Divorzi davanti l'Ufficiale di Stato Civile

Separazione consensuale, divorzio congiunto

Pubblicato il:

14 maggio 2015

Ultima revisione:

26 giugno 2020

Via Alessandro La Marmora n. 23 - 95122 Catania


Separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’Ufficiale di Stato Civile.

L'art. 12 del Decreto Legge 12 Settembre 2014, n. 132, convertito in Legge 10 Novembre 2014, n. 162, prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L'assistenza di un avvocato è facoltativa. Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni.

Requisiti

I coniugi possono concludere l'accordo dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile solo se in assenza di figli minori o portatori di handicap grave   o economicamente non autosufficienti, figli anche di una sola delle due parti, in  caso contrario occorrerà ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita di uno o più avvocati per la soluzione consensuale di separazione tra coniugi, divorzio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (art. 6 del decreto legge 132/2014 convertito in legge n.162/2014). 
Va esclusa la competenza dell'Ufficiale di Stato Civile quando l'accordo contiene patti di trasferimento patrimoniale come ad esempio la regolamentazione dell'uso della casa coniugale, l'assegno di mantenimento o qualunque altra utilità economica.

A chi rivolgere l'istanza 

Può essere presentata o nel Comune di residenza di uno dei due coniugi o nel Comune in cui è stato iscritto o trascritto l'atto di matrimonio.
I coniugi che intendono procedere alla separazione personale consensuale, allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile devono presentarsi, previo appuntamento (da prendere presso l'Unità Operativa-Matrimoni, Via Alessandro La Marmora n°23, 95122 Catania

Orari di ricevimento

dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 oppure telefonando al n. 095/7424398.-

Documenti da presentare

  • verranno specificati e richiesti dall'Ufficiale dello Stato Civile in seno al primo incontro.

Procedura

L'Ufficiale di Stato Civile provvede a redigere l’atto dichiarativo contenente l’accordo, iscrivendolo nei registri dello Stato Civile  invitando le parti a comparire una seconda volta, fissa il successivo appuntamento non prima di trenta giorni, al fine di confermare le dichiarazioni di volontà contenute nell'accordo e renderlo esecutivo.
Se i coniugi non si presenteranno per la conferma di tale accordo, questo perderà ogni valore. Nel registro dello Stato Civile verrà annotata la conferma o meno della dichiarazione resa.

Nel caso di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, non è prevista la seconda comparizione.

Tempi 

per la proposizione della domanda di divorzio, occorrono tre anni ininterrotti di separazione personale che decorrono dalla data di presentazione all'Ufficiale di Stato Civile delle dichiarazioni di volontà dei due coniugi o ex coniugi;

Nel caso di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, non è prevista la seconda comparizione.