Gli Elettori portatori di handicap, di cui all'art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n°15, qualora la sede della sezione elettorale nella quale sono iscritti non sia accessibile mediante sedie a ruote, potranno esercitare il loro diritto di voto in un'altra sezione del Comune, appositamente attrezzata e ubicata in uno stabile privo di barriere architettoniche.