Circolare 31 luglio 1998, n.10 Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica  del 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa. (G.U. Serie Generale n. 192 del 19 agosto 1998)

A tutte le amministrazioni comunali

A tutte le comunita' montane

                           Pervengono  a questo  Ministero  quesiti circa  il trattamento  dei resti mortali che si rinvengono  in occasione di esumazioni ordinarie ed estumulazioni.   Poiche'  la  consistenza  del  fenomeno e'  divenuta  rilevante  si ritiene, con  la presente  circolare, di fornire  indirizzi operativi nelle more di una organica revisione del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. 

 

 1. Definizione. 

  Si   definisce  "resto   mortale"  il   risultato  della   completa scheletrizzazione di  un cadavere ovvero, per  salme inumate, l'esitodella  trasformazione  delle stesse  allo  scadere  del turno  almeno decennale   di   rotazione   per    effetto   di   mummificazione   o saponificazione e,  per salme tumulate, l'esito  della trasformazione allo  scadere di  concessioni della  durata di  oltre venti  anni per effetto di corificazione.

 2. Trattamenti consentiti all'esumazione ordinaria. 

  Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, nel caso di non completa scheletrizzazione della salma, il resto mortale potra': 

 a)  permanere  nella  stessa  fossa di  originaria  inumazione  del cadavere;
 b) essere  trasferito  in  altra  fossa  (campo  indecomposti)  in contenitori di materiale biodegradabile;
 c) essere   avviato,  previo  assenso  degli   aventi  diritto,  a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.    Sull'esterno del contenitore dovra' essere riportato nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto esumato.   Per  i  resti  mortali   da  reinumare  e'  consentito  addizionare direttamente sui resti mortali  stessi e/o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di  scheletrizzazione interrotti o fortemente  rallentati da mummificazione  o saponificazione,  purche' tali  sostanze non  siano tossiche o nocive, ne' inquinanti il suolo o la falda idrica.

Il tempo di reinumazione viene stabilito in:  cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;   due anni nel  caso si faccia ricorso all'impiego  di dette sostanze biodegradanti.

 3. Trattamenti consentiti all'estumulazione.
Ai sensi dell'art.  86 del decreto del  Presidente della Repubblica n. 285/1990, sussistono diverse possibilita': 

a) estumulazione  effettuata dopo venti anni  dalla tumulazione: il resto mortale  deve essere inumato,  dopo avere creato  le condizioni per facilitare  la ripresa  dei fenomeni di  scheletrizzazione, anche con  sostituzione  delle  casse  originarie  con  un  contenitore  di materiale biodegradabile  e con l'eventuale addizione  delle sostanze di cui al paragrafo 2.

b) estumulazione effettuata prima  di venti anni dalla tumulazione. Il  resto  o   il  cadavere  deve  essere   inumato  seguendo  quanto specificato  al punto  a)  che  precede, fatto  salvo  il periodo  di inumazione che ordinariamente e' stabilito in dieci anni, per effetto dell'obbligo di  cui all'art. 86/3  del decreto del  Presidente della Repubblica n. 285/1990.

E' altresì consentita  la  tumulazione nella  stessa  o in  altra sepoltura. In tal caso e' d'obbligo il ripristino delle condizioni di impermeabilita'  del  feretro  quando il  personale  dell'A.S.L.  che sovrintende alle  operazioni cimiteriali  constati che  le condizioni della salma, per  presenza di parti molli, siano  tali da prescrivere il cosiddetto "rifascio".

E'  consentito addizionare  al resto  mortale particolari  sostanze favorenti la scheletrizzazione, come gia' specificato al paragrafo 2. 

4.  Cremazione  di cadaveri  di persone  decedute dopo  l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (26 ottobre 1990), precedentemente inumati o tumulati.   E' consentita seguendo le procedure  di cui all'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.

5. Cremazione di resti mortali.
  La cremazione  di resti  mortali e' ammessa  quando il  decesso sia avvenuto dopo  l'entrata in vigore  del decreto del  Presidente della Repubblica n. 285/1990, previa  acquisizione dell'assenso del coniuge o,  in  mancanza,  il  parente piu'  prossimo  secondo  anche  quanto stabilito al  paragrafo 15  della precedente circolare  n. 24  del 24 giugno 1993. Quando  vi sia disinteresse da parte  dei familiari alle operazioni  di  esumazione  ordinaria  e il  sindaco,  con  pubbliche
affissioni,   abbia  provveduto   ad  informare   preventivamente  la cittadinanza  del periodo  di  loro effettuazione  e del  trattamento prestabilito dei  resti mortali (reinumazione o  avvio a cremazione), il disinteresse e' da valere come assenso al trattamento stesso.  E' consentita  altresi' la cremazione  di resti mortali  di persona deceduta prima  della entrata  in vigore  del decreto  del Presidente della Repubblica n. 285/1990, purche'  venga richiesta dal coniuge o, in sua  assenza, dal parente  piu' prossimo, individuato  secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile.  Per  la cremazione  di  resti mortali  rinvenuti  allo scadere  del periodo di ordinaria inumazione (dieci  anni nel caso di cui all'art. 82/1 e cinque anni nel caso di cui  all'art. 86, commi 2 e 3), non e' necessaria la documentazione  di cui ai commi 4 e  5 dell'art. 79 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.

6. Cremazione di resti ossei.
La  cremazione   di  resti   ossei  e'  consentita   qualora  siano consenzienti i familiari.  La  ossa vengono  introdotte nel  crematorio dentro  un contenitore facilmente combustibile, con l'asportazione preventiva della cassetta di zinco.
Per le  ossa contenute in ossario  comune e' il sindaco  a disporreper la cremazione.

 7. Tempi ordinari di inumazione di cadaveri.
Si richiama  l'attenzione dei  sindaci, cui  compete l'ordine  e la  vigilanza dei  cimiteri (art.  51/1) e  dei direttori  sanitari delle AA.SS.LL, che controllano il  funzionamento dei cimiteri e propongono ai  sindaci  i provvedimenti  necessari  per  assicurare il  regolare servizio (art.  51/2), sulla opportunita' di  verificare nei cimiteri comunali, nei cimiteri particolari, nelle  aree concesse a privati ed a enti,  che il turno di  inumazione di cadaveri sia  non inferiore a quello stabilito in via ordinaria a  dieci anni, o a quello minimo di cinque   anni   ricorrendo  le   condizioni   e   con  le   procedure autorizzatorie  di  cui al  comma  3  dell'art.  82 del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 285/1990.

 8. Usanze funebri in reparti speciali entro i cimiteri.
Nel caso di aree cimiteriali  destinate a sepoltura dei cadaveri di professanti un culto diverso da  quello cattolico, il tempo ordinario di inumazione e' di dieci anni.  Laddove  siano  richiesti  periodi  superiori  (talune  usanze  non prevedono esumazione ordinaria) occorre concedere, in via onerosa per i  richiedenti, l'area  per una  durata non  superiore a  novantanove anni, rinnovabile.

Per  le professioni  religiose che  lo prevedano  espressamente, e'  consentita la inumazione del  cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di  cotone. Per  il trasporto  funebre e'  d'obbligo l'impiego  della cassa di  legno o, nei casi  stabiliti, la duplice cassa,  di legno e zinco.

                                 Il Sottosegretario di Stato: Bettoni