciuti d’iniziativa, partecipazione, accesso ed informazione, salvo diversa esplicita disposizione di legge, statuto e regolamento, tutti i cittadini e gli stranieri anche non residenti, in regola con la legislazione vigente.
Art. 8 Tempi ed orari
8.1 Il Comune riconosce rilevanza economica e sociale all’uso del tempo ed individua nell’organizzazione razionale dei tempi della città un elemento significativo di qualificazione della vita collettiva.

8.2 Gli orari degli uffici comunali aperti al pubblico e dei servizi pubblici del Comune sono stabiliti avendo riguardo prioritariamente ai bisogni dei cittadini ed alla vocazione territoriale e commerciale del tessuto urbano.

8.3 Il Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e sentite le OO.SS., professionali ed imprenditoriali, provvede al coordinamento degli orari degli uffici comunali e degli altri servizi pubblici, degli orari d’apertura al pubblico degli uffici periferici delle altre amministrazioni e degli orari dei servizi commerciali, tenendo conto dei bisogni delle diverse fasce di popolazione interessata, con particolare riguardo alle esigenze specifiche delle donne e degli uomini che lavorano.

Titolo II - DELL'ORDINAMENTO
Capo I - NORME GENERALI 

Art. 9 Organi
9.1 Sono organi del Comune di Catania: il consiglio comunale, il Sindaco, la giunta.

9.2 Spettano agli organi comunali la funzione di rappresentanza democratica della comunità, la realizzazione dei principi e l’esercizio delle competenze dello statuto nell’ambito della legge.

9.3 La legge e lo statuto regolano l’attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi elettivi per realizzare un’efficiente forma di governo della collettività comunale.
 
Art. 10 Il consigliere aggiunto
10.1 E’ istituita la figura del consigliere aggiunto con la finalità di perseguire il raggiungimento dell’effettiva parità dei diritti civili dei cittadini extracomunitari residenti nel territorio comunale di fronte alle istituzioni.

10.2 Il consigliere aggiunto rappresenta gli extracomunitari che vivono, lavorano, studiano o soggiornano a Catania in maniera continuativa.
In particolare:

a) interviene nel merito di tutte le questioni nel consiglio comunale con pari dignità e pari funzione dei consiglieri eletti, ad eccezione del voto;

b) non viene nominato a far parte di alcuna commissione consiliare ma può partecipare a qualsiasi seduta di tutte le commissioni se invitato; in queste occasioni assume il ruolo e la funzione di qualsiasi altro consigliere, ferma restando l’esclusione al voto.

10.3 Il consigliere aggiunto viene eletto direttamente dai cittadini extracomunitari residenti a Catania.
I candidati vengono presentati dai cittadini extracomunitari residenti mediante proposta formale al Sindaco accompagnata da un adeguato numero di firme di presentazione, comunque non inferiore a cento, debitamente autenticate.
Il candidato dovrà essere maggiorenne, residente nel Comune di Catania ed in regola con la legislazione vigente.
Il consigliere aggiunto viene eletto entro tre mesi dall’esecutività dello statuto; dura in carica due anni e non è immediatamente rieleggibile, per consentire una rotazione nelle responsabilità connesse alle comunità presenti.

Capo II - CONSIGLIO COMUNALE

Art. 11 Ruolo e competenze generali    
11.1 Il consiglio comunale di Catania è l’organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della comunità, dalla quale è eletto; assicura e garantisce lo sviluppo dei rapporti e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati, favorisce la partecipazione dei cittadini all’attività comunale attraverso iniziative ed azioni di collegamento, di consultazione e di coordinamento.

11.2 Spetta al consiglio individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico - amministrativo per assicurare che l’azione complessiva del Comune consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici.

11.3 Le attribuzioni generali del consiglio, quale organo d’indirizzo e di controllo politico - amministrativo  sono esercitate, su tutta l’attività del Comune, nelle forme previste dalla legge e dal presente statuto.

11.4 Il consiglio dura in carica fino all’elezione del nuovo, limitandosi, dopo l’indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

11.5 Il consiglio comunale ha competenze esclusive per l’adozione dello statuto, dei regolamenti e degli atti stabiliti dall’ordinamento degli enti locali vigente; attraverso dette competenze esercita le funzioni fondamentali per l’organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa del Comune.
    Sono inoltre di competenza del consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti da altre disposizioni di legge.
 
Art. 12 Funzioni di indirizzo politico-amministrativo
12.1 Il consiglio comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dal presente statuto, stabilendo la programmazione generale del Comune ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l’attività, con particolare riguardo:

a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendenti i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione  dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti pubblici, Comune e Provincia;

b) agli atti che costituiscono l’ordinamento organizzativo comunale, quali i regolamenti per l’esercizio delle funzioni e dei servizi, l’ordinamento degli uffici , del personale e dell’organizzazione amministrativa del Comune, la disciplina dei tributi e delle tariffe;

c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi degli interventi e progetti che costituiscono i piani d’investimento;

d) agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale;

e) agli indirizzi rivolti alle aziende speciali ed alle istituzioni sovvenzionate e sottoposte a vigilanza.

12.2 Il consiglio, con gli atti di pianificazione annuale e pluriennale, definisce, per ciascun programma, intervento e progetto, i risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione del Comune e determina i tempi per il loro conseguimento.

12.3 Il consiglio, può stabilire con gli atti fondamentali approvativi, i criteri-guida per la loro completa attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare e sollecitare l’attività degli altri organi comunali.

12.4 Il consiglio può esprimere direttive per l’adozione da parte della giunta comunale di provvedimenti, dei quali i revisori dei conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l’amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.

12.5 Il consiglio può esprimere indirizzi e valutazioni sull’azione dei rappresentanti del Comune, in aziende, enti, organismi ai programmi generali di politica amministrativa deliberati dallo stesso consiglio.

12.6 Il consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità d’opinione, le sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale.
Art. 13 Funzione di controllo politico-amministrativo
13.1 Il consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico - amministrativo, con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti, per le attività:

a) degli organi e dell’organizzazione operativa del Comune;

b) delle istituzioni, enti, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l’esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti ed interventi effettuati per conto del Comune od ai quali lo stesso
partecipa con gli altri soggetti.

13.2 Il consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento e nel rispetto dell’autonomia agli stessi riconosciuta dalla legge e dal presente statuto, la coerenza dell’attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al primo comma del presente articolo con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvativi per accertare che l’azione complessiva dell’amministrazione comunale persegua i principi affermati dallo statuto e dalla programmazione generale adottata.

13.3 Il collegio dei revisori dei conti di cui alla legge ed agli artt. 94 e 95 del presente statuto, collabora con il consiglio comunale, nella sua funzione di controllo e di indirizzo, secondo le modalità appresso indicate:

a) segnalando al consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso ritenuti meritevoli di particolare esame;

b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico - finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato dell’esercizio;

c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando, in base ad essi, eventuali proposte;

d) partecipando collegialmente, con funzioni di relazioni e consultive, alle adunanze del consiglio comunale relative all’approvazione del bilancio di previsione, di storno di fondi tra capitoli appartenenti a rubriche diverse del bilancio e di modifiche al bilancio stesso e del conto consuntivo e, nella persona del suo presidente, tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal presidente del consiglio comunale di sua iniziativa o su richiesta del Sindaco o di un terzo dei consiglieri assegnati, per riferire e dare pareri consuntivi su particolari argomenti di sua competenza.
Art. 14 La presidenza del consiglio comunale
14.1 Il consiglio comunale nella sua prima adunanza, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione, nel suo seno, di un presidente per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio; in seconda votazione risulta eletto chi abbia riportato la maggioranza semplice.
    Con le stesse modalità il consiglio comunale elegge due vice presidenti di cui uno con funzioni vicarie. Il presidente ed i vice presidenti costituiscono l'ufficio di presidenza.

14.2 Il presidente del consiglio comunale rappresenta il consiglio stesso.
    Presiede il consiglio, ne dirige il dibattito e fissa la data e l'ordine del giorno per le riunioni ordinarie e straordinarie dello stesso secondo quanto previsto dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento consiliare.
    Il presidente, inoltre, assicura il collegamento politico-istituzionale con il Sindaco ed i gruppi consiliari e coordina l'attività delle commissioni consiliari.

14.3 Per lo svolgimento dei compiti di cui al precedente comma il presidente ed i vice presidenti si avvalgono di un ufficio di segreteria secondo quanto previsto dal regolamento consiliare.

14.4 I poteri del presidente sono disciplinati dalla legge e dal regolamento.
    Informa periodicamente il consiglio sullo stato di attuazione dei deliberati approvati dal consiglio stesso.
    Promuove iniziative affinchè vengano rimossi ostacoli all'attuazione dei deliberati del consiglio.
    In particolare il presidente provvede a mantenere l'ordine, a far osservare le leggi e la regolarità della discussione e delle deliberazioni. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza. Nelle sedute pubbliche, può, dopo gli opportuni avvertimenti, ordinare l'espulsione dall'auditorio di chiunque sia causa di disordine.
    I relativi provvedimenti devono essere motivati e trascritti nel processo verbale.
    Il presidente, del consiglio comunale, qualora ne ravvisi la necessità per il regolare svolgimento dei lavori o su sollecitazione dei presidenti delle commissioni consiliari permanenti o speciali, chiede parere all'avvocatura comunale.

14.5 La carica di presidente e di vice presidente è incompatibile con il mandato parlamentare regionale e nazionale.
Art. 15 Revoca del presidente e del vice presidente 
   Può essere presentata da un terzo dei consiglieri in carica proposta di revoca, motivata, del presidente e/o dei vice presidenti in carica.
    Il presidente deve convocare, entro i cinque giorni dal deposito di detta proposta, apposita riunione consiliare, da effettuarsi entro i successivi dieci giorni, con all'ordine del giorno la proposta medesima.
    La proposta di revoca motivata deve contenere l'indicazione del candidato e si intende accettata qualora raggiunga la maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea.
Art. 16 Prerogative e compiti dei consiglieri comunali
16.1 I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione o, in caso di surrogazione, appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

16.2 I consiglieri comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto.
        Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal consiglio.

16.3 Ogni consigliere comunale, con le procedure stabilite dal regolamento, ha diritto di :

a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti rientranti nella competenza deliberativa del consiglio;

b) presentare interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni.

16.4 Ogni consigliere comunale ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende ed enti dipendenti dallo stesso tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.
    Ha diritto a riceve dai funzionari tutta la collaborazione necessaria a consentirgli l'esercizio della propria funzione rispettiva sugli atti deliberativi dell'amministrazione senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione e sempre che non venga intralciato il normale iter gestionale della pratica. Ha inoltre, diritto ad aver rilasciato copia di tutte le deliberazioni, compresi gli atti richiamati che ne costituiscono il presupposto dietro richiesta scritta avanzata al dirigente in possesso della documentazione senza necessità di autorizzazione.
    Ai consiglieri comunali viene trasmesso mensilmente l'elenco delle deliberazioni di giunta e di consiglio annullate o per le quali siano stati richiesti chiarimenti dal comitato regionale di controllo.
    Il consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti nei casi specificatamente previsti dalla legge.

16.5 Le dimissioni dalla carica sono presentate dai consiglieri al presidente del consiglio comunale per iscritto con firma autenticata.
    Le medesime sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.

16.6 Il consiglio provvede all'immediata surrogazione dei consiglieri dimissionari nella sua prima adunanza.

16.7 Il consigliere che, per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura, abbia interesse ad una deliberazione deve assentarsi dall'adunanza, per la durata del dibattito e dalla votazione sulla stessa, richiedendo che ciò sia fatto constatare a verbale.
    Il regolamento definisce i casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto d' interessi.

16.8 Il consigliere comunale ha il compito di intervenire alle sedute del consiglio comunale, di partecipare alle sedute delle commissioni consiliari permanenti di cui fa parte.
    Qualora per improrogabili motivi, un consigliere dovesse abbandonare la seduta del consiglio comunale o di una commissione di cui fa parte prima che i relativi lavori siano chiusi comunica all'ufficio di presidenza, affinchè venga inserito in verbale l'orario di uscita.

16.9 I consiglieri che non intervengano a sei sedute consecutive del consiglio comunale senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti.
    La decadenza è pronunciata dal consiglio nelle forme previste dal regolamento.
    Nell'ipotesi in cui sussistano le condizioni per la decadenza di consiglieri, questa può essere pronunciata dal consiglio anche su istanza di un singolo elettore.

16.10 Sarà istituito, secondo le modalità stabilite dal regolamento, l'albo delle presenze dei consiglieri comunali alle sedute del consiglio e delle commissioni. 
Art. 17 I gruppi consiliari e la conferenza dei capi gruppo
17.1 I consiglieri eletti nelle medesime liste formano un gruppo consiliare, salva diversa dichiarazione di adesione ad altro gruppo già costituito o di costituzione di un nuovo gruppo.
    In ogni caso per la formazione di un gruppo consiliare occorre l’adesione di almeno tre consiglieri.
    E’ prevista l’adesione dell’unico consigliere eletto in una determinata lista al gruppo misto.

17.2 Ciascun gruppo comunica al presidente del consiglio ed al segretario generale il nome del capo gruppo e del vice capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del consiglio comunale.

17.3 La conferenza dei capi gruppo è l’organo consultivo del presidente del consiglio nell’esercizio delle funzioni di presidente delle adunanze consiliari; essa concorre alla programmazione delle riunioni al fine di assicurare lo svolgimento dei lavori del consiglio nel modo migliore.
    Il presidente terrà conto dell’indirizzo espresso dalla conferenza dei capi gruppo.
    I capigruppo consiliari, o loro rappresentanti, senza diritto di voto, possono partecipare validamente a tutti gli effetti di legge, alle sedute delle commissioni consiliari permanenti, a quelle speciali e di indagine. Alle riunioni della conferenza dei capi gruppo deve essere sempre invitato il Sindaco il quale potrà delegare, per la partecipazione ai lavori, un componente della giunta.

17.4 Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei capigruppo, le norme per il funzionamento ed i rapporti con il presidente del consiglio comunale, che la presiede, con le commissioni consiliari permanenti, il Sindaco e la giunta comunale.

17.5 Il bilancio del Comune prevede per i gruppi una quota sufficiente per l’esercizio delle attività loro demandate; nella ripartizione di tali quote si tiene conto anche della consistenza numerica di ogni singolo gruppo.

17.6 I gruppi hanno una propria sede e dispongono singolarmente di locali, attrezzature, servizi e scelgono tra i dipendenti comunali la dotazione organica di pertinenza secondo quanto disposto dal regolamento ed in ossequio a disposizioni di legge in materia.
Art. 18 Commissioni consiliari permanenti
18.1 Il consiglio comunale costituisce, al suo interno, commissioni permanenti con il compito di favorire il miglior esercizio delle sue funzioni, formulare proposte e dare pareri sugli atti fondamentali del consiglio comunale medesimo, e ne stabilisce, secondo le norme del regolamento, il numero e le competenze con deliberazione adottata nella prima seduta successiva a quella dell’elezione del presidente del consiglio.

18.2 Le commissioni consiliari permanenti sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi.

18.3 I gruppi designano i componenti delle commissioni, in proporzione alla loro consistenza numerica, entro venti giorni dalla deliberazione di cui al primo comma del presente articolo e, entro lo stesso termine, li comunicano al presidente.

18.4 La conferenza dei capigruppo esamina le designazioni pervenute e provvede a coordinarle in modo da rendere la composizione proposta per ciascuna commissione conforme ai criteri indicati dal regolamento.

18.5 Il presidente del consiglio iscrive all’ordine del giorno della prima riunione utile del consiglio comunale la costituzione delle commissioni consiliari permanenti che viene effettuata con votazione a scrutinio segreto.

18.6 Il presidente di ciascuna commissione è eletto dalla stessa nel proprio seno con le modalità previste dal regolamento.
18.7 Il regolamento determina funzioni e poteri delle commissioni, assicura, nelle forme più idonee, la pubblicità dei lavori e degli atti, ne disciplina l’attività e le modalità di partecipazione per gli esterni a titolo consultivo.

18.8 Le commissioni consiliari permanenti hanno comunque funzioni propositive, consultive, preparatorie ed istruttorie, svolgono indagini conoscitive, dispongono di poteri redigenti per regolamenti comunali ed altri atti individuati dal regolamento degli organi istituzionali.

18.9 Le commissioni hanno diritto di richiedere l’intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli assessori, dei dirigenti e funzionari del Comune, degli amministratori e dirigenti delle aziende e degli enti dipendenti, nonchè dei rappresentanti del Comune all’interno di società e concordano con gli stessi il calendario dei lavori.

18.10 Le commissioni esprimono parere obbligatorio sugli atti loro sottoposti nel termine perentorio di venti giorni, salvo eventuale proroga di giorni cinque avanzata dal presidente della commissione.

18.11 Il regolamento del consiglio comunale determina le procedure da seguire nel lavoro delle commissioni a cui vanno garantiti personale, sedi e mezzi adeguati.

18.12 Possono partecipare alle riunioni delle commissioni, se invitati, il consigliere aggiunto, i rappresentanti delle associazioni di cui all’art. 42, nonchè i rappresentanti delle consulte di cui all’art. 62 del presente.

18.13 E’ costituita la commissione permanente per l’aggiornamento e la vigilanza dell’attuazione normativa dello statuto e dei regolamenti. Nella commissione sono rappresentati tutti i gruppi consiliari.

18.14 La commissione consiliare permanente può promuovere indagini conoscitive in tutti i settori dell‘amministrazione, compreso enti o aziende direttamente collegati al Comune, previa comunicazione scritta ai rispettivi uffici. 
Art. 19 Commissioni speciali e d'indagine
19.1 Il consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione commissioni speciali temporanee per lo studio e la valutazione di particolari problemi e l’impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza che non rientrano nelle competenze ordinarie delle commissioni permanenti.
    Nella deliberazione di istituzione della commissione viene stabilita la composizione della stessa, l’oggetto dell’incarico ed il termine entro il quale la commissione dovrà riferire al consiglio.

