Nascite

Nascite

Pubblicato il:

3 dicembre 2007

Ultima revisione:

19 luglio 2022

Questa Unità Operativa è preposta alle iscrizioni (direttamente dietro presentazione dell'attestazione di nascita allo sportello) e alle trascrizioni di tutte le nascite che avvengono nei Presidi Ospedalieri o nelle Case di Cura private di tutto il territorio nazionale.

Procedura per la dichiarazione di nascita
La denuncia di ogni nuovo nato e'obbligatoria per legge, entro dieci giorni dalla data del parto.

Chi può fare la dichiarazione di nascita?
Dove rendere la dichiarazione di nascita?

Qualora l’utente desiderasse rendere la dichiarazione di nascita legittima, direttamente avanti l’Ufficiale di Stato Civile, potrà presentarsi, munito di idoneo documento di riconoscimento, presso lo sportello della Sede Centrale del "Centro Direzionale San Leone" presso le Municipalità, di seguito riportate, recando con se l’attestazione di nascita rilasciata dal Centro di Nascita dove è avvenuto l’evento.
Se trattasi di filiazione naturale (figli nati al di fuori del matrimonio), dovranno presentarsi entrambi i genitori per effettuare, contestualmente alla dichiarazione di nascita, il riconoscimento del nato.


Per informazioni rivolgersi ai seguenti numeri
Sede centrale Via Alessandro La Marmora n°23, 95122 Catania - Tel 095/7424369 - 4305


Trascrizioni nascite dall'estero
I nostri connazionali all'estero possono richiedere, tramite i Consolati o le Ambasciate Italiane dello Stato estero in cui si trovano, la trascrizione degli Atti di Stato Civile: Nascita, Matrimonio e Morte, presso il Comune della loro ultima residenza in Italia.
Se il richiedente non ha mai avuto alcuna residenza in Italia, la trascrizione verrà inviata, sempre a cura del Consolato o Ambasciata Italiana, presso il Comune di nascita o ultima residenza dei familiari dello stesso.
L'Ufficiale di Stato Civile che riceve tali atti ha, come primo compito, quello di accertare l'esistenza dei presupposti per la trascrivibilità dell'atto effettuando ricerche presso gli Archivi cartacei e l'A.I.R.E. Se il connazionale o i suoi genitori sono regolarmente iscritti nei registri dell'Anagrafe degli Italiani all'Estero (A.I.R.E.) l'Ufficiale di Stato Civile preposto, prosegue con l'immediata trascrizione.
 

Riconoscimento prenatale
Può essere effettuato dal padre e dalla madre congiuntamente, oppure dalla sola madre e, successivamente dal padre, con il consenso della madre.

Documentazione da esibire:
documento di identità in corso di validità esibito personalmente di chi effettua il riconoscimento 
- un certificato del medico curante o del ginecologo che attesti:
a) le generalità complete della gestante (cognome, nome, data e luogo di nascita)
b) settimana o mese di gravidanza
c) timbro e firma del medico

Riconoscimento materno/paterno
Il riconoscimento di un figlio, nato da genitori non coniugati, può avvenire anche dopo la nascita.
Il bambino può essere riconosciuto da uno solo o da entrambi i genitori.
I genitori che riconoscono il figlio naturale devono aver compiuto almeno 16 anni e non essere soggetti ad impedimenti di legge.
Il riconoscimento può avvenire anche dopo la nascita:
- con dichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile di qualsiasi Comune Italiano
- con dichiarazione presso l'autorità Consolare per i residenti all'estero
- con dichiarazione davanti a un notaio o con testamento
- con dichiarazione all'atto del matrimonio dei genitori, in tale caso si acquista lo stato di figlio legittimo.

Trascrizioni sentenze emesse dal Tribunale:
Disconoscimenti - Adozioni - Dichiarazioni   giudiziali di paternità - Cambio nome e/o cognome.

Modifiche al nome (Art. 36 DPR 396/2000)
Tel. 095/7424307
L'art. 36 del D.P.R. 396/2000 è la nuova modalità amministrativa per risolvere problemi relativi al nome. Riguarda i prenomi plurimi o composti.
Se ad un soggetto è stato attribuito alla nascita (prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 396/2000) un nome composto da più elementi, anche se separati tra loro può dichiarare per iscritto, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita, l'esatta indicazione del nome con cui, in conformità alla propria volontà o all'uso fattone, egli metterà in evidenzia quale nome o più elementi onomastici egli vorrà che vengano riportati in tutti i certificati di Stato Civile e anagrafici.
La variazione al prenome non può riguardare l'introduzione di un nome diverso od ulteriore a quelli già indicati, ma riguarda soltanto la sequenza ordinale, secondo quanto risulta dall'atto di nascita.
La procedura inizia con l'istanza della parte interessata o da chi esercita la potestà ed è ammissibile per una sola volta.
L'articolo 36 può essere esercitato solo per l'ordine cronologico degli elementi quindi, l'istante, può chiedere che vengano eliminati tutti o in parte i nomi successivi al primo (se ad esempio, Francesco Antonio Giuseppe desidera che nella propria certificazione venga evidenziato solo il primo nome, Francesco, l'Ufficiale dello Stato Civile, dietro istanza/dichiarazione dell'interessato, provvederà ad annotare la variazione a margine dell'atto di nascita. eliminando così i nomi successivi al primo. Se invece volesse solo invertire i nomi (per esempio: Antonio Francesco Giuseppe o Giuseppe Antonio Francesco o Giuseppe Francesco Antonio) può invocare soltanto la normale procedura del cambiamento del nome (art. 89 e seguenti del Regolamento) con decreto prefettizio.
L'art. 36 stabilisce soltanto che la dichiarazione resa dalla parte interessata deve essere annotata sull'atto di nascita cui si riferisce e, successivamente, dovrà essere comunicata a cura dell'Ufficio di Stato Civile, all'Ufficiale d'Anagrafe del Comune ove la persona in questione, ha la residenza (ai sensi dell'art. 6 della legge 1228/1954).
L'istanza per richiedere l'art. 36 può essere prodotta all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catania anche se, il richiedente - residente , è nato in altro Comune italiano. Tale dichiarazione può essere inviata anche per posta o via fax o per via telematica allegando la fotocopia del documento d'identità dell'istante (Lg. Bassanini n. 127 del 15/05/1997).
Si ribadisce che l'art. 36 può essere esercitato SOLO UNA VOLTA e se si volesse ritornare al prenome iniziale, si dovrà attivare la procedura del decreto prefettizio per il cambiamento del nome di cui agli artt.89 e seguenti del D.P.R. 396/2000.
L'art. 36 non può essere adottato per le nascite avvenute dopo il 30/03/2001, data di entrata in vigore del nuovo Ordinamento dello Stato Civile.
E' possibile ritirare la modulistica necessaria sia presso l'Ufficio preposto che presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico della Direzione Servizi Demografici e Decentramento.
(scarica il modulo) - attendi qualche secondo per il download del modulo.