Gli elettori portatori di handicap, di cui all'art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15, qualora la sede della sezione elettorale nella quale sono iscritti non sia accessibile mediante sedia a ruote, potranno esercitare il loro diritto di voto in un'altra sezione del comune, appositamente attrezzata e ubicata in uno stabile privo di barriere architettoniche.
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