Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la Circolare n. 32024/2013 con la quale - prima della pubblicazione dei bandi - fornisce chiarimenti in merito al campo di applicazione del decreto 10.4.2013 dello stesso MISE che, in attuazione dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, prevede la concessione di agevolazioni, sotto forma di esenzioni fiscali e contributive, in favore di imprese di micro e piccola dimensione localizzate nelle Zone Franche Urbane dell'Obiettivo Convergenza, e del territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias.
Le agevolazioni di cui al Decreto sono concesse in applicazione del regime de minimis e prevedono che ciascun soggetto può beneficiare delle stesse fino al limite massimo di 200.000,00 euro (100.000 euro nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada), tenuto conto di eventuali ulteriori agevolazioni già ottenute dall'impresa a titolo di de minimis nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell'istanza e nei due esercizi finanziari precedenti. Le agevolazioni decorrono dal periodo di imposta di accoglimento dell'istanza di agevolazione.

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di micro e piccola dimensione, già costituite e regolarmente iscritte nel Registro delle imprese alla data di presentazione dell'istanza. Le imprese devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.
Si considerano microimprese quelle che hanno meno di 10 occupati e un fatturato, oppure un totale di bilancio annuo, inferiore ai 2 milioni di euro, mentre si considerano piccole le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo, non superiore a 10 milioni di euro.
Possono accedere alle agevolazioni anche gli studi professionali e, più in generale, i professionisti purché svolgano la propria attività in forma di impresa e siano iscritti, alla data di presentazione dell'istanza di agevolazione, al Registro delle imprese.

Le imprese ammissibili alle agevolazioni devono svolgere la propria attività all'interno del territorio della ZFU

Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al Decreto le "imprese in difficoltà", ovvero, se si tratta di una società a responsabilità illimitata, che abbiano perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, ovvero, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbiano perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, ovvero, infine, le imprese per cui ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

L' importo complessivo delle agevolazioni richieste non può essere superiore al massimale previsto all' articolo 4, comma 2, del Decreto, pari a:
a) 200.000,00 euro, ovvero,
b) 100.000,00 euro, nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada.
Inoltre, per le imprese che abbiano beneficiato, nell 'esercizio finanziario in corso alla data di inoltro dell'istanza e nei due precedenti, di altre agevolazioni dovranno imputare le agevolazioni già godute sino al limite dei 200.000 euro.

Le imprese possono beneficiare delle tipologie di agevolazioni previste alle lettere a), b) e d) del comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, consistenti in: a) esenzione dalle imposte sui redditi, b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, c) esenzione dall'imposta municipale propria, d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

In particolare ai fini dell'esenzione dalle imposte sui redditi, il reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa alI'interno del territorio della ZFU, fino a concorrenza dell'importo di 100.000,00 euro per ciascun periodo di imposta (fatto salvo quanto previsto in termini di maggiorazioni di tale importo), è esente dalle imposte sui redditi, a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento della istanza di agevolazione, nei limiti delle seguenti percentuali: 100%, per i primi cinque periodi di imposta; 60%, per i periodi di imposta dal sesto al decimo; 40%, per i periodi di imposta undicesimo e dodicesimo; 20%, per i periodi di imposta tredicesimo e quattordicesimo.

Per quanto riguarda l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, è esentato il valore della produzione netta nel limite di 300.000 euro per ciascuno dei primi cinque periodi di imposta decorrenti da quello di accoglimento dell'istanza di agevolazione.

Come detto sopra, per gli immobili situati nel territorio della ZFU, posseduti e utilizzati dall'impresa ammessa all'agevolazione ed utilizzati ai fini dell'attività d'impresa, è riconosciuta l'esenzione dall'imposta municipale propria per i primi quattro anni a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento dell' istanza.
Molto interessante è il capitolo riguardante l'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, relativamente ai contratti a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nella ZFU. L'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente nelle seguenti percentuali: 100%, per i primi cinque anni; 60%, per gli anni dal sesto al decimo; 40%, per gli anni undicesimo e dodicesimo; 20%, per gli anni tredicesimo e quattordicesimo.
L'importo dell'agevolazione per ciascun soggetto beneficiario è calcolato sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate e l'ammontare del risparmio d'imposta e contributivo complessivamente richiesto dalle imprese istanti e verrà fruito mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi periodicamente sino al raggiungimento dell'importo dell'agevolazione concessa.

E' importate sottolineare come la modalità "proporzionale" con la quale è effettuato il riparto delle risorse disponibili tra le imprese istanti, farà si che l'importo dell'agevolazione richiesta dalla singola impresa nel modulo di istanza potrà subire una riduzione nel caso in cui l'ammontare delle agevolazioni complessivamente richieste dalle imprese istanti risulti essere superiore all'ammontare delle risorse stanziate.

Di seguito l'elenco delle ZFU previste dal PAC (oltre il territorio della provincia di Carbonia Iglesias):
CALABRIA: Corigliano, Cosenza, Crotone, Lamezia Terme, Reggio Calabria, Rossano, Vibo Valentia.
SICILlA : Aci Catena, Acireale, Bagheria, Barcellona Pozzo di Gotto, Castelvetrano, Catania, Enna, Erice, Gela, Giarre, Messina, Palermo (Brancaccio), Palermo (Porto), Sciacca, Termini Imerese (inclusa area industriale), Trapani, Vittoria.
CAMPANIA: Aversa, Benevento, Casoria, Mondragone, Napoli, Portici (Centro storico), Portici (Zona costiera), San Giuseppe Vesuviano, Torre Annunziata,
PUGLIA : Andria, Barletta, Foggia, Lecce, Lucera, Manduria, Manfredonia, Molfetta, San Severo, Santeramo in Colle, Taranto.