Prevenzione Incendi anno 2013
IL SINDACO
Richiamati:
- la legge 24 febbraio 1992, n.225 con la quale è stato istituito il Servizio Comunale di Protezione Civile e riconosciuto il Sindaco quale Autorità comunale di Protezione Civile;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, di conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59 e ss.mm.ii che fra le attività di protezione civile comprende la lotta agli incendi boschivi;
Visti:
- la legge regionale 31 agosto 1998, n.14
che dispone le norme in materia di protezione civile;
- la legge regionale 6 aprile 1996, n.16
che:
-
all’art.33, prevede che l’attività
regionale di prevenzione incendi e la lotta contro gli incendi dei boschi e
della vegetazione sia diretta alla
protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli,
del paesaggio e degli ambienti naturali, nonché a garantire la sicurezza delle persone;
-
all’art. 42, vengono individuate
aziende, enti e società che sono tenuti a mantenere pulite, tramite operazioni
meccaniche, le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro
pertinenza immediatamente adiacenti alle aree boscate e cespugliate;
- la legge n. 353 del 21 novembre 2000 “legge - quadro in
materia d’incendi boschivi”;
- la legge regionale 14
aprile 2006 n. 14 di modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 6 aprile 1996 n.16 “Riordino della
legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione. Istituzione
dell’agenzia della regione siciliana per le erogazioni in agricoltura –
A.R.S.E.A.";
- l’o.p.c.m. del 28 agosto 2007, n.3606 “disposizioni urgenti
di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania,
Puglia, Calabria e della regione siciliana in relazione ad eventi calamitosi
dovuti alla diffusione d’incendi e fenomeni di combustione”, all’art. 1 comma
5, prevede che i sindaci dei comuni interessati della presente ordinanza,
assicurino il rispetto delle norme per
ridurre l’incendiabilità dei campi e dei
boschi il cui rispetto va
assicurato anche mediante il decespugliamento e l’esportazione dei residui colturali;
- la circolare regione Sicilia – presidenza dipartimento
protezione civile del 14 gennaio 2008 prot.1722, avente per oggetto: “attività
comunali e intercomunali di protezione civile – impiego del volontariato –
indirizzi regionali – art.108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112”;
- l’art. 29 del codice della strada;
- la direttiva n. 2008/98/CE recepita dal D. Lgs. n. 205 del 3/12/2010,
ed in particolare l'art.13 comma f che stabilisce che non rientrano nel campo
di applicazione della disciplina relativa alla gestione dei rifiuti “…paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale
non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la
produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non
danneggiano l’ambiente nè mettono in pericolo la salute umana”;
Viste le ulteriori leggi nazionali e regionali in materia;
Visti gli
artt. 423, 423 bis, e 449 del c.p.;
Considerato che
la presenza di stoppie, fieno ed erbacce nei terreni incolti o boscati possono
costituire causa di gravi pericoli di incendio;
Rilevato che nel territorio comunale sono presenti, anche in prossimità
di aree aperte al pubblico uso, terreni incolti ed infestati da sterpi ed
arbusti che possono essere facile esca e/o strumento di propagazione del fuoco;
Ritenuto di doversi adottare iniziative volte a prevenire eventi di
pericolo per la pubblica incolumità;
INVITA
I cittadini, in caso di
avvistamento incendio, ad avvertire con sollecitudine uno dei seguenti numeri:
Corpo Forestale della Regione Siciliana tel. 1515 - Comando Provinciale dei Vigili
del Fuoco tel. 115 - Comando Polizia Municipale di Catania tel. 095/531333
DISPONE
Che
nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 ottobre, salvo diverse
disposizioni da emanare con apposita ordinanza sindacale, in prossimità di
boschi, terreni cespugliati e nei terreni agricoli ricadenti all’interno del
territorio comunale, è fatto divieto:
· di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a
fiamma libera o elettrici per tagliare metalli;
· di usare motori, fornelli inceneritori che producono faville
o brace;
· di bruciare stoppie, materiale erbaceo, sterpaglie, residui
di potature, di giardinaggio o usare sostanze infiammabili nelle aree suddette;
· di usare fuochi d’artificio, in occasione di feste e
solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza
le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti;
· di gettare mozziconi di sigarette dai veicoli in transito
sulle strade;
· di compiere ogni operazione che possa creare pericolo
immediato d’incendio;
ORDINA
ai proprietari, affittuari, o a coloro che a qualsiasi titolo
godono di terreni ricadenti all’interno del territorio comunale, di provvedere,
entro il perentorio termine del 15 giugno p.v., al decespugliamento e
asportazione delle sterpaglie, rovi, fieno, rami e vegetazione secca in genere,
rifiuti o di qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere
fonte d’incendio; di effettuare in prossimità di fabbricati, strade pubbliche e
private, ferrovie e lungo i confini del fondo una fascia parafuoco avente le
seguenti larghezze:
-
non inferiore a ml. 10,00
nei terreni pianeggianti;
-
pari a ml. 20,00 nei
terreni terrazzati o con pendenza uguale o superiore al 20%;
-
pari a ml. 50,00 nei
terreni con pendenza superiore al 50%.
Gli enti pubblici proprietari di strade si
dovranno fare carico della pulizia entro il termine suddetto. Ai soggetti
incaricati dagli enti pubblici è fatto divieto di bruciare il materiale di
risulta che dovrà invece essere destinato al recupero o avviato in discarica.
Tutti i residui provenienti dalla pulitura predetta dovranno
essere immediatamente allontanati dal
letto di caduta o lasciati in piccoli cumuli ciascuno non superiore ad un terzo
di metro stero per i processi di naturale biodegradabilità. I residui di
pulitura delle coltivazioni agricole e forestali non possono assolutamente
essere bruciati sul campo, in quanto a norma del decreto legislativo del 3
dicembre 2010, n.205 configurano il reato di smaltimento illecito di rifiuti,
sanzionato penalmente dall’art. 256 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n.152. Qualora le piante fossero ammalate (con dimostrata patologia e con
certificazione fitopatologia) è consentito distruggerle, all’interno della
proprietà, previa autorizzazione del distaccamento
forestale competente, nelle prime ore della giornata
e comunque non oltre le ore 9,00, solo se la zona circostante sarà stata arata
per un raggio di almeno 10,00 metri dal punto in cui si procederà alla
bruciatura dei predetti residui, vigilando in maniera attiva e continuativa
sull’andamento della combustione utilizzando idonee misure di sicurezza e/o
mezzi idonei ad evitare ogni eventuale espansione del fuoco.
Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi
coltivati dell’intero territorio comunale, a conclusione delle operazioni di
mieti trebbiatura, di praticare prontamente e contestualmente sul suolo
agricolo, perimetrale dei campi interessati,
una fascia protettiva sgombera da ogni residuo di vegetazione per la
larghezza continua di almeno dieci metri, tale da assicurare che in caso
d’eventuale incendio il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o
confinanti.
Per i terreni oggetto di incendio, si rimanda alle ulteriori
sanzioni, divieti e prescrizioni di cui all'art.10 della legge 21 novembre
2000, n.353 (iscrizione nello speciale "catasto dei soprassuoli percorsi
dal fuoco", vincolo quindicennale di immodificabilità urbanistica, vincolo
decennale di inedificabilità, etc...) ed alle sanzioni penali di cui all'art.11
nel caso di accertamento di responsabilità nell'incendio.
E’ assolutamente vietato accendere fuochi dal 15 giugno al 15 ottobre
Ai fini della prevenzione, i Presidenti delle Municipalità,
provvederanno a segnalare celermente al comando di polizia municipale i rischi
e le inadempienze riscontrate. Le segnalazioni dovranno essere corredate delle
informazioni necessarie all’individuazione del sito (indirizzo, proprietà e
identificativi catastali).
Qualora
sia accertato che la mancata osservanza della presente ordinanza possa
costituire potenziale pericolo per la pubblica incolumità, l’amministrazione
comunale potrà agire sostitutivamente in danno ai proprietari.
I
soggetti inadempienti saranno responsabili dei danni che, a seguito d’incendi,
si dovessero verificare a carico di persone e/o
beni mobili e immobili per l’inosservanza della presente ordinanza.
Le
violazioni alla presente ordinanza, qualora si generi o si favorisca il
propagarsi di un incendio, saranno sanzionate sia penalmente (ai sensi degli
artt. 423, 423 bis e 449 del C.P.) e sia amministrativamente con importo
pecuniario da € 51,00 (euro cinquantuno/00) a € 258,00 (euro
duecentocinquantotto/00) per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato (ai
sensi dell'art. 40 comma 3 legge regionale 6 aprile 1996, n.16).
IL
SINDACO
(Avv.
Raffaele Stancanelli)