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19 giugno 2010

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Ufficio Stampa

 

Le vendite straordinarie e di liquidazione sono occasioni, appunto, straordinarie, di realizzo in momenti di contingenza particolari, conseguenti alla necessità di smaltire scorte di magazzino in previsione della ristrutturazione, del trasferimento, della chiusura dell’esercizio commerciale o in previsione della fine della stagione.

Così concepite, le vendite straordinarie sono regolamentate e tutelate dalla legge, affinché sia l’esercente che il consumatore non abbiano a subire danni dalla particolare situazione contingente e straordinaria in cui viene a trovarsi l’attività commerciale.

Per raggiungere le buone finalità della legge è necessaria, però, la massima collaborazione da parte dell’esercente, non solo a tutela della buona fede del consumatore, ma anche a tutela della immagine professionale dello stesso esercente.

Attualmente la materia di che trattasi è regolamentata dalla L.R. n. 9 del 25/03/96, così come modificata ed integrata dalle leggi regionali n. 28 del 06/08/97, n. 20 del 3/12/2003 e n. 17 del 28/12/04.

Le vendite promozionali devono essere comunicate  con lettera raccomandata al comune almeno 10 giorni prima dell’inizio delle stesse.

Tali vendite possono essere effettuate  soltanto dal secondo sabato del mese di gennaio  sino al 15 maggio  e dal secondo sabato del mese di luglio  sino al 15 novembre (rimangono esclusi da tale limitazione  le vendite promozionali dei generi alimentari  e dei prodotti per l’igiene della persona  e della casa che possono svolgersi  durante tutto il periodo dell’anno senza la preventiva comunicazione).

Le vendite promozionali  non possono avere una durata superiore a 21 giorni esclusi i festivi  e ciascuna ditta non può svolgere più di tre vendite in un  anno solare.

Le vendite di liquidazione, disciplinate dalla medesima normativa, sono considerate quelle con le quali si cerca di esitare in breve tempo tutte le merci, o gran parte di esse, presentando la vendita al pubblico come particolarmente favorevole.

Tali vendite vanno comunicate a mezzo raccomandata, almeno 10 giorni prima dell’inizio delle stesse, al comune  e possono essere effettuate durante tutto l’anno a seguito di chiusura definitiva dell’attività commerciale (per una durata massima di 13 settimane) o di trasferimento dell’azienda in altri locali ( per una durata massima di 6 settimane). 

Sono invece vietate nei mesi di novembre,  dicembre,maggio e giugno le vendite di liquidazione effettuate a seguito di una cessione dell’attività commerciale, chiusura o cessione  di una succursale e di  ristrutturazione dei locali (nei restanti mesi  le stesse non possono avere una durata superiore a  6 settimane)

Il Corpo di  P.M.  ha facoltà di accedere ai punti vendita per effettuare i controlli e sanzionare chiunque violi le norme della presente legge.

A tale  normativa devono adeguarsi  esercizi di vicinato, medie strutture di vendita, grandi strutture di vendita, centri commerciali  e Outlet. 

 

F.to 
L’ASSESSORE 
(Francesco Cannizzo)

 

 

Fonte: Ufficio Stampa