I L  S I N D A C O

R E N D E  N O T O


Che dal 1° al 5 del mese di Agosto, ai sensi dell’art.32 del Testo Unico 20 marzo 1967, n.223, nel testo modificato dall’art.2 della legge 7 febbraio 1979, n.40, sono depositati nei locali comunali di via A. La Marmora n. 23, sede della Direzione Servizi Demografici, Decentramento e Statistica - P.O. “Ufficio Elettorale” - gli atti relativi alle variazioni apportate nelle liste elettorali effettuate in virtù dei nn. 4 e 5 del citato art.32, insieme con gli elenchi degli elettori iscritti e degli elettori cancellati.
Ogni cittadino può, entro tale periodo, prenderne visione.
Avverso tali variazioni, adottate dal responsabile dell’Ufficio Elettorale, ogni cittadino ha facoltà di proporre ricorso alla Commissione Elettorale Circondariale non oltre il 10 del predetto mese di Agosto con le modalità di cui all’art.20 del testo unico sopra citato.
La presente pubblicazione tiene luogo di notificazione nei confronti degli interessati.

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