19.2 Su proposta del presidente del consiglio comunale o del Sindaco o su istanza sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri, il consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire commissioni speciali d‘indagine incaricate di effettuare accertamenti su fatti, provvedimenti e comportamenti tenuti da componenti degli organi elettivi e dai dirigenti comunali e su qualsiasi altra materia attinente all’amministrazione comunale.
    Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi.
    Nella deliberazione di istituzione e di nomina viene precisato l’ambito dell’inchiesta della quale la commissione è incaricata, la composizione e le modalità di funzionamento della stessa ed il termine entro cui concludere i lavori e riferire al consiglio.
    Le commissioni hanno tutti i poteri necessari per l’espletamento dell’incarico, secondo le modalità previste dal regolamento consiliare.
    In particolare hanno diritto di prendere visione ed ottenere copia di qualsiasi atto che incida sulla materia di propria competenza, nonchè di richiedere alle proprie riunioni la presenza del Sindaco, degli assessori, dei rappresentanti o dirigenti di enti ed associazioni sottoposti a controllo, vigilanza o contribuzione comunale, nonchè del segretario generale e dei dirigenti e dipendenti del Comune e delle aziende e degli enti dallo stesso dipendenti, per ricercare notizie ed elementi utili per il conseguimento degli obiettivi da realizzare dalla commissione.
 
Art. 20 Iniziativa delle proposte
20.1 L’iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del consiglio comunale spetta alla giunta comunale, al Sindaco, ai consiglieri, ai cittadini, ai consigli di circoscrizione ed anche alle associazioni di cui all’art. 42 del presente statuto.

20.2 Le modalità per la presentazione, l’istruttoria e la trattazione delle proposte dei consiglieri comunali dei consigli circoscrizionali e delle associazioni sono stabilite dal regolamento.
Art. 21 Norme generali di funzionamento
21.1 Le norme generali di funzionamento del consiglio comunale sono stabilite dal regolamento secondo quanto dispone il presente statuto.

21.2 Il consiglio comunale è convocato e presieduto dal presidente o dal suo sostituto ai sensi dell’art. 19 della legge regionale n. 7/92, nei termini e con le modalità previste dal regolamento.
    Alla prima convocazione del consiglio provvede il presidente uscente oppure, nel caso previsto dall’art. 19, comma 5 della legge regionale n. 7/92, il consigliere neoeletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
    A quest’ultimo spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria dell’assemblea fino all’elezione del presidente.

21.3 Il consiglio è convocato dal presidente in seduta ordinaria per l’esercizio delle funzioni e l’adozione dei provvedimenti previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.
    Il presidente, d’intesa con la conferenza dei capigruppo, stabilisce il calendario dei lavori per l’intera sessione, dandone comunicazione ai consiglieri.
    Nella determinazione dell’ordine del giorno, compatibilmente con i suddetti adempimenti di legge, deve essere data la precedenza alle proposte del Sindaco.
    Il consiglio si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta al mese.

21.4 Il consiglio comunale è convocato in seduta straordinaria quando sia richiesta dal Sindaco o da almeno un quinto dei consiglieri comunali, oppure dalla conferenza dei capigruppo.
    L’adunanza del consiglio deve essere convocata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

21.5 Il consiglio comunale è convocato d’urgenza nei modi e nei termini previsti dal regolamento, d’iniziativa del suo presidente o su richiesta del Sindaco o della conferenza dei capigruppo, quando l’urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei consiglieri degli atti relativi iscritti all’ordine del giorno.

21.6 Ogni deliberazione del consiglio comunale s’intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei presenti.
    Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge od il presente statuto prescrive espressamente per l’approvazione, maggioranze speciali di votanti.
    I regolamenti sono approvati con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

21.7 Le votazioni sono  effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dal regolamento, il medesimo stabilisce comunque le modalità di tutte le votazioni.

21.8 Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, in
ossequio a norme di legge o di regolamento o per deliberazione motivata dallo stesso consiglio, si procede in seduta segreta.
    La seduta è sempre segreta quando si tratti di questioni che implichino apprezzamenti o giudizi sulla qualità delle persone.
    La pubblicità delle sedute consiliari è assicurata anche mediante la ripresa televisiva e radiofonica in diretta del consiglio.

21.9 Alle sedute del consiglio comunale partecipa il segretario generale, o il vice segretario generale, che può essere coadiuvato da un funzionario preposto alla redazione del verbale.

21.10 In ogni caso il regolamento disciplina la convocazione ed il funzionamento del consiglio così come previsto dalla legge.

21.11 Il presidente del consiglio comunale presenta una relazione annuale al consiglio comunale sull’attività svolta dal consiglio, dalle commissioni e dalla presidenza.

21.12 Il consiglio comunale mantiene il rapporto con i presidenti dei consigli circoscrizionali attraverso una conferenza annuale di tutti i presidenti presso il consiglio comunale ed alla presenza dell’amministrazione.

21.13 La presidenza del consiglio comunale è dotata di un fondo economico previsto in bilancio per le attività promosse dal consiglio comunale.

Capo III - SINDACO 

Art. 22 Generalità   
Il Sindaco è capo dell’amministrazione comunale e la rappresenta, assicura l’unità dell’indirizzo politico-amministrativo, sovraintende al funzionamento degli uffici e dei servizi nonchè all’esecuzione degli atti, adotta i provvedimenti a lui riservati per legge o per statuto nonchè ogni altro provvedimento che la legge non riservi all’esclusiva competenza di altri organi comunali, di decentramento, del segretario generale o dirigente.
Art. 23 Funzioni
23.1 Il Sindaco coordina e promuove l’attività dei singoli assessori e, per un miglior espletamento delle sue attività, può avvalersi di consulenti esterni, nei limiti previsti dalla legge.

23.2 Quale capo dell’amministrazione:

a) è garante dell’attuazione e dell’osservanza delle leggi dello Stato, della Regione siciliana, dei regolamenti e del presente statuto;

b) ha la rappresentanza esterna del Comune;

c) assicura il costante collegamento del Comune con la Provincia, la Regione, lo Stato e l’Unione Europea, con tutte le altre istituzioni economiche, sociali, culturali e professionali, adottando ogni iniziativa idonea allo sviluppo della comunità;

d) può delegare ai singoli assessori determinate sue attribuzioni comprese la rappresentanza in giudizio dell’ente;

e) può delegare ai presidenti delle circoscrizioni funzioni di sua pertinenza, compresa la firma di atti specificamente indicati nella delega, anche per categoria;

f) può delegare la firma di atti di propria competenza specificamente indicati nella delega, anche per categoria, al segretario generale ed ai dirigenti di unità organizzative di massima dimensione;

g) provvede alle nomine attribuite alla sua competenza dalla legge o dallo statuto;

h) propone gli indirizzi generali dell’azione politica ed amministrative del Comune;

i) promuove e coordina l’attività degli organi di Governo e dell’amministrazione per l’attuazione dell’indirizzo politico-amministrativo del Comune.

j) ha facoltà, ogni volta che lo ritenga opportuno e per la tutela degli interessi collettivi, di rivolgere messaggi al consiglio ed alla cittadinanza;

k) autorizza la presentazione in consiglio dei progetti e dei programmi elaborati dalla giunta e dai singoli assessori;

l) convoca, quando lo ritenga necessario, singolarmente o collegialmente, i presidenti delle circoscrizioni;

m) vigila sugli enti, aziende ed istituzioni del Comune od a partecipazione comunale;

n) può sospendere l’esecuzione degli atti riservati alla competenza  dei dirigenti e degli organi delle circoscrizioni, promuovendo iniziative per un riesame degli stessi;

o) conferisce gli incarichi di direzione di incarichi di aree funzionali, sentito il direttore generale, secondo le priorità dettate dall’esigenza di raggiungere gli obiettivi programmatici nel rispetto della legge e dell’apposito regolamento;

p) dispone la disposizione cautelare dei dipendenti, nei modi di legge:

q) infligge al personale le sanzioni più gravi della censura, sentito il segretario generale, ed ai dirigenti, sentita anche la giunta;

r) impartisce le direttive generali per l’esercizio coordinato delle funzioni e dei servizi;

s) rilascia i provvedimenti di consenso e di diniego previsti dalla legge e specificati nei regolamenti;

t) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti nei casi e nei modi previsti dalla legge;

u) opera per assicurare agli utenti la migliore fruibilità dei servizi pubblici e di interesse pubblico nelle varie fasce orarie ed in ogni periodo dell’anno; pertanto coordina il piano generale degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici nonchè degli orari d’apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche. A tal fine il Sindaco promuove riunioni con i responsabili delle pubbliche amministrazioni che hanno uffici nel territorio comunale, consulta le organizzazioni sindacali dei dipendenti pubblici, dei dipendenti degli esercizi commerciali interessati al piano, nonchè le rappresentanze di categoria e le associazioni che abbiano per finalità la tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;

v) emette ordinanze per prescrivere alla cittadinanza adempimenti o comportamenti resi necessari dall’interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni;

w) commina le sanzioni amministrative per la trasgressione dei regolamenti comunali;

x) provvede alla trasmissione al presidente del consiglio ed ai gruppi consiliari dei provvedimenti adottati dallo stesso. 
Art. 24 Poteri di nomina
24.1 Il Sindaco, per l’espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all’amministrazione.

24.2 Il numero di detti incarichi non può essere superiore a sei.

24.3 Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere in possesso di requisiti specifici di competenza e professionalità in relazione all’incarico cui assolvere.

24.4 Nel provvedimento di conferimento dell’incarico, il Sindaco dovrà fare espressa menzione di detti requisiti risultanti dal curriculum che sarà allegato all’atto di nomina.

24.5 Il Sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull’attività degli esperti da lui nominati e gli obiettivi, grazie agli stessi, conseguiti.

24.6 Spetta inoltre al Sindaco la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell’ambito del Comune o dallo stesso dipendenti; egli non può nominare il proprio coniuge ed i parenti e gli affini entro il secondo grado.

24.7 Ai fini di garantire che dette nomine rispondano a criteri di competenza e di apertura alla società civile, il Sindaco, avuto riguardo alla natura delle funzioni che dovranno essere espletate dai rappresentanti del Comune da nominare, potrà fare ricorso a rose di nomi formulate da università ed altre istituzioni culturali, ordini professionali ed organizzazioni rappresentative del mondo del lavoro e della produzione, associazioni ambientalistiche, altre realtà associative di settore o espressione di interessi diffusi.
    In ogni caso dovranno essere allegati ai relativi provvedimenti di nomina curricula dettagliati delle persone nominate, ivi compresa la dichiarazione prevista dal comma 9 dell’art. 7, legge regionale n. 7/92, per i candidati alle cariche di Sindaco o consigliere comunale.

24.8 Entro dieci giorni dalla loro adozione, il Sindaco trasmette i provvedimenti di conferimento di incarichi, di nomina e di revoca, di cui al presente articolo con i relativi allegati, al consiglio comunale.

Capo IV - GIUNTA COMUNALE 

Art. 25 Norme generali
25.1 La giunta comunale è costituita dal Sindaco e dal numero di assessori assegnato al Comune per legge, nominati dal Sindaco secondo le modalità fissate dalla legge.
    Il Sindaco nomina fra gli assessori il vice Sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

25.2 La cessazione dalla carica del Sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell’intera giunta.

25.3 La giunta comunale è l’organo del Comune che compie tutti gli atti di amministrazione che sono alla stessa attribuiti dalla legge.

25.4 La giunta comunale persegue, mediante l’esercizio delle sue competenze d’amministrazione ed attraverso l’iniziativa propositiva nei confronti del consiglio, la realizzazione del programma proposto nel documento programmatico in base al quale è stata costituita.

25.5 La giunta attua gli indirizzi generali espressi dal consiglio comunale con gli atti fondamentali dallo stesso approvati ed esercita l’attività d’iniziativa e d’impulso nei confronti del consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l’adozione degli atti che appartengono alla sua competenza.

25.6 La giunta riferisce annualmente al consiglio, preliminarmente all’esame del bilancio, sull’attività dalla stessa svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.

25.7 La giunta approva su proposta del direttore generale i parametri, gli standards ed i criteri funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato.
Art. 26 Gli assessori
26.1 Gli assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all’esercizio della potestà collegiale della giunta.
    Esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all’esecuzione degli atti, nell’ambito delle aree e dei settori d’attività specificamente definiti nelle deleghe predette.
    La delega attribuisce al delegato la responsabilità connessa alle funzioni con la stessa conferita e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.
    Presentano, almeno semestralmente, al Sindaco, una relazione sull’andamento degli uffici e dei servizi cui sovrintendono e sullo stato di attuazione degli indirizzi programmatici.

26.2 Le deleghe conferite agli assessori sono comunicate dal Sindaco al consiglio comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento e, comunque, entro sette giorni.
    Ogni modifica o revoca delle deleghe viene comunicata al consiglio comunale dal Sindaco nello stesso termine.

26.3 In caso d’inerzia dell’assessore delegato o, comunque, di mancata osservanza degli indirizzi formulati dalla giunta, il Sindaco può sostituirsi all’assessore avocando a sè la relativa competenza.
    Il Sindaco può altresì sospendere, con provvedimento motivato, l’esecuzione di atti adottati dagli assessori o dai dirigenti, investendo della questione la giunta, per le relative determinazioni, nella prima seduta utile.
Art. 27 Norme generali di funzionamento
27.1 La giunta comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza in forma collegiale, con le modalità stabilite dalla legge e dal presente statuto.

27.2 La giunta è convocata dal Sindaco che fissa la data della riunione e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare.
    E’ presieduta dal Sindaco od, in sua assenza, dal vice Sindaco.
    Nel caso di assenza di entrambi la presidenza è assunta dall’assessore più anziano per età.
    Copia dell’avviso di convocazione e dell’ordine del giorno viene trasmessa ai capi dei gruppi consiliari e depositata presso la segreteria del Comune.

27.3 Le adunanze della giunta comunale non sono, di norma, pubbliche.
    Alle stesse partecipa il segretario generale il quale è anche incaricato della redazione del verbale; per tale scopo egli può comunque designare un funzionario.

27.4 Il Sindaco può disporre che alle adunanze della giunta, nel corso dell’esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, dirigenti e funzionari del Comune, ovvero esperti estranei all’amministrazione.
    Possono essere altresì invitati alle riunioni della giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, i presidenti delle commissioni consiliari permanenti, il presidente o l’intero collegio dei revisori dei conti ed i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi e commissioni, nonchè presidenti di consigli circoscrizionali rappresentanti di organizzazioni pubbliche e della società civile.

27.5 Per decisioni del Sindaco, ove a ciò non ostino particolari ragioni, la giunta può riunirsi in seduta pubblica.

27.6 Il segretario generale è tenuto a curare che copia dell’elenco delle deliberazioni adottate dalla giunta sia trasmessa, con cadenza almeno quindicinale, al presidente del consiglio comunale ed ai gruppi consiliari, e sia depositata presso la segreteria, a disposizione di chiunque  ne faccia richiesta.
 
Art. 28 Rapporti con il consiglio comunale
28.1 Il Sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio comunale.
Di norma vi partecipano anche gli assessori ed i dirigenti responsabili delle proposte di deliberazione poste all’ordine del giorno.
Il Sindaco ed i componenti la giunta nonchè i dirigenti ,se richiesti, hanno facoltà d’intervenire nella discussione nelle forme e modalità fissate dal regolamento.

28.2 In occasione delle riunioni del consiglio, il Sindaco, o l’assessore da lui delegato, provvederà, ove ne ricorrano i presupposti, a fornire adeguate informative al consiglio in merito a fatti particolarmente rilevanti verificatisi nell’ambito dell’amministrazione o della comunità ed agli eventuali provvedimenti che, in merito, la giunta ha adottato od intende adottare.

28.3 Ogni sei mesi il Sindaco presenta al consiglio comunale una relazione scritta sullo stato d’attuazione del programma, illustrando l’attività svolta ed eventuali fatti o provvedimenti particolarmente rilevanti, nonchè le scelte prioritarie che intende compiere.
Il consiglio comunale, entro dieci giorni dalla presentazione della relazione, esprime, in seduta pubblica cui interviene anche il Sindaco, le proprie valutazioni.

28.4 Il Sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a rispondere alle interrogazioni conseguenti agli atti ispettivi dei consiglieri comunali entro trenta giorni dalla loro presentazione presso la segreteria generale del Comune.
Il regolamento consiliare disciplina le modalità di risposta, per iscritto od in sede consiliare, alle predette interrogazioni e può altresì prevedere in quali casi e in che modo è consentito procedere alla trattazione di interrogazioni a risposta immediata.

28.5 Nel caso in cui il consiglio comunale ometta di riunirsi o di deliberare sulle proposte di deliberazioni ad iniziativa della giunta  delle quali sia stato richiesto l’inserimento all’ordine del giorno, decorsi trenta giorni, è data facoltà al Sindaco di sollecitare gli interventi sostitutivi previsti dall’OREL.

Capo V - DISPOSIZIONI COMUNALI

Art. 29 Pubblicità della situazione economica ed associativa del sindaco, degli assessori e dei consiglieri
29.1 Il Sindaco ed i consiglieri, al momento dell’elezione o della nomina devono presentare, secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento, una dichiarazione analitica concernente le spese elettorali sostenute indicando le relative fonti di finanziamento nonchè le eventuali obbligazioni assunte per la propaganda elettorale.

29.2 Il Sindaco, gli assessori ed i consiglieri, per ogni anno del mandato, sono tenuti a rendere pubbliche, mediante deposito di dichiarazioni e documenti presso la segreteria generale del Comune:

a) la situazione reddituale propria e dei familiari conviventi quali si evincono dalle relative dichiarazioni dei redditi (imponibili, diritti reali su beni immobili o su beni mobili registrati, azioni e quote di partecipazioni societarie, indennità percepite per attività prestate in qualità di amministratori o di Sindaci di società, etc.);

b) (annullata con decisione del CO.RE.CO., sezione centrale di Palermo del 31 agosto 1995, prot. n. 11757/11364).

Titolo III - DECENTRAMENTO

Art. 30 Articolazione del Comune in circoscrizioni
30.1 Il territorio del Comune è articolato in circoscrizioni, istituite per promuovere  la partecipazione dei cittadini alla formazione ed all’attuazione dei provvedimenti che interessano le singole zone, nonchè per gestire in modo efficiente i servizi di base ed esercitare altre funzioni delegate del Comune, secondo le norme dettate dal regolamento, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dallo statuto, anche al fine di realizzare la funzionalità delle strutture degli uffici del Comune e la migliore utilizzazione del personale.

