Il Sindaco con Ordinanza n. 128 del 28.06.11 ordina a tutti i proprietari di edifici o di costruzioni, agli amministratori di stabili condominiali e in genere a coloro che sono obbligati alla conservazione e alla vigilanza sugli stessi, di procedere ad una immediata e minuziosa verifica dei prospetti degli edifici e relativi aggetti prospicienti su spazi pubblici o comunque aperti all'uso pubblico, (elementi che sporgono rispetto la facciata di un edificio) provvedendo alla loro manutenzione previa comunicazione o acquisizione delle autorizzazioni e/o concessioni a seconda dei casi come previsto dalla vigente legge, presso il Servizio Attuazione della Pianificazione della Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio e dandone comunicazione per conoscenza al Servizio Pubblica Incolumità della Direzione Lavori Pubblici Manutenzioni e Servizi Tecnici;
Inoltre, ove il pericolo di crolli possa ritenersi imminente, occorre richiedere l'eliminazione immediata del pericolo al Comando Provinciale Vigili del Fuoco e comunicare al Comando di Polizia Municipale lo stato di pericolo per la pubblica incolumità.
La violazione della presente Ordinanza sarà sanzionata ex art. 650 del codice penale "Inosservanza dei Provvedimenti dell'Autorità" ed ex art. 677 del codice penale "Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina".