Le concessioni sono prorogate al 30 giugno 2023, salvo disdetta dell'interessato. la proroga è subordinata all’avvenuto pagamento del canone unico patrimoniale di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Storico
Si informa gli operatori del settore somministrazione (Bar - Pizzerie – Ristoranti…) che:
- è stato pubblicato in gazzetta ufficiale -Serie Generale n.223 del 23-09-2022 il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”)
- lo stesso ai sensi dell’art. 40 - Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese - così recita:
“l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, é prorogata al 31 dicembre 2022, salvo disdetta dell'interessato”.
Si intendono pertanto prorogate fino al 31 dicembre 2022 tutte le concessioni per l’occupazione di suolo pubblico già rilasciate fino al 30 settembre 2022 ai sensi dell’articolo di cui sopra la cui efficacia è subordinata al pagamento del canone unico patrimoniale di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Si informano gli operatori del settore somministrazione (bar - pizzerie – ristoranti…) che è stato pubblicato il testo del decreto - legge 21 marzo 2022, n. 21, coordinato con la legge di conversione 20 maggio 2022, n. 51 (g.u. serie generale n. 117 del 20.05.2022).
Pertanto ai sensi dell’art. 10 ter:
- le autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico concesse ai sensi dell'articolo 9-ter, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate al 30 settembre 2022, salvo disdetta dell'interessato.
- la proroga di cui sopra è subordinata all’avvenuto pagamento del canone unico patrimoniale di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Approfondimenti: