COMUNE DI CATANIA

ORDINANZA DEL SINDACO N° 128 EMESSA IL 28 GIUGNO 2012

OGGETTO: PREVENZIONE INCENDI ANNO 2012

Modifiche ed integrazioni all’Ordinanza Sindacale n. 78 emessa il 19 Aprile 2012, per adeguamento alla normativa vigente.

IL SINDACO

Richiamati:

-  la legge 24 febbraio 1992 n. 225 con la quale è stato istituito il Servizio Comunale di Protezione Civile e riconosciuto il Sindaco quale Autorità comunale di Protezione Civile;

-  il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 che fra le attività di Protezione Civile comprende la lotta agli incendi boschivi;

Visti:

  • la Legge regionale 31 agosto 1998 n.14 che dispone le norme in materia di protezione civile;
  • il D.Lgs. n.112 /98, di conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Regioni e agli Enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997n. 59 e s.m.i.;
  • la Legge regionale 6 Aprile 1996 n. 16 che dispone:

- all’art. 33 l’attività regionale di prevenzione incendi e la lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione per la protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, nonché la garanzia per la sicurezza delle persone;

- all’art. 42 “Ulteriori cautele per la prevenzione degli incendi”, nel quale vengono definiti aziende, enti e istituzioni che sono tenuti a mantenere pulite le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro competenza.;

  • la Legge Nazionale n. 353 del 21/11/2000 “Legge - quadro in materia d’incendi boschivi”
  • la Legge regionale. 14 Aprile 2006 n. 14 di modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 16/96 “Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione”. Istituzione dell’Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura – A.R.S.E.A.
  • l’O.P.C.M. n° 3606 del 28 Agosto 2007 “Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle Regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della Regione Siciliana in relazione agli eventi calamitosi dovuti alla diffusione d’incendi e fenomeni di combustione” che all’art. 1 comma 5, detta norme per ridurre l’incendiabilità dei campi e dei boschi il cui rispetto va assicurato anche mediante il decespugliamento e l’esportazione dei residui colturali.
  • la Circolare Regione Sicilia – Presidenza Dipartimento Protezione Civile del 14.01.08 prot.1722, avente per oggetto: “Attività Comunali e Intercomunali di Protezione Civile – Impiego del Volontariato – Indirizzi Regionali – art.108 D.lgs n. 112/98”
  • il Regolamento Comunale sui fuochi controllati nelle attività agricole (redatto ai sensi dell’art. 40 L.R. n. 16 del 11/04/1996 – Approvato con Delibera C.C. n. 64 del 05/08/2009).
  • l’art. 29 del Codice della Strada
  • l’Ordinanza Sindacale n. 078 del 19 Aprile 2012;
  • la nota dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania del 08 maggio 2012 prot. N. 54508 pervenuta al Servizio Protezione Civile in data 13.06.2012 con prot. gen. 183806 del 04.06.2012, avente per oggetto: “Ordinanza Sindacale n. 78 del 19 aprile 2012 – richiesta di modifiche e integrazioni”;
  • la direttiva n. 2008/98/CE recepita dal Decreto Legislativo n. 205 del 03 dicembre 2010, il cui art. 13 comma f stabilisce che “… paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente ne mettono in pericolo la salute umana”

Viste

le ulteriori leggi nazionali e regionali in materia;

Visti

gli artt. 423, 423 bis, e 449 del C.P.;

Considerato

che la presenza di stoppie, fieno ed erbacce nei terreni incolti o boscati possono costituire causa di gravi pericoli di incendio;

Rilevato

che nel territorio comunale sono presenti, anche in prossimità di aree aperte al pubblico uso, terreni incolti ed infestati da sterpi ed arbusti che possono essere facile esca e/o strumento di propagazione del fuoco;

Ritenuto

di doversi adottare iniziative volte a prevenire eventi di pericolo per la pubblica incolumità;

INVITA

I Cittadini, in caso di avvistamento incendio di avvertire con sollecitudine uno dei seguenti numeri:

Corpo Forestale della Regione Siciliana tel.1515 – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Tel 115 –Comando

Polizia Municipale Catania tel. 095 531333.

DISPONE

Che nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 ottobre, salvo diverse disposizioni da emanare con apposita

ordinanza sindacale, in prossimità di boschi, terreni cespugliati e nei terreni agricoli ricadenti all’interno del territorio

comunale, è fatto divieto:

  • di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli;
  • di usare motori, fornelli inceneritori che producono faville o brace;
  • di bruciare stoppie, materiale erbaceo, sterpaglie, residui di potature, di giardinaggio o usare sostanze infiammabili nelle aree suddette;
  • di usare fuochi d’artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti;
  • di gettare mozziconi di sigarette dai veicoli in transito sulle strade;
  • di compiere ogni operazione che possa creare pericolo immediato d’incendio;

 

ORDINA

ai proprietari, affittuari, o a coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni ricadenti all’interno del Territorio Comunale, di provvedere, entro il termine perentorio del 15 giugno p.v., al decespugliamento e asportazione delle sterpaglie, rovi, fieno, rami e vegetazione secca in genere, rifiuti o di qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d’incendio; di effettuare in prossimità di fabbricati, strade pubbliche e private, ferrovie e lungo i confini del fondo una fascia parafuoco avente le seguenti larghezze:

- non inferiore a ml. 10,00 nei terreni pianeggianti;

- pari a ml. 20,00 nei terreni terrazzati o con pendenza uguale o superiore al 20%;

- pari a ml. 50,00 nei terreni con pendenza superiore al 50%.

Gli Enti Pubblici proprietari di strade si dovranno fare carico della pulizia entro il termine suddetto. Ai soggetti incaricati dagli Enti Pubblici è fatto divieto di bruciare il materiale di risulta che dovrà invece essere destinato al recupero o avviato in discarica.

Tutti i residui provenienti dalla pulitura predetta dovranno essere immediatamente allontanati dal letto di caduta olasciati in piccoli cumuli ciascuno non superiore ad un terzo di metro stero per i processi di naturale biodegradabilità. I residui di pulitura delle coltivazioni agricole e forestali non possono assolutamente bruciati sul campo, in quanto a norma del D.lgs.205 del 03.12.2010, configurano il reato di smaltimento illecito di rifiuti, sanzionato penalmente all’art. 256 comma 1 del D.lgs 152/06. Qualora le piante fossero ammalate (con dimostrata patologia e con certificazione fitopatologia) è consentito distruggerle, all’interno della proprietà, previa autorizzazione del Distaccamento Forestale competente, nelle prime ore della giornata e comunque non oltre le ore 9,00, solo se la zona circostante sarà stata arata per un raggio di almeno 10,00 metri dal punto in cui si procederà alla bruciatura dei predetti residui, vigilando in maniera attiva e continuativa sull’andamento della combustione utilizzando idonee misure di sicurezza e/o mezzi idonei ad evitare ogni eventuale espansione del fuoco.

Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi coltivati dell’intero territorio comunale, a conclusione delle operazioni di mieti trebbiatura, di praticare prontamente e contestualmente sul suolo agricolo, perimetrale delle superfici interessate, una fascia protettiva sgombera da ogni residuo di vegetazione per la larghezza continua di almeno dieci metri, tale da assicurare che in caso d’eventuale incendio il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO ACCENDERE FUOCHI.

dal 15 giugno al 15 ottobre

Ai fini della prevenzione, i Presidenti delle Municipalità, provvederanno a segnalare celermente al Comando di Polizia Municipale, i rischi e le inadempienze riscontrate. Le segnalazioni dovranno essere corredate delle informazioni necessarie all’individuazione del sito (Indirizzo, proprietà e identificativi catastali).

Qualora sia accertato che la mancata osservanza della presente Ordinanza possa costituire potenziale pericolo per la pubblica incolumità, l’Amministrazione comunale potrà agire sostitutivamente in danno ai proprietari.

I soggetti inadempienti saranno responsabili dei danni che, a seguito d’incendi, si dovessero verificare a carico di persone e/o beni mobili e immobili per l’inosservanza della presente Ordinanza.

Le violazioni alla presente ordinanza, qualora si generi o si favorisca il propagarsi di un incendio, saranno sanzionate ai sensi dell’Art. 13 del “Regolamento Comunale sui fuochi controllati nelle attività agricole” sia penalmente (artt. 423, 423 bis e 449 del C.P.) sia amministrativamente con importo pecuniario da € 51,00 (euro cinquantuno/00) a € 258,00 (euro duecentocinquantotto/00) per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato (art. 40 comma 3 L. R. n° 16/96)  la sanzione sarà irrogata con provvedimento del Sindaco.

IL SINDACO

(Avv. Raffaele Stancanelli)