Pubblicità Legale

pubblicita legale

Pubblicato il:

2 dicembre 2013

Ultima revisione:

9 dicembre 2013

E' opportuno inserire in home page un link, denominato “Albo Pretorio” o “Pubblicità legale” o “Albo Pretorio on-line” che punti ad una pagina dedicata in accordo con quanto previsto dall'Art. 32 della legge 69/2009.

md 01.12.2013

Approfondimenti http://etnaonline.comune.catania.gov.it/etnaonline-portale/lanciatore.do?servizio=ALBPR&idSessione=S2013120615575743519&idMenu=1004

All'Albo Pretorio sono esposti tutti gli atti amministrativi prodotti dal Comune di Catania.
Il cittadino può prendere visione di:

  • deliberazioni del Consiglio Comunale;
  • deliberazioni della Giunta Comunale;
  • bandi di concorso;
  • avvisi di gare d'appalto e aste pubbliche;
  • avvisi sul Piano Regolatore Generale;
  • provvedimenti di concessioni edilizie;
  • elenco mensile di abusi edilizi;
  • ordinanze;
  • variazioni e avvisi provenienti dagli uffici comunali;
  • pubblicazioni di atti insoluti;
  • pubblicazioni artt. 60 - 140 - 143 da vari enti.
  • E' previsto, per legge, che altri enti (Ministeri, Intendenza di Finanza, Prefettura, Provincia, Tribunale, AUSL, Consorzi, Aziende Municipalizzate, Case di Riposo, IACP), espongano all'Albo Pretorio gli atti amministrativi da loro prodotti:
  • deliberazioni;
  • ordinanze;
  • bandi di concorsi e di borse di studio;
  • avvisi di ingiunzione a pagamento;
  • elenco dei sequestri;

All'Albo Pretorio sono esposti anche atti inviati da altri enti che, discrezionalmente, ritengono opportuno divulgarne l'informazione.
Coloro che desiderano pubblicare un documento devono rivolgersi all'Ufficio Albo Pretorio.
Piazza Duomo - Palazzo degli Elefanti - piano terra - Tel. 0957423202/3. Da lunedì a venerdì 9.00 - 12.00; martedì e giovedì anche 16.00 - 17.30.

Per la consultazione del materiale in bacheca occorre rivolgersi all'Ufficio Albo Pretorio.
Per la consultazione online www.comune.catania.gov.it/EtnaInWeb/AlboPretorio.nsf

 

mdella 06.12.2013

 

                   Art. 32.
(Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti  in
                           forma cartacea)
 
  1. A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di
atti e provvedimenti amministrativi  aventi  effetto  di  pubblicita'
legale si intendono assolti con  la  pubblicazione  nei  propri  siti
informatici da parte delle  amministrazioni  e  degli  enti  pubblici
obbligati.
  2. Dalla stessa data del 1° gennaio 2010, al fine di promuovere  il
progressivo superamento della pubblicazione  in  forma  cartacea,  le
amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla  stampa
quotidiana atti e provvedimenti  concernenti  procedure  ad  evidenza
pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento  di  tale  obbligo
con le stesse modalita' previste dalla legislazione vigente alla data
di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso  il  richiamo
all'indirizzo elettronico, provvedono altresi' alla pubblicazione nei
siti  informatici,  secondo  modalita'  stabilite  con  decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  per
la pubblica  amministrazione  e  l'innovazione  di  concerto  con  il
Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  per  le  materie  di
propria competenza.
  3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e  2  possono  essere  attuati
mediante utilizzo di siti informatici  di  altre  amministrazioni  ed
enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.
  4.  Al  fine  di  garantire  e   di   facilitare   l'accesso   alle
pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e  gestisce  un
portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.
  5. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e, nei casi di cui al  comma  2,
dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate  in  forma  cartacea
non  hanno  effetto  di  pubblicita'  legale,   ferma   restando   la
possibilita' per le amministrazioni  e  gli  enti  pubblici,  in  via
integrativa, di effettuare la pubblicita' sui quotidiani a  scopo  di
maggiore  diffusione,  nei  limiti  degli  ordinari  stanziamenti  di
bilancio.
  6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attivita' di  cui
al presente articolo si provvede a valere sulle  risorse  finanziarie
assegnate ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio  2003,  n.
3,  e  successive  modificazioni,  con  decreto  del   Ministro   per
l'innovazione e  le  tecnologie  22  luglio  2005,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2005, al progetto "PC alle
famiglie", non ancora impegnate alla data di entrata in vigore  della
presente legge.
  7.  E'  fatta  salva  la  pubblicita'  nella   Gazzetta   Ufficiale
dell'Unione  europea,  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana e i relativi effetti giuridici, nonche' nel sito informatico
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al  decreto
del Ministro dei lavori pubblici  6  aprile  2001,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, e nel  sito  informatico
presso l'Osservatorio  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,
servizi  e  forniture,  prevista  dal  codice  di  cui   al   decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
           Note all'art. 32:
             - Si riporta il testo dell'art.  27  della  gia'  citata
          legge n. 3 del 2003:
             «Art.  27  (Disposizioni  in  materia   di   innovazione
          tecnologica  nella  pubblica  amministrazione).  -  1.  Nel
          perseguimento   dei   fini   di   maggior   efficienza   ed
          economicita'   dell'azione   amministrativa,   nonche'   di
          modernizzazione e  sviluppo  del  Paese,  il  Ministro  per
          l'innovazione   e   le   tecnologie,   nell'attivita'    di
          coordinamento e di valutazione dei programmi, dei  progetti
          e dei piani di azione formulati dalle  amministrazioni  per
          lo sviluppo dei sistemi informativi, sostiene  progetti  di
          grande contenuto innovativo, di  rilevanza  strategica,  di
          preminente interesse nazionale, con particolare  attenzione
          per  i   progetti   di   carattere   intersettoriale,   con
          finanziamenti aggiuntivi a carico e nei limiti del Fondo di
          cui al  comma  2;  puo'  inoltre  promuovere  e  finanziare
          progetti del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie
          con le medesime caratteristiche.
             2. Il Ministro, sentito il Comitato dei Ministri per  la
          societa' dell'informazione, individua i progetti di cui  al
          comma 1, con l'indicazione degli stanziamenti necessari per
          la realizzazione di ciascuno di essi. Per il  finanziamento
          relativo e' istituito il  «Fondo  di  finanziamento  per  i
          progetti strategici nel settore informatico»,  iscritto  in
          una apposita unita' previsionale di  base  dello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
             3. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma  2  e'
          autorizzata la spesa di 25.823.000 euro  per  l'anno  2002,
          51.646.000 euro per  l'anno  2003  e  77.469.000  euro  per
          l'anno  2004.  Al  relativo  onere  si  provvede   mediante
          corrispondente riduzione dello  stanziamento  iscritto,  ai
          fini  del   bilancio   triennale   2002-2004,   nell'ambito
          dell'unita' previsionale di base di conto  capitale  «Fondo
          speciale»  dello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2002,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          medesimo Ministero.
             4. Le risorse di cui all'art. 29, comma 7,  lettera  b),
          secondo periodo, della legge  28  dicembre  2001,  n.  448,
          destinate al  finanziamento  dei  progetti  innovativi  nel
          settore informatico, confluiscono nel Fondo di cui al comma
          2 e a tal fine vengono mantenute  in  bilancio  per  essere
          versate in entrata e riassegnate al Fondo medesimo.
             5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e'
          autorizzato ad apportare con propri decreti  le  occorrenti
          variazioni di bilancio.
             6. A decorrere dall'anno 2005, l'autorizzazione di spesa
          puo' essere rifinanziata ai sensi dell'art.  11,  comma  3,
          lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
          modificazioni.
             7.  Il  Ministro  per  l'innovazione  e  le   tecnologie
          assicura il  raccordo  con  il  Ministro  per  la  funzione
          pubblica  relativamente  alle  innovazioni  che  riguardano
          l'ordinamento organizzativo e  funzionale  delle  pubbliche
          amministrazioni.
             8. Entro un anno dalla data di entrata in  vigore  della
          presente legge sono emanati  uno  o  piu'  regolamenti,  ai
          sensi dell'art. 117,  sesto  comma,  della  Costituzione  e
          dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          per introdurre nella disciplina vigente le norme necessarie
          ai fini del conseguimento dei seguenti obiettivi:
              a) diffusione dei servizi erogati in via telematica  ai
          cittadini  e  alle  imprese,  anche  con  l'intervento  dei
          privati, nel rispetto dei principi di cui all'art. 97 della
          Costituzione e dei provvedimenti gia' adottati;
              b)  [diffusione  e  uso  della  carta   nazionale   dei
          servizi];
              c) diffusione dell'uso delle firme elettroniche;
              d) ricorso  a  procedure  telematiche  da  parte  della
          pubblica amministrazione per l'approvvigionamento di beni e
          servizi,  potenziando  i  servizi  forniti  dal   Ministero
          dell'economia e delle  finanze  attraverso  la  CONSIP  Spa
          (concessionaria servizi informativi pubblici);
              e)  estensione   dell'uso   della   posta   elettronica
          nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e dei  rapporti
          tra pubbliche amministrazioni e privati;
              f) generalizzazione del ricorso a procedure telematiche
          nella contabilita' e nella tesoreria;
              g)   alfabetizzazione    informatica    dei    pubblici
          dipendenti;
              h)  impiego  della  telematica   nelle   attivita'   di
          formazione dei dipendenti pubblici;
              i) diritto di accesso e di reclamo  esperibile  in  via
          telematica da parte dell'interessato  nei  confronti  delle
          pubbliche amministrazioni.
             9. I regolamenti di cui al  comma  8  sono  adottati  su
          proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica  e
          per l'innovazione e  le  tecnologie,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze.
             10. All'art. 29 della legge 28 dicembre  2001,  n.  448,
          sono apportate le seguenti modificazioni:
              a) ...;
              b) al comma 7, lettera b), dopo  le  parole:  «pubblica
          amministrazione (AIPA)» sono inserite le seguenti: «,  fino
          alla data di entrata in vigore del regolamento  di  cui  al
          comma 6».».

mdella 06.12.2013