30.2 Il numero delle circoscrizioni e la  loro delimitazione territoriale sono determinati in modo da individuare aree integrate ed equilibrate per lo sviluppo del territorio, presenza di servizi e di uffici pubblici e caratteristiche degli insediamenti.

30.3 Il numero delle circoscrizioni non dovrà essere superiore a dieci.
Le circoscrizioni nel territorio comunale costituiranno la base necessaria per procedere all’istituzione delle municipalità.

30.4 Le suddivisioni amministrative della città, ai fini dell’esercizio delle funzioni di competenza del Comune, coincidono con la delimitazione territoriale delle circoscrizioni. 
Art. 31 Organi delle circoscrizioni
31.1 Sono organi delle circoscrizioni: il consiglio di circoscrizione ed il presidente circoscrizionale.

31.2 Il consiglio di circoscrizione è eletto a suffragio diretto dalla popolazione residente contestualmente al consiglio comunale, salvo il caso di scioglimento anticipato del consiglio circoscrizionale.

31.3 I consigli circoscrizionali decadono con lo scioglimento del consiglio comunale.

31.4 Il consiglio di circoscrizione è sciolto anticipatamente dal Sindaco, con ordinanza previa deliberazione assunta dal consiglio comunale, quando sia impossibilitato a funzionare per le dimissioni di oltre metà dei suoi componenti o per altre cause previste per lo scioglimento del consiglio comunale.

31.5
I consigli di circoscrizione sono composti da un numero di consiglieri, correlato alla popolazione residente, stabilito dal regolamento.
    I consiglieri durano in carica quattro anni e godono, nell’ambito del consiglio circoscrizionale, delle stesse prerogative che spettano ai consiglieri nell’ambito del consiglio comunale.

31.6 Il presidente ed il vice presidente vengono eletti dal consiglio tra i propri membri, con voto palese ed a maggioranza assoluta, sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri.
    Il regolamento disciplina le ulteriori modalità dell’elezione.

31.7 Il presidente ed il vice presidente del consiglio circoscrizionale cessano dalla carica oltre che per morte, dimissioni o perdita dei requisiti di eleggibilità, per approvazione di mozione di sfiducia costruttiva e votata nei modi stabiliti dalle leggi in vigore.

31.8 Il presidente rappresenta, convoca e presiede il consiglio circoscrizionale: sovraintende all’esecuzione degli atti del consiglio di circoscrizione ed intrattiene i rapporti con gli organi del Comune. Svolge, inoltre, le funzioni delegate dal Sindaco per i servizi di competenza statale.
    Il presidente sovraintende al funzionamento degli uffici e dei servizi della circoscrizione dando ai medesimi istruzioni in ordine all’attuazione della circoscrizione e vigilando sul corretto esercizio dell’attività amministrativa e di gestione.
    Il personale assegnato alla circoscrizione dipende gerarchicamente dal settore competente e funzionalmente dal responsabile amministrativo della circoscrizione.

31.9 I consigli circoscrizionali istituiscono nel loro seno commissioni istruttorie per gli affari di competenza della zona.
    Le commissioni sono presiedute da un consigliere; ai lavori delle stesse possono prendere parte, senza diritto di voto, altri cittadini non consiglieri invitati in ragione della loro competenza e disponibilità a prestare volontariamente la loro opera. Ogni consigliere comunale, in quanto espressione popolare dell’intera municipalità, può partecipare ai lavori delle commissioni, nel pieno rispetto della loro autonomia, senza partecipare al voto.

31.10 Il vice presidente sostituisce in ogni suo compito il presidente in caso di assenza od impedimento.
 
Art. 32 Scioglimento del consiglio
32.1 I consigli circoscrizionali sono sciolti:

a) per gravi e persistenti violazioni di leggi e dello statuto;

b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi per la mancata elezione del presidente entro i termini stabiliti o per la persistente condizione di dimissioni del presidente, decorsi sessanta giorni dalla comunicazione al consiglio;

c) quando si riscontrino gravi irregolarità nella gestione dei servizi loro attribuiti o delegati o dalle risorse ad essi assegnate.
    Resta salva la possibilità per il Sindaco di provvedere in via sostitutiva ad esercitare le funzioni attribuite al consiglio circoscrizionale in caso di mancato od irregolare esercizio delle stesse ed a seguito di diffida ad adempiere;

32.2 Fino all’elezione del presidente del nuovo consiglio le funzioni dei disciolti organi sono esercitate dal Sindaco o da un suo delegato.

32.3 L’ordinanza di scioglimento fissa la data in cui devono svolgersi le nuove elezioni da tenersi comunque entro sessanta giorni dall’adozione del provvedimento.

32.4 Non si procede all’elezione del nuovo consiglio quando manchi meno di un anno alla data di rinnovo ordinario del consiglio comunale. 
Art. 33 Risorse ed uffici della circoscrizione
33.1 Ai consigli circoscrizionali sono assicurate adeguate risorse finanziarie, tecniche e di personale per un efficace svolgimento delle attività di loro competenza.

33.2 I consigli circoscrizionali amministrano, per la gestione dei servizi di base, stanziamenti di bilancio definiti in misura percentuale rispetto all’ammontare complessivo delle risorse agli stessi destinate ed individuate ed individuati in base alle effettive necessità finanziarie della gestione dei servizi.

33.3 Il piano di ripartizione fra i consigli di circoscrizione, formulato in modo da tener conto della popolazione, delle esigenze e dei servizi gestiti, costituisce allegato al bilancio di previsione.

33.4 Il consiglio comunale, col suddetto atto, attribuisce le ulteriori necessarie risorse finanziarie per l’esercizio di funzioni delegate e per obiettivi determinati.

33.5 Il consiglio comunale definisce idonee procedure per il controllo di gestione sulle attività svolte dai consigli circoscrizionali, in particolare per verificare il buon andamento nella gestione dei servizi di base.

33.6 Agli uffici della circoscrizione è preposto, sotto il profilo tecnico-amministrativo, un responsabile dei servizi e delle attività svolti nella zona medesima.

33.7 Gli uffici della circoscrizione svolgono le funzioni di gestione dei servizi di base e le altre funzioni delegate.  
Art. 34 Funzioni dei consigli di circoscrizione
I consigli di circoscrizione:
a) promuovono l’informazione e la partecipazione dei cittadini della circoscrizione in ordine all’attività del Comune, nonchè indagini, verifiche e dibattiti sui problemi della comunità locale e su quelli d’interesse specifico della circoscrizione;

b) verificano l’efficacia delle attività e dei servizi comunali d’interesse della circoscrizione;

c) esercitano funzioni consultive e poteri d’iniziativa nei confronti degli organi del Comune, con particolare riguardo agli atti di pianificazione e di programmazione. 
Art. 35 Funzioni di proposta e consultive
35.1 I consigli circoscrizionali possono rivolgere agli organi del Comune istanze e proposte di deliberazione su oggetti d’interesse della circoscrizione.
    Il consiglio comunale adotta le conseguenti determinazioni entro i termini e con le modalità stabilite dal regolamento e comunque non oltre 45 giorni dalla richiesta.

35.2 I consigli di circoscrizione, in numero non inferiore a tre, possono presentare richieste di referendum comunale secondo quanto previsto dagli artt. 48 e seguenti del presente statuto.

35.3
Il presidente del consiglio di circoscrizione ed un esperto nominato dal consiglio stesso partecipano, senza diritto di voto, alla commissione edilizia comunale per il rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie riguardanti il territorio di competenza.
Art. 36 Servizi di base e funzioni delegate
36.1 Le circoscrizioni esercitano le proprie competenze amministrative nel rispetto degli indirizzi generali approvati dagli organi centrali del Comune nelle seguenti materie:

a) anagrafe e stato civile; polizia urbana;

b) servizi socio-assistenziali e domiciliari;

c) asili nido e servizi parascolastici;

d) attività culturali;

e) attività sportive e ricreative, manutenzione e gestione;

f) mercati rionali e commercio in sede fissa;

g) verde pubblico ed ambiente;

h) regolamentazione dell’attività meramente interna del consiglio circoscrizionale nel rispetto delle leggi vigenti, del presente statuto, nonchè del regolamento disciplinante i rapporti fra consigli circoscrizionali ed amministrazione.

36.2 La giunta od il consiglio comunale in base alle rispettive competenze potranno attribuire funzioni in altre materie d’interesse delle circoscrizioni.

36.3
I consigli circoscrizionali sono competenti a deliberare gli atti necessari per la gestione dei servizi ad essi attribuiti, ivi compresi quelli volti a disciplinare l’uso dei beni e delle risorse assegnate per lo svolgimento di tali servizi.

36.4 La giunta stabilisce le dotazioni di personale assegnato a ciascuna circoscrizione, sentito il parere obbligatorio della conferenza dei presidenti dei consigli circoscrizionali.

36.5 Il funzionario preposto alla circoscrizione svolge i compiti propri della sua qualifica ed è garante dell’istruttoria e della legittimità degli atti adottati dal consiglio di circoscrizione nel cui ambito svolge le funzioni di segretario.

