Approvazione del regolamento di polizia mortuaria

CAPO I

ART. 1
Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei  familiari e di chi per essi contenute nel titolo VII del Regio Decreto 9 luglio 1939, n.  1238, sull'ordinamento dello Stato Civile, i medici, a norma dell'art. 103, sub a), del
Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265,  debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al Sindaco la  malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal  Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente all'Unità  Sanitaria Locale dove è avvenuto il decesso. Nel caso di morte di persona cui siano somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della  causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del decreto del 
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è  fatta dal medico necroscopo di cui all'art. 4. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di  eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico. La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24  ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della  Sanità, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal Comune ove è  avvenuto il decesso all'Unità Sanitaria Locale nel cui territorio detto Comune è 
ricompreso. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una Unità Sanitaria  Locale diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della  scheda di morte all'Unità Sanitaria Locale di residenza. Nel caso di Comuni comprendenti  più Unità Sanitarie Locali, tali comunicazioni sono dirette a quella competente ai sensi  del secondo periodo del comma 8. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ogni Unità  Sanitaria Locale deve istituire e tenere aggiornato un registro per ogni Comune incluso nel  suo territorio contenente l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte. Nel  caso di Comuni comprendenti più Unità Sanitarie Locali la regione, entro un anno dalla data  di entrata in vigore del presente regolamento, dovrà individuare l'Unità Sanitaria Locale  competente alla tenuta del registro in questione. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

ART. 2

Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal comma 5 dell'art. 1 si devono  osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di  autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45.

ART. 3
Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla  scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il  Sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica  sicurezza.

ART. 4
Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 141 del Regio Decreto 9 luglio 1939, n.  1238, sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate da un medico nominato dalla  Unità Sanitaria Locale competente. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un  medico da lui delegato. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal coordinatore sanitario dell'Unità  Sanitaria Locale che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento 
del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato  previsto dal citato art. 141. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal  decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10, e comunque non dopo le trenta ore.
ART. 5
Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi  ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito  comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'Unità  Sanitaria Locale competente per territorio. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'Unità Sanitaria Locale incarica  dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli  accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perchè questa rilasci  il nulla osta per la sepoltura.
ART. 6
L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 141 del  Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile, dall'ufficiale  dello Stato Civile. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere  ed ossa umane di cui all'art. 5.

ART. 7
Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del Regio Decreto 9 luglio  1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite  dagli articoli precedenti. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28  settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età 
intrauterina e che all'ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati  morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Unità Sanitaria  Locale.A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura  anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro  24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Unità Sanitaria  Locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il 
peso del feto.

CAPO II

ART. 8
Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, nè essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti  conservativi, a conservazione in celle frigorifere, nè essere inumato, tumulato, cremato,  prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o  di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte  anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata  non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre  1975, n. 644 e successive modificazioni.

ART. 9
Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente,  l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non  accerti la morte nei modi previsti dall'art. 8.
 
ART. 10
Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata  putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore  sanitario dell'Unità Sanitaria Locale il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a  meno di 24 ore.

ART. 11
Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia  infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il  coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale adotta le misure cautelative necessarie.

CAPO III

ART. 12

I Comuni devono disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto  periodo di osservazione; morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico; ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del  rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.
 

ART. 13
I Comuni devono disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni  obitoriali: mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza  assistenza medica; deposito per un periodo indefinito di cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per  autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento  igienico-conservativo; deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo  di cadaveri portatori di radioattività.
 
ART. 14
I depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal Comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio  rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Nei Comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti il locale destinato a deposito  di osservazione deve essere distinto dall'obitorio.
I Comuni costituitisi in consorzio per l'esercizio di un unico cimitero a norma dell'art.  49, comma 3, possono consorziarsi anche per quanto concerne il deposito di osservazione e  l'obitorio. Nel caso di cui al comma 3, ai fini della distinzione fra deposito di osservazione e  obitorio di cui al comma 2, si tiene conto della popolazione complessiva dei Comuni 
interessati.

ART. 15
Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi  radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale,  osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Unità Sanitaria Locale competente in  relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del decreto  del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.L'Unità Sanitaria Locale comprendente più Comuni individua gli obitori e i depositi di 
osservazione che debbono essere dotati di celle frigorifere per la conservazione dei  cadaveri; al loro allestimento ed all'esercizio provvede il Comune cui obitorio e deposito  di osservazione appartengono. Nel territorio di ciascuna Unità Sanitaria Locale le celle  frigorifere debbono essere non meno di una ogni ventimila abitanti e, comunque, non meno di 
cinque. Nel caso di un Comune il cui territorio coincide con quello di una Unità Sanitaria  Locale, oppure comprende più Unità Sanitarie Locali, le determinazioni in proposito sono  assunte dal Comune e il rapporto quantitativo di cui sopra è riferito alla popolazione  complessiva del Comune. Con le stesse modalità si provvede a dotare gli obitori di celle frigorifere isolate per i 
cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive-diffusive, in ragione di una  ogni centomila abitanti.

CAPO IV

ART. 16
Il trasporto delle salme, salvo speciali disposizioni dei regolamenti comunali, è: a pagamento, secondo una tariffa stabilita dall'autorità comunale quando vengono richiesti  servizi o trattamenti speciali; a carico del Comune in ogni altro caso. Il trasporto deve essere comunque effettuato in una  forma che garantisca il decoro del servizio. L'Unità Sanitaria Locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle  salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad  assicurarne la regolarità.
 
ART. 17
Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del capo II deve essere eseguito in condizioni tali da non  ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

ART. 18
Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di  osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed  avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni  dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione 
epidemica della malattia che ha causato la morte. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di  radioattività, l'Unità Sanitaria Locale competente dispone che il trasporto, il trattamento  e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive  di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione mbientale.

ART. 19
Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero si esegue a cura del Comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto  dagli interessati di servirsi di mezzi speciali di trasporto ai sensi dell'art. 16, comma  1, lettera a). Nei casi previsti dall'art. 16, comma 1, lettera a), ove il servizio dei trasporti con  mezzi speciali non sia esercitato dal Comune e con diritto di privativa, il Comune per i  trasporti funebri che consenta di eseguire a terzi nel territorio comunale, e sempre che  non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, può imporre il  pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per trasporti  di ultima categoria. Ove sia richiesto il trasporto di cadaveri da Comune ad altro Comune o all'estero con mezzi  di terzi e semprechè esso venga effettuato con gli automezzi di cui all'art. 20, i Comuni  di partenza e di arrivo del trasporto possono imporre il pagamento di un diritto fisso la  cui entità non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria  svolgentisi nel territorio comunale. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme militari eseguiti dalle  amministrazioni militari con mezzi propri.

ART. 20
I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti  di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o  disinfettabile. Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei Comuni e dei privati solo dopo  che siano stati riconosciuti idonei dalle Unità Sanitarie Locali competenti, che devono  controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere  conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi  di vigilanza.

ART. 21
Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco in osservanza delle norme dei regolamenti locali.Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la  disinfezione dei carri stessi. Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e  del servizio antincendi, l'idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle  relative attrezzature è accertata dal coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale  competente.

ART. 22
Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi  consentiti, nonchè il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

ART. 23
L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

ART. 24
Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in  luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le  prescrizioni stabilite dagli articoli seguenti. Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il  seppellimento. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di  speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

ART. 25
Per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal  Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 24 può essere data  soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è  stato composto nella duplice cassa prevista dagli articoli 30 e 31 seguendo le prescrizioni  degli articoli 18 e 32. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per  l'estero previsti dagli articoli 27, 28 e 29 quando la morte sia dovuta ad una delle  malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel comma 1.

ART. 26
Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle  risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto  del Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.
All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è  sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 24.

ART. 27
I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con Regio Decreto 10 luglio  1937, n. 1379, sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta  convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto  dalla convenzione medesima. Tale passaporto è rilasciato per le salme da estradare dal territorio nazionale dal 
prefetto e per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla  competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata. Nei casi previsti dal presente articolo il prefetto agisce in qualità di autorità delegata  dal Ministero della Sanità. Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme  della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva  con Regio Decreto 16 giugno 1938, n. 1055.

ART. 28
Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla  convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve  presentare all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata: di un certificato della competente Autorità Sanitaria Locale, dal quale risulti che sono  state osservate le prescrizioni di cui all'art. 30; degli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse  prescrivere in rapporto a situazioni determinate. L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata,  trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra telegraficamente la richiesta,  e contemporaneamente trasmette i documenti, tramite il Ministero degli affari esteri, al  prefetto della provincia, dove la salma è diretta, che concede l'autorizzazione  informandone la stessa autorità consolare, tramite il Ministero degli affari esteri, e il  prefetto della provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.
 
ART. 29
Per l'estradizione del Paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al prefetto della provincia  di cui fa parte il Comune ove trovasi la salma, corredata dei seguenti documenti:  nulla osta, per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato verso il quale la salma  è diretta; certificato dell'Unità Sanitaria Locale attestante che sono state osservate le disposizioni  di cui all'art. 30; altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere  in rapporto a situazioni determinate. Il prefetto ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione,  informandone il prefetto della provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà  transitare. Nel concedere l'autorizzazione il prefetto agisce come delegato del Ministero della Sanità.
 
ART. 30
Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, la salma deve essere racchiusa in duplice  cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve  essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere  interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale  assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto  degli elementi da saldare. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se di  zinco, a 1,5 mm se di piombo. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali  intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto  degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra. Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso  della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra  loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso  della lunghezza. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi, occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della  lunghezza. Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate  da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse  congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole  formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte  tra loro con collante di sicura e duratura presa. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte  di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi  disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con un mastice idoneo.
La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non  meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri, saldamente  fissate mediante chiodi o viti. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla  parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta 
costruttrice. Per il trasporto da un Comune ad un altro Comune che disti non più di 100 chilometri, salvo  il caso previsto dall'art. 25 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della  salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola  cassa di legno.
 
ART. 31
Il Ministero della Sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio  superiore di sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune l'uso per  le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30, prescrivendo le 
caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e  l'impermeabilità del feretro.

ART. 32
Per il trasporto di cui all'art. 30, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e  settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante  l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia  trascorso l'eventuale periodo di osservazione. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere  trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24  ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti  di imbalsamazione.

ART. 33
È considerato come avvenuto nel territorio italiano a tutti gli effetti del presente regolamento ogni decesso verificatosi a bordo di navi ed aeromobili battenti bandiera  nazionale.

ART. 34
L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso. Se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto 
deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

ART. 35
Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati  all'insegnamento ed alle indagini scientifiche si seguono le norme degli articoli  precedenti. Il direttore dell'istituto o del dipartimento universitario prende in consegna la salma  dell'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per  l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura  e ricollocata nel feretro, al servizio comunale per i trasporti funebri, dopo averne data  Comunicazione scritta al Sindaco.

ART. 36
Il trasporto di ossa umane è di altri resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29, non è soggetto alle misure  precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli articoli 18, 20, 25. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti  in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660 e chiusa con saldatura, recante  il nome e cognome del defunto. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile  l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del  luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

CAPO V

ART. 37
Fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute  senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di  osservazione o ad  un obitorio, nonchè i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche  universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o  medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di  quesiti clinico-scientifici. Il coordinatore sanitario puòdisporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle  persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o  sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause  di morte. Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove  questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali  dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente  incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessaria a  raggiungere l'accertamento della causa di morte. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.

ART. 38
I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività  ambientale ed adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale 
operatore a norma degli articoli 6, 69 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13  febbraio 1964, n. 185, in quanto applicabili.

ART. 39
I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal direttore sanitario dell'ospedale  o della casa di cura, comunicati al Sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte  di cui all'art. 1. Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei  riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 7. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione  deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo 
unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e  successive modifiche. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve  sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

CAPO VI

ART. 40
La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell'art. 32  del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31  agosto 1933, n. 1592, all'insegnamento ed alle indagini scientifiche deve avvenire dopo  trascorso il periodo di osservazione prescritto dagli articoli 8, 9 e 10. Ai cadaveri di cui al presente articolo deve essere sempre assicurata una targhetta che  rechi annotate le generalità.

ART. 41
I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità dei deceduti, messi a loro disposizione a norma dell'art. 40, indicando  specificatamente, per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti ed organi che vengono  eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca  sia negli istituti anatomici che nei musei anatomici, debitamente autorizzati, sia presso  altri istituti universitari ed ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli istituti  anatomici. Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i  prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall'Autorità Sanitaria Locale  semprechè nulla osti da parte degli aventi titolo.
I musei anatomici devono essere aperti agli studiosi, ai quali può essere concessa la  facoltà di avere a disposizione i pezzi anatomici per un tempo determinato.

ART. 42
Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri di cui all'art. 40, ricomposti per quanto  possibile, devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero.

