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Ultima revisione:

26 ottobre 2023

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Uso corretto del contrassegno per disabili

Al via in Italia il nuovo strumento che facilita il riconoscimento negli stati membri

Disabili Europeo front

Il 15 settembre 2012 è entrato in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 30 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2012, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 e concernente il regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo codice della strada, in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità.

Disabili Europeo back


Con suddetto decreto, in particolare, viene adottato un nuovo «contrassegno di parcheggio per disabili» - conforme al modello previsto dalla raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 4 giugno 1998 ed introdotto allo scopo di facilitare il reciproco riconoscimento dei contrassegni di parcheggio rilasciati secondo il modello europeo uniforme degli stati membri e dello spazio economico europeo (SEE) - rilasciato dai Comuni per agevolare la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta.

Per un periodo transitorio di tre anni data di entrata in vigore del decreto le autorizzazioni e corrispondenti i permessi già rilasciati conservano la loro validità, ma la sostituzione del vecchio «contrassegno invalidi» con il nuovo «contrassegno di parcheggio per disabili», dovrà avvenire entro tale periodo, salvo che le amministrazioni comunali non decidano tempi più contenuti.


Modulistica

N.B. allegare, oltre la documentazione prevista, anche n.2 foto tessera (dimensioni l. 3,5 x h 4 cm) recenti e uguali tra loro e copia documento di identità in corso di validità, sia del richiedente che dell'eventuale delegato.


Il Contrassegno di parcheggio per disabili e la circolazione delle persone con disabilità

 
Il Contrassegno di Parcheggio per disabili è un’autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza seguito accertamento sanitario, alle persone che  presentano limitazioni nelle capacità di deambulazione (art.381 D.P.R. 
495/92)e i non vedenti (ART.12 D.P.R. N.503/96).
E’ di colore blu ha validità su tutto il territorio nazionale e nei Paesi membri dell’Unione Europea. 

 

COME SI USA

 
Il “Contrassegno di Parcheggio per disabili” consente di:
  • Sostare nelle aree destinate alle persone con disabilità, a condizione che gli spazi stessi non siano contraddistinti dal numero di uno specifico contrassegno;
  • Sostare gratuitamente in parcheggi in struttura negli appositi stalli destinati alla persona con disabilità

Inoltre nella Città di Catania (Delibera C.C. n.16 del 30.03.2005) consente 

  • La sosta dove vige il divieto da cartello;
  • La sosta senza, limite di tempo, nelle aree a tempo determinato;
  • La sosta gratuita, senza limite di tempo, nelle aree di sosta a tariffa (strisce blu) qualsiasi essa sia la società, la cooperativa o l’ente a cui è affidato il servizio di controllo, “in deroga a quanto previsto nella delibera di C.C. n.15 del 16.05.2002”.
  • La sosta consentita allo scarico merci;
  • La circolazione nelle “zone a traffico limitato ZTL e APU (Del C.C. n.22 del 19.04.2013), laddove è autorizzato esponendo il contrassegno parcheggio disabili. Qualora si ha la necessità di circolare nelle ZTL e APU occorre presentare istanza per chiede l’inserimento della targa del veicolo utilizzato per il trasporto delle persone con disabilità nella White List.
  • La circolazione, con divieto di sosta, nelle corsie preferenziali riservate esclusivamente al trasporto pubblico (bus, taxi) ed ai mezzi di emergenza con sirena attiva e lampeggiante funzionante. 

Il contrassegno non consente la sosta in tutti i casi in cui il veicolo costituisce intralcio o pericolo per la circolazione veicolare o pedonale, ai sensi degli art. 157 e 158 del C.D.S. e cioè

  • Ove vige il divieto di sosta con rimozione coatta;
  • Ove vige il divieto di fermata;
  • In corrispondenza d’intersezioni, di passi carrabili, di attraversamenti pedonali, di segnaletica occultandone la vista, di aree di fermata bus o taxi, di corsie riservate, di corsie di preselezione, di ponti, dossi, cavalcavia, strettoie, passaggi a livello, gallerie;
  • In seconda fila;
  • Nelle aree riservate ai mezzi di soccorso e di forze dell’ordine (P.S.; CC.; G. di F. etc.);

La circolazione non è assolutamente consentita

 
  • Ove sia interdetta temporaneamente per motivi di ordine pubblico (cortei, manifestazioni sportive, celebrazione della festa della Santa Patrona, Etc.);
  •  
  • In  tutti gli altri casi espressamente previsti dal Codice della Strada.

 

AVVERTENZE

 
L’autorizzazione a sostare nelle aree destinate alle persone con disabilità e a circolare nelle Zone a Traffico Limitato e nelle Aree Pedonali Urbane  (ZTL e APU), nelle corsie riservate ai mezzi di trasporto pubblico è valida 
dalla data del ritiro del contrassegno. E solo la semplice richiesta di rilascio o rinnovo del contrassegno non autorizza la sosta e la circolazione.
 E’ da tener presente che le autorizzazioni alla sosta e le modalità di accesso nelle ZTL sono diverse da Comune a Comune, quindi per evitare di ricevere una sanzione, è sempre opportuno informarsi preventivamente presso i competenti uffici del comune di destinazione.
L’uso improprio del contrassegno, oltre alle sanzioni previste, ne comporta il ritiro immediato da parte degli agenti preposti al controllo. Dopo trenta giorni esso potrà essere ritirato dal titolare presso l’ufficio Autorizzazioni.  
 
Il Codice della Strada sanziona l’utilizzo del contrassegno non in originale. Non sono quindi ammesse fotocopiature, scannerizzazioni o contraffazione del contrassegno invalidi: in tali casi si rincorre nel 
sequestro del documento non originale, nella sanzione pecuniaria ed amministrativa, e, in caso di contraffazione, anche la denuncia penale.
Uso corretto del contrassegno per la sosta e la circolazione delle persone con disabilità