36.6 Il regolamento di contabilità nonchè il regolamento del provveditorato economato definiscono le modalità per la gestione della spesa.

36.7 Il consiglio di circoscrizione approva annualmente e trasmette al consiglio comunale una relazione sui servizi di base attribuiti alla sua gestione.

36.8 Sulle proposte di deliberazione dei consigli circoscrizionali concernenti la gestione dei servizi di base ad essi attribuiti o le altre funzioni delegate ai sensi del primo comma del presente articolo, è richiesto il parere obbligatorio del responsabile degli uffici circoscrizionali in ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnica e contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

36.9 I fondi destinati al bilancio comunale al finanziamento delle attività dei consigli di circoscrizione, o quote degli stessi, sono messi a disposizione di questi all’inizio dell’esercizio, anche provvisorio, del bilancio annuale, sulla scorta di apposita deliberazione della giunta.

36.10 I consigli di circoscrizioni limitrofe possono realizzare tra loro forme di collaborazione anche permanente.

36.11 In ogni circoscrizione sono messi a disposizione del pubblico i mezzi tecnici necessari per accedere direttamente agli uffici del difensore civico e riceverne le comunicazioni.
Art. 37 Conferenza dei presidenti di circoscrizioni
37.1 La conferenza dei presidenti dei consigli di circoscrizione è convocata dal Sindaco, è presieduta dal Sindaco o suo delegato e si riunisce almeno due volte all’anno, o su richiesta di almeno due terzi dei presidenti, per discutere o definire gli indirizzi in ordine allo sviluppo del decentramento.

37.2 La conferenza può eleggere una delegazione, formata da presidenti dei consigli circoscrizionali e da consiglieri, incaricata dei collegamenti con gli organi del Comune.
 
Art. 38 Istanza e petizioni ai consiglieri circoscrizionali
38.1 I cittadini possono rivolgere al consiglio circoscrizionale istanze e petizioni ai sensi degli artt. 44 e 45 del presente statuto.

38.2 Quando l’istanza o la petizione sia sottoscritta da almeno cento cittadini il presidente dà risposta scritta e motivata entro il termine fissato dal regolamento comunale.
Art. 39 Iniziativa popolare e referendum
39.1 L’iniziativa popolare ed i referendum per deliberazioni, orientamenti o scelte di competenza propria dei consigli circoscrizionali sono disciplinati dalle norme  di cui agli artt. 46, 48, 49, 50, 51, 52 e 53 del presente statuto, intendendosi sostituito il consiglio circoscrizionale agli organi del Comune.
L’iniziativa popolare di cui all’art. 46 del presente statuto può essere esercitata da un numero di cittadini residenti nella circoscrizione pari ad almeno l’1 % dei cittadini residenti nella circoscrizione stessa, i referendum di cui agli artt. 50 e 51 da un numero almeno pari al 3% ed i referendum di cui all’art. 52 da un numero almeno pari al 5%.

39.2 I referendum di circoscrizione sono, comunque, riferiti all’intera circoscrizione.

39.3 Le norme di cui ai commi precedenti si applicano altresì ai referendum richiesti per due o più zone.

Titolo IV - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
Capo I - PARTECIPAZIONE NELLE FORME ASSOCIATIVE

Art. 40 Principi generali
40.1 La partecipazione dei cittadini all’amministrazione esprime il concorso diretto della comunità all’esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi elettivi e realizza la più elevata democratizzazione del rapporto tra gli organi predetti ed i cittadini.

40.2 Attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal regolamento, vengono garantite ai cittadini singoli o associati le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con le loro proposte alla fase di impostazione ed elaborazione delle decisioni che detti organi dovranno assumere sui temi di interesse generale.
Art. 41 Albo delle associazioni
41.1 La partecipazione dei cittadini all’amministrazione del Comune si realizza anche attraverso le libere forme associative, costituite dai cittadini stessi nell’esercizio del diritto affermato dall’art. 18 della costituzione.

41.2 La partecipazione dei cittadini all’amministrazione del Comune attraverso le loro libere forme associative assume rilevanza in relazione alla effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi nonchè alla loro organizzazione che deve presentare un’adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento o di rapporti continuativi con il Comune.

41.3 Per la realizzazione delle finalità di cui ai comuni precedenti il Comune istituisce un albo di associazioni, organizzazioni di volontariato e categorie professionali soggetto a verifica ed aggiornamento annuale; l’iscrizione all’albo, deciso per settori corrispondenti alle politiche comunali, avviene dietro presentazione di apposita istanza corredata di copia autenticata dello statuto associativo, di documentazione inerente all’attività svolta dall’associazione nell’anno precedente, nonchè sulla base dei criteri indicati al secondo comma del presente articolo.
L’istanza può essere presentata da associazioni, costituitesi da almeno un anno, che operino nell’ambito del territorio comunale.

41.4 Il Comune prevede apposite convenzioni con le associazioni al fine di favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della comunità.

41.5 Le concessioni di strutture, beni strumentali, contributi e servizi ad associazioni o altri organismi privati, da disciplinarsi attraverso apposite convenzioni, sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione, da parte del consiglio comunale, dei criteri e delle modalità cui il Comune deve attenersi.
Il consiglio stabilisce inoltre annualmente in sede di approvazione del bilancio preventivo, i settori verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio sostegno.

41.6 Annualmente la giunta rende pubblico l’elenco di tutte le associazioni che hanno beneficiato della concessione di strutture, beni strumentali, contributi o servizi, nonchè di tutte quelle che ne hanno fatto richiesta.

41.7 Le associazioni di cui al comma precedente sono tenute al rendiconto per le spese per le quali abbiano beneficiato di contributi da parte del Comune.

41.8 Il Comune provvede a pubblicare una “Guida all’associazionismo” sulla base dei dati forniti dalle associazioni.
 
Art. 42 Diritti di udienza
42.1 I cittadini, singoli od associati, hanno diritto di udienza presso gli amministratori e gli uffici interessati rientranti nelle competenze del Comune.

42.2 Al fine di rendere possibile l’esercizio di tale diritto, il Sindaco, gli assessori ed i dirigenti degli uffici sono tenuti a fissare ed a rendere pubblici i giorni e gli orari riservati al ricevimento del pubblico.

42.3 Il regolamento fissa le ulteriori norme volte a favorire e disciplinare l’esercizio del diritto di udienza.
 
Art. 43 Istanze
43.1 I cittadini, le associazioni ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze per chiedere un intervento dell’amministrazione o per conoscere le ragioni dell’adozione di un provvedimento avente per oggetto questioni di interesse generale o collettivo.

43.2 Il Sindaco ha l’obbligo di ricevere, esaminare ed evadere, su relazioni degli organi o degli uffici competenti, le istanze entro il termine previsto dal regolamento.

43.3 Le modalità di presentazione e di risposta alle istanze sono indicate dal regolamento sulla partecipazione il quale  deve prevedere la forma, i tempi, nonchè adeguate misure di pubblicità dell’istanza.
 
Art. 44 Petizioni
44.1 Almeno tre associazioni iscritte all’albo comunale o cinquecento cittadini possono presentare una petizione al consiglio comunale per sollecitarne l’intervento in questioni d’interesse generale.

44.2 Il regolamento sulla determinazione determina le procedure di presentazione, i tempi e le forme di pubblicità delle petizioni.

44.3 Qualora il consiglio comunale non ritenga di aderire all’indicazione contenuta nella petizione, la deliberazione conclusiva dell’esame deve essere espressamente motivata ed adeguatamente pubblicizzata.

44.4 Le petizioni devono essere esaminate in apposita seduta consiliare, da tenersi almeno ogni tre mesi.

44.5 In caso d’inosservanza del predetto termine, ciascun consigliere può chiedere al presidente del consiglio comunale l’inserimento della petizione nell’ordine del giorno della successiva seduta del consiglio.
 
Art. 45 Iniziativa popolare
45.1 I cittadini, in numero non inferiore a mille, o cinque associazioni iscritte all’albo di cui al precedente art.42, esercitano l’iniziativa popolare mediante la proposta  di uno schema di deliberazione redatto nelle forme previste per la stessa.
    Il diritto di iniziativa può essere esercitato anche dai consigli di circoscrizione in numero da stabilirsi in sede di regolamento.

45.2 L’iniziativa popolare si esercita altresì mediante la presentazione di un progetto da parte di almeno un terzo dei consiglieri.

45.3 L’iniziativa popolare non può avere ad oggetto le materie inerenti:

a)  elezioni, nomine, designazioni, revoche, decadenze nonchè la disciplina giuridica del personale;

b) atti regolamentari interni e provvedimenti relativi all’applicazione di tributi e delibere di bilancio.

45.4 Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l’esercizio del diritto all’ordine del giorno della prima seduta utile dell’organo competente.
 
Art. 46 Consultazione popolare
46.1 Un apposito regolamento disciplina e garantisce forme di consultazione dei residenti, estese ad altre categorie d’interessati o limitate a frazioni della popolazione, in ragione dell’oggetto della consultazione.
    La consultazione può, tra l’altro, avvenire attraverso assemblee, questionari, mezzi informatici, o telematici e sondaggi d’opinione.

46.2 La consultazione può essere  promossa da un terzo dei componenti il consiglio comunale o da almeno tre consigli di circoscrizione con votazione a maggioranza assoluta dei propri componenti.