ART. 43
Il coordinamento sanitario dell'Unità Sanitaria Locale, su richiesta scritta dei direttori  delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'istituto universitario di ossa  deposte nell'ossario comune del cimitero. Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal direttore della  sala anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e di studio. In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai cimiteri. È vietato il commercio di ossa umane.

CAPO VII

 

ART. 44
Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l'accertamento della morte segue le norme della legge 2 dicembre 1975, n. 644 e successive  modificazioni.

CAPO VIII

ART. 45
Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al  coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale o delle Unità Sanitarie Locali  interessate per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1. Il  contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per  l'eventuale rettifica della scheda.
Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito  elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve  darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria  Locale competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del Testo Unico delle  Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive  modifiche. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le  prescrizioni di cui all'art. 38. Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria si abbia il  sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e  darne immediata Comunicazione all'autorità giudiziaria.
 
ART. 46
I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale, da medici legalmente  abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso  il periodo di osservazione. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita 
autorizzazione al Sindaco, che la rilascia previa presentazione di: una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del  procedimento che intende seguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà; distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto  che la morte sia dovuta a reato.
 
ART. 47
L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata, osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo  della radioattività ambientale e adottando le misure precauzionali concernenti la  sorveglianza fisica degli operatori a norma degli articoli 6, 69 e 74 del decreto del  Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto applicabili.

ART. 48
Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 è eseguito dal coordinatore sanitario o  da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di  osservazione di cui agli articoli 8, 9 e 10.
 
CAPO IX

ART. 49
A norma dell'art. 337 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 Luglio 1934, n. 1265, ogni Comune deve avere un cimitero con almeno un reparto a sistema di  inumazione. I Comuni che abbiano frazioni dalle quali il trasporto delle salme ai cimiteri del  capoluogo riesca non agevole per difficoltà di comunicazione devono avere appositi cimiteri  per tali frazioni. I piccoli Comuni possono costituirsi in consorzio per l'esercizio di un unico cimitero  soltanto quando siano contermini; in tal caso le spese di impianto e di manutenzione sono  ripartite fra i Comuni consorziati in ragione della loro popolazione.
 
ART. 50
Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione: i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la  residenza; i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza; i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi  diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso; i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7; i resti mortali delle persone sopra elencate.
 
ART. 51
La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco e se il cimitero è consorziale al Sindaco del Comune dove si trova il cimitero. Il coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale controlla il funzionamento dei  cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare  servizio.

ART. 52
Tutti i cimiteri, sia comunali che consorziali, devono assicurare un servizio di custodia. Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sè  l'autorizzazione di cui all'art. 6; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro  vidimato dal Sindaco in doppio esemplare: le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di  nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6,  l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero  d'ordine della bolletta di seppellimento; le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione  del sito dove sono stati deposti; le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione  del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate,  se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco; qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione,  trasporto di cadaveri o di ceneri.
 
ART. 53
I registri indicati nell'art. 52 debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale,  rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

CAPO X

ART. 54
Gli uffici comunali o consorziali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune, estesa anche alle zone  circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri  o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche  ed ampliamenti.

ART. 55
I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi devono essere  preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda  l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica del terreno, 
la profondità e la direzione della falda idrica e devono essere deliberati dal Consiglio  comunale. All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie.

ART. 56
La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di  cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali l'amministrazione comunale ha  programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.
Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di  parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni  accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia,  cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali,  alloggio del custode, nonché impianti tecnici. Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del  complesso, sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici.
 
ART. 57
I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista  dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio  1934, n. 1265 e successive modificazioni. Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1428 e  successive modifiche. È vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli  preesistenti. Nell'ampliamento dei cimiteri esistenti, l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere  inferiore a 100 metri dai centri abitati nei Comuni con popolazione superiore ai 20.000  abitanti ed a 50 metri per gli altri Comuni. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o  capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un  adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di  mineralizzazione dei cadaveri. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da  essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare,  almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione.

ART. 58
La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, deve essere prevista  in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati  statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il  normale periodo di rotazione di dieci anni. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un  periodo diverso dal decennio, l'area viene calcolata proporzionalmente. Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di 
inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle  estumulazioni di cui all'art. 86. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi  straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.

ART. 59
Nell'area di cui all'art. 58 non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato: alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa  o di ceneri, di ossari Comuni o di sepolture private;
b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio; alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali  o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero; a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.

ART. 60
Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a  disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero. Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per  il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio,  purché questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a  campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione  dei cadaveri.

ART. 61
Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un muro o altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano esterno di campagna.

ART. 62
Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi secondo speciali norme e condizioni da stabilirsi nel regolamento comunale di igiene.

ART. 63
I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il 
Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.
 
CAPO XI

ART. 64
Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del  seppellimento. Essa deve essere costruita in prossimità dell'alloggio del custode ove esista e deve essere  provveduta di arredi per la deposizione dei feretri. Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione previsto dall'art. 12, funziona come tale la camera mortuaria. In tali casi il corpo deve essere posto nelle  condizioni di cui all'art. 11 e sottoposto alla sorveglianza di cui all'art. 12, comma 2.

ART. 65
La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente. Le pareti di essa, fino all'altezza di metri 2, devono essere rivestite di lastre di marmo  o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento  ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento,  costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere,  inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui  deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.
 
CAPO XII

ART. 66
La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria di cui all'art. 65. Nella sala munito di idonea illuminazione vi deve essere un tavolo anatomico, in grés, in  ceramica, in marmo, in ardesia, in pietra artificiale ben levigata o in metallo, che deve  essere provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonché di  sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione.
 
CAPO XIII

ART. 67
Ogni cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 5  dell'art. 86 e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. L'ossario  deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.
 
CAPO XIV

ART. 68
I campi destinati all'inumazione, all'aperto ed al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il  livello della falda idrica.

ART. 69
I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi  cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedono senza soluzione di continuità.

ART. 70
Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici  e portante un numero progressivo. Sul cippo, a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con  indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

ART. 71
Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di  superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in  modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata  dalla profondità venga alla superficie.

ART. 72
Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una  profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di  metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50  da ogni lato. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle  salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le  acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

ART. 73
Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere  una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una  lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra  almeno metri 0,50 da ogni lato.

ART. 74
Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto,  possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

ART. 75
Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. ualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste  l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione,  sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno. 'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto  del Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità. o spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2. e tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel  numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di  sicura e duratura presa. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20  centimetri ed assicurato con idoneo mastice. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri. e pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di  sicura e duratura presa. ' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse. Oni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del  fornitore. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome,  cognome, data di nascita e di morte del defunto.
CAPO XV

ART. 76
Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati. I loculi possono essere a più piani sovrapposti. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che  sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la  resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la  realizzazione delle costruzioni in zone sismiche. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250  chilogrammi/metro quadrato. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di  impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali  proprietà. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare  l'eventuale fuoriuscita di liquido. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa,   intonacata nella parte esterna. È consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento  armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori  atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la  chiusura stessa a tenuta ermetica.
 
ART. 77
Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli articoli 30 e 31. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare l'uso  di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della  putrefazione.
 
CAPO XVI

ART. 78
I crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla  vigilanza del Sindaco. Il progetto di costruzione di un crematorio deve essere corredato da una relazione nella  quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito, le caratteristiche  tecnico-sanitarie dell'impianto ed i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti sulla  base delle norme vigenti in materia. I progetti di costruzione dei crematori sono deliberati dal Consiglio comunale.

ART. 79
La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione  testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute  che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato.  La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione. L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il  sospetto di morte dovuta a reato. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.
 
ART. 80
La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita 
urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne; le urne  possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati. Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie di questi edifici vengono stabilite dai regolamenti comunali. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata  espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione  oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

ART. 81
La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso  all'ufficio di Stato Civile. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di  custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.
CAPO XVII

ART. 82
Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dall'inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni. Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è  incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministro della Sanità. Decorso il termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, il Ministro della Sanità dispone per la correzione della struttura fisica del  terreno o per il trasferimento del cimitero. Quando si accerti che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di  struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, 
il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione, che, comunque, non può essere inferiore a cinque  anni. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco.

ART. 83
Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa  autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere  trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario dell'Unità  Sanitaria Locale e dell'incaricato del servizio di custodia.

ART. 84
Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie: nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, a meno che non si tratti di cimitero di Comune montano, il regolamento di igiene consenta di procedere a tale  operazione anche nei mesi suindicati; quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che  siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa può  essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

ART. 85
Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda  di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed  avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettine di  zinco prescritte dall'art. 36. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

ART. 86
Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private la concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna 
apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il  periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni. Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio superiore di Sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano le condizioni previste dal comma 3 dell'art. 82. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi all'immediata raccolta dei resti mortali in cassette su parere del coordinatore 
sanitario.

ART. 87
È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità  giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

ART. 88
Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

ART. 89
Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dell'art. 83.
 
CAPO XVIII

ART. 90
Il Comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività. Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di 
sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a 
sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazioni ed esamazioni.

ART. 91
Le aree destinate alla costruzione di sepolture private debbono essere previste nei piani regolatori cimiteriali di cui agli articoli 54 e seguenti.

ART. 92
Le concessioni previste dall'art. 90 sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del  cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente  all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quando disposto nell'art. 98.
Con l'atto della concessione il Comune può importare ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della  concessione. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.

ART. 93
Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro. Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di  persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché‚ di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dei concessionari, secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunali.

ART. 94
I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco su conforme parere della commissione edilizia e del coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale competente. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

ART. 95
Quando il cimitero è consortile, i Comuni consorziati si ripartiscono i proventi delle  concessioni delle aree per le sepolture private in ragione delle spese sostenute da ciascun Comune per l'impianto del cimitero.
 
CAPO XIX

ART. 96
Nessun cimitero, che si trovi nelle condizioni prescritte dal testo unico delle leggi  sanitarie e dal presente regolamento, può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità. Tale soppressione viene deliberata dal Consiglio comunale, sentito il coordinatore sanitario della Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

ART. 97
Il terreno di un cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno 15 anni dall'ultima inumazione. Per la  durata di tale periodo esso rimane sotto la vigilanza dell'autorità comunale e deve essere  tenuto in stato di decorosa manutenzione. Trascorso detto periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per la profondità di metri due e le  ossa che si rinvengono debbono essere depositate nell'ossario Comuni del nuovo cimitero.

ART. 98
In caso di soppressione del cimitero gli enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con i quali i Comuni siano legati da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di  maggiore durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare a cura del Comune. Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le 
pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico dei concessionari, salvo i patti speciali stabiliti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 99
Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel  nuovo cimitero. Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passano in proprietà del Comune.
 
CAPO XX

ART. 100
I piani regolatori cimiteriali di cui all'art. 54 possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico. Alle Comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data dal Sindaco in concessione 
un'area adeguata nel cimitero.
 
CAPO XXI

ART. 101
Per la costruzione delle cappelle private fuori dal cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali, di cui all'art. 340 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, occorre l'autorizzazione del Sindaco, previa deliberazione del Consiglio comunale, sentito il coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale. Il richiedente farà eseguire a proprie spese apposita ispezione tecnica.

ART. 102
Per la tumulazione nelle cappelle private di cui all'art. 101, oltre l'autorizzazione di cui all'art. 6, occorre il nulla osta del Sindaco, il quale lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura nella cappella.

ART. 103
I Comuni non possono imporre tasse di concessione per la deposizione di salme nelle cappelle private superiori a quelle previste per le sepolture private esistenti nei cimiteri.

ART. 104
Le cappelle private costruite fuori dal cimitero devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private esistenti nei cimiteri. La loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di metri 200 da fondi di proprietà delle famiglie che ne chiedano la concessione e sui quali gli stessi assumano il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità. Venendo meno le condizioni di fatto previste dal comma 2, i titolari delle concessioni decadono dal diritto di uso delle cappelle. Le cappelle private costruite fuori dal cimitero, nonché i cimiteri particolari,  preesistenti alla data di entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono soggetti, come i cimiteri comunali, alla vigilanza dell'autorità comunale.

ART. 105
A norma dell'art. 341 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro dell'Interno, udito il parere del Consiglio di Stato, previo parere del Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri e dei resti mortali in  località differenti dal cimitero, sempre che la tumulazione avvenga con l'osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento. Detta tumulazione può essere autorizzata quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e, comunque, per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerenze.
 
CAPO XXII

ART. 106
Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità e d'intesa con l'Unità Sanitaria Locale competente, può autorizzare speciali prescrizioni tecniche per la costruzione e ristrutturazione dei cimiteri, nonché per l'utilizzazione delle strutture cimiteriali esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 107
Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 108
Il regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1981, n. 627, è abrogato. È abrogata altresì ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del presente regolamento. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel Regio Decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito dalla legge 15 marzo 1928, n. 833, concernenti la polizia mortuaria in  caso di disastri tellurici o di altra natura, resta fermo il regolamento approvato con 
decreto del Ministro dei Lavori pubblici in data 15 dicembre 1927, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.48 del 27 febbraio 1928.