Approfondimenti

Comunicazioni della Prefettura di Catania sul Rischio Incendio

Pubblicato il:

18 novembre 2009

Ultima revisione:

1 luglio 2014

 

 

Prevenzione e contrasto del Rischio Incendi 


 
Normativa di riferimento: 
  

  • Legge 24 febbraio 1992 n. 225, afferente l’istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;
  • Legge Regione Siciliana 6 aprile 1996 n. 16, come modificata dalla legge 14 aprile 2006 n. 14, recante norme in materia forestale e di tutela della vegetazione;
  • Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 relativo al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in materia di protezione civile (art. 108);
  • Legge Regione Siciliana 31 agosto 1998, n. 14 recante norme in materia di protezione civile;
  • Legge-quadro 21 novembre 2000, n. 353, come modificata dall’art. 4 - comma 173
  • Legge n. 350/2003, in materia di incendi boschivi;
  • Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 - Prevenzione incendi definizione;
    o    In particolare, l’art. 13 del Decreto Legislativo n. 139 dell’8 marzo 2006 afferma che: “la prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l’insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso connessi o a limitarne le conseguenze”;
  • Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 agosto 2007 n. 3606, recante disposizioni emanate in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione. 


Per fronteggiare la situazione, particolarmente complessa, si è reso necessario uno straordinario impiego di uomini, mezzi e risorse, nonché la dichiarazione, da parte del Consiglio dei Ministri, ai sensi della citata legge 24 febbraio 1992 n. 225, dello stato di emergenza vigente fino al 30 settembre 2008 u.s.
 
I numerosi e diffusi incendi che hanno interessato lo scorso anno il territorio della Regione Siciliana hanno ulteriormente messo in luce quanto sia importante la risposta operativa all’emergenza e come essa dipenda da una adeguata, efficace e costante attività di prevenzione e di coordinamento del complesso sistema di protezione civile.
 
Contribuisce alla devastazione provocata da incendi l’azione colposa di proprietari e conduttori dei terreni che con negligenza, assenza di volontà o inosservanza dei provvedimenti emanati dalla Pubblica Amministrazione al fine di cooperare per prevenire l’evento mediante la pulizia dei fondi ovvero, in casi più gravi, nel criminoso tentativo di procurare l’azione incendiaria mediante atti dolosi a fini speculativi.
 
Contribuisce, altresì, in modo particolare al rischio incendi, la non sufficiente attività di prevenzione volta al decespugliamento ed asportazione delle sterpaglie e della vegetazione secca che risulta facilmente incendiabile, soprattutto nella stagione estiva, lungo le scarpate ed i bordi laterali delle vie di comunicazione delle reti stradali, autostradali e ferroviarie.
 
La Prefettura UTG di Catania, per venire incontro alle esigenze dei Soggetti Istituzionali preposti alla prevenzione e contrasto del fenomeno “incendi”,  ha  trasmesso a tutti gli interessati un dettagliato modello operativo di intervento finalizzato alla prevenzione, al controllo ed al contrasto del rischio di incendi boschivi e di interfaccia:

  • Le Forze Armate, con particolare riguardo alla Marina Militare ed alla Guardia Costiera, assicurerà il pattugliamento delle coste più esposte al fenomeno incendi per garantire il tempestivo soccorso di bagnanti e turisti;
  • La Provincia Regionale, i Comuni, l’Anas, il Consorzio autostrade Siciliane, le Ferrovie dello Stato, la Ferrovia Circumetnea, l’Azienda Regionale delle foreste demaniali e gli Enti Parco sono obbligati a disporre e garantire la costante eliminazione della vegetazione secca facilmente incendiabile lungo le scarpate ed i bordi laterali delle arterie stradali, autostradali e ferroviarie nel territorio di questa Provincia.
  • Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, garantirà il presidio dei territori con maggior attenzione alle aree rurale-urbana, in virtù del potenziale rischio per persone e cose;
  • L’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, particolare attenzione agli incendi boschivi e di interfaccia;
  • Le Forze dell’Ordine, assicureranno una capillare attività di controllo e vigilanza in ordine ad eventuali atti criminosi.
  • L’Anas, il Consorzio autostrade Siciliane, Trenitalia e la Ferrovia circumetnea, assicureranno azioni di informazione su eventuali problemi di viabilità e percorribilità dei tratti di competenza interessati da incendi.
  • I Sindaci dei Comuni della provincia dovranno imporre ai proprietari e conduttori dei fondi la pulizia dei terreni e dei campi.
    o    In caso di inerzia le Amministrazioni comunali attueranno il potere sostitutivo realizzando la pulizia dei terreni e/o dei campi addebitandone i relativi oneri economici a carico dei proprietari inadempienti.
     

Le Amministrazioni Comunali, l’Autorità d’ambito del servizio idrico integrato e le Società di fornitura di servizi idrici, adotteranno tutte le misure idonee per il rifornimento dei mezzi di soccorso antincendio dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale.
 
Il Dirigente della Polizia Provinciale ed i Comandanti delle Polizie Municipali dei Comuni della provincia, hanno il compito di vigilare sulla puntuale e rigorosa applicazione delle ordinanze sindacali emanate in materia di pulizia dei terreni e dei campi ed a tal fine adottano i provvedimenti sanzionatori amministrativi previsti dalla richiamata legislazione nazionale e regionale, nonché segnalano i trasgressori delle azioni colpose di procurato incendio all’Autorità Giudiziaria per la sussistenza di rilievi di carattere penale.