46.3 Il consiglio comunale è tenuto ad esaminare le risultanze della consultazione di cui ai primi due commi del presente articolo, in apposita e pubblica seduta, entro trenta giorni dalla loro formale acquisizione.
    Quando ricorrono particolari ragioni d’urgenza o di tutela della funzionalità dei lavori del consiglio, è ammesso un solo rinvio non superiore a trenta giorni, trascorsi i quali l’oggetto è iscritto di diritto al primo punto dell’ordine del giorno della seduta immediatamente successiva.

Capo II - REFERENDUM

Art. 47 Principi generali
47.1 Il Comune, nelle materie di sua esclusiva competenza, al fine di consentire il controllo e la partecipazione popolare alla propria attività, ammette ed indice referendum abrogativi, consultivi e propositivi in ordine a questioni d’interesse generale.

47.2 La partecipazione ai referendum consultivi, abrogativi o propositivi è estesa a tutti i cittadini e stranieri maggiorenni residenti nel territorio comunale.

47.3 Il quesito oggetto del referendum da sottoporre all’elettore deve
essere formulato in materia chiara ed univoca.

47.4 Il regolamento determina le modalità per garantire alla collettività un’adeguata informazione sul contenuto dei referendum.
 
Art. 48 Limiti di ammissibilità
48.1 Un’apposita commissione speciale, formata da un rappresentante per ogni gruppo consiliare ed un rappresentante dell’amministrazione nonchè dal segretario generale o dal suo vice, dichiareranno con motivazione l’ammissibilità delle richieste di referendum.
    Non possono essere sottoposti a referendum:
a) i provvedimenti nelle materie relative ad elezioni, nomine, designazioni, revoche, decadenze ed alla disciplina giuridica del personale;

b) i provvedimenti relativi a tributi ed espropriazioni per pubblica utilità;

c) i regolamenti interni;

d) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

e) gli atti di mera esecuzione di norme statali o regionali;

f) gli atti inerenti la tutela di minoranze etniche o religiose;

g) i quesiti che hanno formato oggetto di consultazione referendaria nel precedente triennio;

h) ogni altro atto o provvedimento sottratto alla disponibilità per legge o per sua natura.

48.2 I referendum non possono svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.

48.3 Per ogni anno solare è consentito al massimo lo svolgimento di sei referendum, da effettuarsi in un’unica tornata, secondo l’ordine di presentazione delle richieste.
Art. 49 Referendum consultivi
49.1 Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco qualora si ritenga utile una consultazione popolare per orientare l’amministrazione sugli indirizzi e le decisioni che riguardano l’assetto del territorio, la vita economica, sociale e culturale della comunità.

49.2 Il referendum può essere promosso:

a) da tre consigli di circoscrizione, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei propri componenti;

b) dal tre per cento dei cittadini iscritti nelle liste per l’elezione del consiglio comunale, con sottoscrizioni raccolte nell’arco di tre mesi;

c) dal consiglio comunale.
 
Art. 50 Referendum propositivi
50.1 Il referendum propositivo è indetto dal Sindaco e può avere ad oggetto una motivata proposta di competenza del consiglio comunale, della giunta o del Sindaco.

50.2 Il referendum può essere promosso:

a) da tre consigli di circoscrizione con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti;

b) dal tre per cento dei cittadini iscritti nelle liste per l’elezione del consiglio comunale;

c) dal consiglio comunale.

50.3 Non si fa luogo a referendum propositivo se, almeno trenta giorni prima della consultazione popolare, l’organo competente provvede in maniera conforme alla proposta referendaria.
 
Art. 51 Referendum abrogativi
51.1 Il referendum abrogativo può avere ad oggetto la richiesta di abrogazione totale o parziale di atti di competenza degli organi del Comune ed è indetto dal Sindaco su richiesta:

a) di tre consigli di circoscrizione con deliberazioni adottate a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti;

b) del tre per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali per l’elezione del consiglio comunale;

c) dal consiglio comunale.
Art. 52 Effetti dei referendum
52.1 Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è stato raggiunto il cinquanta per cento più uno dei voti validamente espressi.

52.2 Il risultato dei referendum, discusso entro trenta giorni dalla sua ufficiale comunicazione al consiglio comunale, vincola l’amministrazione a dar corso alla volontà popolare emersa dalla consultazione.

Capo III - DIFENSORE CIVICO E DELLE CONSULTE

Art. 53 Istituzione
53.1 E’ istituito nel Comune l’ufficio del difensore civico quale garante del buon andamento, dell’imparzialità, tempestività, trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa.

53.2 Il difensore civico ha il compito di tutelare il cittadino in riferimento ad abusi, disfunzioni, errori, negligenze, carenze, ritardi, omissioni, irregolarità od ogni altro comportamento non corretto posto in essere nello svolgimento dell’azione amministrativa.

53.3 Il difensore civico svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di subordinazione gerarchica o funzionale, rispetto agli organi del Comune.
 
Art. 54 Compiti
54.1 Il difensore civico tutela i cittadini, singoli od associati, nei confronti dell’amministrazione comunale e degli enti od organismi controllati dal Comune, nonchè, sulla base di apposite convenzioni, nei confronti di altre amministrazioni pubbliche.
    A tal fine è designato tra cittadini dotati di qualificata esperienza giuridico-amministrativa che, per preparazione professionale ed esperienza acquisita nel campo della tutela dei diritti, danno garanzia di indipendenza e correttezza.
Art. 55 Requisiti
55.1 Il difensore civico viene eletto da un collegio composto dal consiglio comunale e da due rappresentanti per ogni consiglio circoscrizionale, con maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti di tale collegio nelle prime due votazioni.
    Qualora per due votazioni consecutive nessun candidato abbia raggiunto il quorum necessario si procede ad ulteriore votazione cui partecipano i due candidati che hanno raggiunto il più alto numero di consensi; viene eletto chi ottiene la metà più uno dei voti dei componenti il collegio.

55.2
Il difensore civico è eletto nell’ambito di una rosa di candidati formata a seguito di avviso pubblico mediante manifesto emanato dal Sindaco.
    Le singole candidature, entro trenta giorni dall’affissione del manifesto, possono essere proposte da ogni gruppo consiliare comunale, da almeno tre formazioni sociali iscritte nell’ambito comunale, da mille cittadini e/o stranieri residenti nel Comune le cui firme devono essere autenticate nelle forme di legge nonchè, infine, da ogni consiglio circoscrizionale.
 
Art. 56 Incompatibilità ed ineleggibilità
56.1 Non sono eleggibili coloro che:

a) si trovino in condizioni di ineleggibilità od incompatibilità alla carica di consigliere comunale;

b) (annullato con decisione del CO.RE.CO. sezione centrale di Palermo del 31 agosto 1995, Prot. 11757/11364);

c) abbiano ricoperto nei precedenti cinque anni la carica di Sindaco, consigliere comunale od assessore del Comune di Catania;

d) nell’esercizio di un’attività professionale o commerciale abbiano intrattenuto rapporti economici o professionali con l’amministrazione comunale;

e) siano dipendenti comunali.
    Il difensore civico non può, durante il mandato, svolgere attività politica nell’ambito di partiti o gruppi politici.

56.2 Il difensore civico resta in carica per quattro anni ed è rieleggibile una sola volta.
    Esercita le sue funzioni fino all’elezione del successore.

56.3 L’incarico è incompatibile con altri uffici pubblici e con attività che possano comportare conflitto d’interesse col Comune.

56.4 Il trattamento economico del difensore civico e le risorse di mezzi e personale a sua disposizione sono determinati dal regolamento.
 
Art. 57 Funzioni
57.1 Di propria iniziativa o su richiesta di chiunque vi abbia interesse, il difensore civico interviene presso l’amministrazione comunale, i consigli circoscrizionali, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi e le società che gestiscono servizi e le società che gestiscono servizi pubblici nell’ambito del territorio comunale per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare svolgimento e che gli atti o provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati.

57.2 Nello svolgimento delle sue funzioni il difensore civico rileva le irregolarità, le negligenze, i ritardi o gli altri comportamenti non corretti proponendo i mezzi ed i rimedi più opportuni per l’eliminazione delle disfunzioni rilevate.
 
Art. 58 Modalità d'intervento e poteri
58.1 Chiunque abbia in corso una pratica od abbia interesse ad un procedimento pendente da attivare presso l’amministrazione comunale o presso gli enti e le aziende elencate nell’articolo precedente può chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento.
    Trascorsi trenta giorni senza che l’interessato abbia ricevuto risposta motivata, od in caso di risposta insoddisfacente ha diritto di chiedere l’intervento del difensore civico tramite la presentazione di un ricorso scritto.

58.2 Il difensore civico, rilevata la ammissibilità del ricorso, ha diritto di ottenere dagli uffici interessati copia di atti e documenti, nonchè ogni notizia è chiarimento sul caso in questione, senza che possa essergli opposto alcun diniego o segreto d’ufficio.

