E' opportuno inserire in home page un link, denominato “Albo Pretorio” o “Pubblicità legale” o “Albo Pretorio on-line” che punti ad una pagina dedicata in accordo con quanto previsto dall'Art. 32 della legge 69/2009.
md 01.12.2013
Approfondimenti http://etnaonline.comune.catania.gov.it/etnaonline-portale/lanciatore.do?servizio=ALBPR&idSessione=S2013120615575743519&idMenu=1004
All'Albo Pretorio sono esposti tutti gli atti amministrativi prodotti dal Comune di Catania.
Il cittadino può prendere visione di:
- deliberazioni del Consiglio Comunale;
- deliberazioni della Giunta Comunale;
- bandi di concorso;
- avvisi di gare d'appalto e aste pubbliche;
- avvisi sul Piano Regolatore Generale;
- provvedimenti di concessioni edilizie;
- elenco mensile di abusi edilizi;
- ordinanze;
- variazioni e avvisi provenienti dagli uffici comunali;
- pubblicazioni di atti insoluti;
- pubblicazioni artt. 60 - 140 - 143 da vari enti.
- E' previsto, per legge, che altri enti (Ministeri, Intendenza di Finanza, Prefettura, Provincia, Tribunale, AUSL, Consorzi, Aziende Municipalizzate, Case di Riposo, IACP), espongano all'Albo Pretorio gli atti amministrativi da loro prodotti:
- deliberazioni;
- ordinanze;
- bandi di concorsi e di borse di studio;
- avvisi di ingiunzione a pagamento;
- elenco dei sequestri;
All'Albo Pretorio sono esposti anche atti inviati da altri enti che, discrezionalmente, ritengono opportuno divulgarne l'informazione.
Coloro che desiderano pubblicare un documento devono rivolgersi all'Ufficio Albo Pretorio.
Piazza Duomo - Palazzo degli Elefanti - piano terra - Tel. 0957423202/3. Da lunedì a venerdì 9.00 - 12.00; martedì e giovedì anche 16.00 - 17.30.
Per la consultazione del materiale in bacheca occorre rivolgersi all'Ufficio Albo Pretorio.
Per la consultazione online www.comune.catania.gov.it/EtnaInWeb/AlboPretorio.nsf
mdella 06.12.2013
Art. 32.
(Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in
forma cartacea)
1. A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di
atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicita'
legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti
informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici
obbligati.
2. Dalla stessa data del 1° gennaio 2010, al fine di promuovere il
progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le
amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa
quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza
pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo
con le stesse modalita' previste dalla legislazione vigente alla data
di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo
all'indirizzo elettronico, provvedono altresi' alla pubblicazione nei
siti informatici, secondo modalita' stabilite con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di
propria competenza.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati
mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed
enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.
4. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso alle
pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un
portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2,
dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea
non hanno effetto di pubblicita' legale, ferma restando la
possibilita' per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via
integrativa, di effettuare la pubblicita' sui quotidiani a scopo di
maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di
bilancio.
6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attivita' di cui
al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie
assegnate ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n.
3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2005, al progetto "PC alle
famiglie", non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della
presente legge.
7. E' fatta salva la pubblicita' nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e i relativi effetti giuridici, nonche' nel sito informatico
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto
del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, e nel sito informatico
presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, prevista dal codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Note all'art. 32:
- Si riporta il testo dell'art. 27 della gia' citata
legge n. 3 del 2003:
«Art. 27 (Disposizioni in materia di innovazione
tecnologica nella pubblica amministrazione). - 1. Nel
perseguimento dei fini di maggior efficienza ed
economicita' dell'azione amministrativa, nonche' di
modernizzazione e sviluppo del Paese, il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, nell'attivita' di
coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti
e dei piani di azione formulati dalle amministrazioni per
lo sviluppo dei sistemi informativi, sostiene progetti di
grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di
preminente interesse nazionale, con particolare attenzione
per i progetti di carattere intersettoriale, con
finanziamenti aggiuntivi a carico e nei limiti del Fondo di
cui al comma 2; puo' inoltre promuovere e finanziare
progetti del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie
con le medesime caratteristiche.
2. Il Ministro, sentito il Comitato dei Ministri per la
societa' dell'informazione, individua i progetti di cui al
comma 1, con l'indicazione degli stanziamenti necessari per
la realizzazione di ciascuno di essi. Per il finanziamento
relativo e' istituito il «Fondo di finanziamento per i
progetti strategici nel settore informatico», iscritto in
una apposita unita' previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 2 e'
autorizzata la spesa di 25.823.000 euro per l'anno 2002,
51.646.000 euro per l'anno 2003 e 77.469.000 euro per
l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
4. Le risorse di cui all'art. 29, comma 7, lettera b),
secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
destinate al finanziamento dei progetti innovativi nel
settore informatico, confluiscono nel Fondo di cui al comma
2 e a tal fine vengono mantenute in bilancio per essere
versate in entrata e riassegnate al Fondo medesimo.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.
6. A decorrere dall'anno 2005, l'autorizzazione di spesa
puo' essere rifinanziata ai sensi dell'art. 11, comma 3,
lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
7. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie
assicura il raccordo con il Ministro per la funzione
pubblica relativamente alle innovazioni che riguardano
l'ordinamento organizzativo e funzionale delle pubbliche
amministrazioni.
8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono emanati uno o piu' regolamenti, ai
sensi dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione e
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per introdurre nella disciplina vigente le norme necessarie
ai fini del conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) diffusione dei servizi erogati in via telematica ai
cittadini e alle imprese, anche con l'intervento dei
privati, nel rispetto dei principi di cui all'art. 97 della
Costituzione e dei provvedimenti gia' adottati;
b) [diffusione e uso della carta nazionale dei
servizi];
c) diffusione dell'uso delle firme elettroniche;
d) ricorso a procedure telematiche da parte della
pubblica amministrazione per l'approvvigionamento di beni e
servizi, potenziando i servizi forniti dal Ministero
dell'economia e delle finanze attraverso la CONSIP Spa
(concessionaria servizi informativi pubblici);
e) estensione dell'uso della posta elettronica
nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e dei rapporti
tra pubbliche amministrazioni e privati;
f) generalizzazione del ricorso a procedure telematiche
nella contabilita' e nella tesoreria;
g) alfabetizzazione informatica dei pubblici
dipendenti;
h) impiego della telematica nelle attivita' di
formazione dei dipendenti pubblici;
i) diritto di accesso e di reclamo esperibile in via
telematica da parte dell'interessato nei confronti delle
pubbliche amministrazioni.
9. I regolamenti di cui al comma 8 sono adottati su
proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e
per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
10. All'art. 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ...;
b) al comma 7, lettera b), dopo le parole: «pubblica
amministrazione (AIPA)» sono inserite le seguenti: «, fino
alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 6».».
mdella 06.12.2013