58.3 Il difensore civico può convocare direttamente i funzionari responsabili del caso in questione, previo avviso degli stessi ed ai loro superiori.
    Ad essi può richiedere dati sullo stato della pratica o del procedimento in questione.
    Successivamente il difensore civico, tenuto conto delle esigenze dell’ufficio, invita il dirigente a stabilire il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, comunicando l’esito del proprio intervento al Sindaco e al segretario generale.
    Il funzionario responsabile del servizio  a cui la pratica perviene, è tenuto a dare comunicazione al difensore civico dell’avvenuta definizione della stessa entro il termine massimo fissato.
    Trascorso inutilmente tale termine, il difensore civico, con provvedimento vincolante, chiede l’intervento sostitutivo dell’organo gerarchicamente superiore al funzionario od all’ufficio inottemperante, dandone comunicazione ai competenti organi ed all’interessato.

58.4 Il responsabile di un ufficio che in qualsiasi modo impedisca o ritardi lo svolgimento delle funzioni del difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle leggi vigenti.
    In questo caso il difensore civico propone agli organi competenti la promozione dell’azione disciplinare.

58.5 Qualora il difensore civico, nell’esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti costituenti reato ha l’obbligo di farne rapporto all’autorità giudiziaria competente e, per conoscenza, a darne comunicazione al Sindaco, al segretario generale.
 
Art. 59 Relazione
59.1 Il difensore civico invia annualmente al consiglio comunale, al Sindaco ed al segretario generale per l’esercizio del potere di controllo di costoro, entro il mese di marzo, una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, indicando i casi trattati, le disfunzioni, i ritardi e le irregolarità riscontrate, suggerendo i rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte ed osservazioni volte a migliorare l’andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa.
    Il consiglio comunale esamina e discute la relazione annuale ed adotta le determinazioni di sua competenza che ritenga opportune.
    Il consiglio comunale è tenuto a pubblicizzare adeguatamente la relazione annuale del difensore civico.
    In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione, il difensore civico può, in ogni momento, invariare relazioni al consiglio comunale.
    Egli può, inoltre, rendere noti i risultati delle indagini svolte mediante comunicati stampa od attraverso i mezzi ritenuti più opportuni.
Art. 60 Mezzi e trattamento economico
60.1 In accordo con il difensore civico, il consiglio comunale stabilisce la sede adeguata, la dotazione organica ed i criteri d’assegnazione del personale. Il personale assegnato all’ufficio del difensore civico deve essere altamente qualificato e scelto in base a valutazioni oggettive di rispondenza delle esigenze dell’ufficio stesso.

60.2 I componenti l’ufficio del difensore civico sono svincolati dalla dipendenza funzionale da altri uffici comunali e dipendono dal titolare dell’ufficio stesso.

60.3 Gli emolumenti, i rimborsi, le spese di funzionamento e le indennità sono a carico del Comune che provvede  corrisponderle tramite la previsione di un apposito capitolo del bilancio comunale.
 
Art. 61 Le consulte
61.1 Il consiglio comunale istituisce consulte dei cittadini, anche articolate per zone di decentamento, per ambiti e materie specifiche determinando i criteri per la loro composizione.

61.2 Le consulte sono nominate dal Sindaco e sono composte da membri designati dagli enti od organismi cittadini, dalle associazioni di cui all’art. 42 del presente statuto e dalle organizzazioni sindacali e di categoria operanti nei settori di competenza delle consulte stesse.
    I membri delle consulte restano in carica quattro anni. Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto, il Sindaco, gli assessori ed i consiglieri comunali.

61.3 Le consulte concorrono alla programmazione degli interventi relativi ai settori di loro competenza.

61.4 Il regolamento prevede le altre modalità di funzionamento delle consulte e ne definisce i rapporti con l’amministrazione.
    La partecipazione alle consulte è a titolo gratuito.
 
Art. 62 Consulte istituite
62.1 E’ istituita presso il Comune di Catania la consulta giovanile cittadina, organismo di studio e di proposta sulle problematiche giovanili.
    Essa sarà disciplinata da apposito regolamento che precederà, nell’ambito di ogni circolazione, l’istruzione consultiva di verifica e controllo sulle iniziative di politica giovanile realizzate dal consiglio circoscrizionale e dall’amministrazione.

62.2 La commissione mista territoriale sarà composta, oltre che da consiglieri della circoscrizione, anche da esperti di problematiche giovanili, nonchè da rappresentanti delle associazioni presenti nel territorio.

62.3 E’ istituita presso il Comune di Catania la consulta dell’economia e del lavoro quale organo di consulenza del consiglio comunale.

62.4 E’ prevista altresì l’istituzione delle seguenti consulte:

a) consulta per favorire l’integrazione dei portatori di handicap;

b) consulta per le pari opportunità;

c) consulta per i problemi degli extracomunitari;

d) consulta per i problemi e la convivenza con gli animali.

62.5 Il consiglio comunale potrà istituire altre consulte su tematiche sociali.
    Le funzioni, la composizione e le modalità di funzionamento delle consulte saranno disciplinate con apposito regolamento.

Capo IV - TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 63 Principi generali
63.1 L’attività del Comune si esplica, di norma, attraverso procedimenti il cui esito è al servizio reso alla comunità amministrata.
Salvo i casi di rigidità fissati per legge o regolamento, la scelta e la valutazione dei procedimenti in merito alla loro efficienza ed efficacia, alla loro economicità, alla loro semplificazione ed all’individuazione dei responsabili avviene in vista del soddisfacimento dei bisogni della comunità così come questi sono interpretati nei programmi degli organi di governo del Comune e secondo le modalità di partecipazione e trasparenza fissati nel presente statuto.

63.2 Il procedimento deve essere concluso con l’adozione di un provvedimento espresso e motivato almeno con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione dell’amministrazione; il provvedimento deve indicare altresì il termine e l’autorità cui l’interessato può proporre ricorso.

63.3 Per ciascun tipo di procedimento il termine massimo entro cui deve concludersi, salvo i casi incui un diverso termine sia fissato per legge o regolamento, è di trenta giorni decorrenti dal ricevimento della domanda o dell’avvio d’ufficio del procedimento medesimo.

63.4 I procedimenti posti in essere dall’amministrazione comunale hanno differente struttura procedimentale, secondo criteri di flessibilità, in funzione del tipo di provvedimento da emanare, nonchè dell’obiettivo da perseguire.

63.5 La partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi relativi all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive e assicurata dalle norme stabilite dalla legge n. 241/90, così come recepita dalla legge regionale n. 10/91, e dalle norme applicative previste dal regolamento.
 
Art. 64 Accordi procedimentali
64.1 Al fine di assicurare il massimo consenso e la più ampia collaborazione dei cittadini nel perseguimento degli interessi collettivi, il Comune privilegia, nello svolgimento della propria azione amministrativa, gli accordi procedimentali con gli interessati nei limiti in cui essi sono consentiti dalla legge.

64.2 Il ricorso agli accordi procedimentali non è, in ogni caso, consentito in materia di pubblico impiego.
 
Art. 65 Responsabile del procedimento
65.1 Per ogni altro tipo di procedimento esiste un responsabile.
Salvo quanto espressamente stabilito nel regolamento, la figura del responsabile del procedimento coincide con quello del dipendente cui è affidata l’istruzione del medesimo da parte del dirigente di settore e/o servizio.
 
Art. 66 Motivazione dei provvedimenti e degli accordi
66.1 Tutti i provvedimenti amministrativi devono essere motivati, ad eccezione degli atti normativi, programmatici ed a contenuto generale.

66.2 La motivazione sussiste in una succinta esposizione delle norme, dei presupposti di fatto e delle valutazioni di merito che hanno determinato la decisione in relazione alle risultanze dell’istruttoria.

66.3 Ove il procedimento si concluda con un accordo sostitutivo di provvedimento, devono risultare dal preambolo dell’accordo, soggetto alle medesime forme pubblicitarie del provvedimento di cui tiene luogo, le ragioni di convergenza tra interesse pubblico e privato che hanno introdotto il Comune ad accogliere le proposte dell’interessato.
 
Art. 67 Regolamenti dei procedimenti amministrativi e della trasparenza
67.1 Il consiglio comunale determina con appositi regolamenti da emanare entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente statuto:

a) per quali procedimenti il termine di trenta giorni può essere prorogato, sospeso od interrotto, e con quali modalità;

b) le modalità di partecipazione e d’intervento ai procedimenti amministrativi da parte degli interessati cui è stato comunicato l’avvio del procedimento nonchè dei soggetti portatori di interessi pubblici, privati o diffusi;

c) i procedimenti che possono essere conclusi previo accordo preventivo con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;

d) le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualunque genere;
e) le modalità di pubblicità e d’informazione dei cittadini sui procedimenti e sui provvedimenti finali in accordo a quanto stabilito in questo statuto;

f) le modalità per il conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori a professionisti esterni, nonchè per il conferimento di altri incarichi professionali, facendo valere, ai sensi dell’art. 22 della legge regionale n. 10/93, il criterio della  limitazione del cumulo degli incarichi e quello della valorizzazione delle professionalità e del rispetto delle comprovate competenze dei professionisti incaricati, quali risultano da una valutazione fondata su dati obiettivi predeterminati e di tipo comparativo tra tutti gli aspiranti all’incarico;

g) le modalità di affidamento dei cottimi fiduciari, dando attuazione ai principi di pubblicità e rotazione sanciti dall’art. 42 della legge regionale n. 10/93;